Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25399 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25399 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20585-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2936

contro

ALVINO GIUSEPPE C.F. LVNGPP71S21F839T, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo
studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentato

Data pubblicazione: 12/11/2013

e difeso dall’avvocato DI PALMA VINCENZO, giusta
delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1300/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

1256/2006;

R.G. n. 20585/08
Ud. 17.10.13
Poste Italiane S.p.A. c. Alvino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25.7.07 la Corte d’appello di Roma, in riforma della
sentenza emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, previa declaratoria di
nullità della clausola relativa al termine apposta al contratto stipulato il 1°.6.99 da
Poste Italiane S.p.A. con Giuseppe Alvino accertava fin da tale data l’esistenza d’un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti.

quattro motivi.
Resiste con controricorso Giuseppe Alvino.
Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che nelle more dell’udienza, il 29.9.08, le parti
hanno conciliato in sede sindacale la lite, come da relativo verbale depositato.
L’avvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a
proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. compreso quello ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass.
S.U. 29.11.06 n. 25278).
Le spese del presente giudizio si compensano per intero, considerato il tenore
della conciliazione intervenuta fra le parti.

P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, in data 17.10.13.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA