Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25399 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.12/12/2016),  n. 25399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25219-2010 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.F., R.S., R.E., COMUNE DI PALERMO,

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – CMC – di RAVENNA SOC. COOP.

P.A., FINTECNA – FINANZIARI PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI

S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

R.S. C.F. (OMISSIS)), R.F. (C.F. (OMISSIS)),

R.E. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di eredi di

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. CORVISIERI

46, presso l’avvocato DOMENICO CAVALIERE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARINO TORRE, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI PALERMO, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – CMC – di

RAVENNA SOC. COOP. P.A., FINTECNA – FINANZIARI PER I SETTORI

INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE

6, presso l’avvocato MASSIMO GARUTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBERTO FARISELLI, MIRCA TOGNACCI, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

R.F., R.S., R.E., COMUNE DI PALERMO,

FINTECNA – FINANZIARI PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1213/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato MARIO CAPOLUPO che ha chiesto la

rinuncia;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

NICOLETTA MERCATI, con delega, che ha chiesto la rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza depositata in data 30 giugno 2004 il Tribunale di Palermo dichiarava la propria incompetenza per materia, rimettendo le parti davanti alla Corte di appello, in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata dai signori R.F., S. ed E. in relazione all’occupazione di un loro fondo, ritenendo che nella specie venisse in considerazione una procedura espropriativa legittima: in particolare, si rilevava che il decreto di esproprio era stato emesso tempestivamente, dovendosi tener conto della proroga dei relativi termini disposta dalla legge.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, ritenuto ammissibile il gravame proposto dai proprietari, così rigettando l’eccezione fondata sulla proponibilità del solo regolamento di competenza (avendo il Tribunale, rigettata ogni altra domanda, provveduto anche nel merito), ha affermato che nella specie le proroghe disposte per il periodo di occupazione non interferissero nella determinazione del termine della dichiarazione di pubblica utilità, nella specie maturato in data 22 giugno 1994, ragion per cui “nessun valore poteva attribuirsi al decreto di espropriazione emesso il 21 luglio 1995”.

La Corte distrettuale, ricostruite sotto il profilo normativo le vicende relative alla vicenda in esame, con particolare riferimento all’attribuzione, ai sensi del D.L. n. 19 del 1988, artt. 2 e 3, conv. nella L. n. 99 del 1988, alla PCDM di realizzare gli interventi nel cui ambito si era verificata l’occupazione del terreno dei R., nonchè al successivi provvedimenti in base ai quali alla PCDM era subentrata la Presidenza della Regione Siciliana, ha escluso la legittimazione della PCDM e della S.p.a. Fintecna, affermando la responsabilità solidale della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, e della Cooperativa Muratori Cementisti CMC a r.l. di Ravenna, condannandoli al pagamento della somma di Euro 4.914,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, determinata in base al valore agricolo del terreno, essendosi esclusa, attesa la destinazione alla realizzazione di edificio scolastico, la legale edificabilità.

L’indennità di occupazione, posta a carico della sola Presidenza della Regione Siciliana, è stata determinata in Euro 1.794,67.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la PCDM e la Pres Reg. Sicilia, con 4 motivi; resistono con controricorso i R. e la CMC, che propongono ricorso incidentale.

Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte in data 23 maggio 2016 sono stati depositati gli atti di rinuncia, validamente sottoscritti, tanto al ricorso principale quanto a quelli proposti in via incidentale, con le contestuali e reciproche accettazioni. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con compensazione delle spese, stante la concorde richiesta delle parti.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia ed interamente compensate le spese processuali.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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