Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25399 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15338-2018 proposto da:

P.F., nella sua qualità di genitore esercente la

potestà genitoriale sul figlio minore C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 2, presso lo studio

dell’avvocato DIEGO GRIMALDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ILARIA QUARTIERI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso il decreto N. R.G. 1819/2016 del TRIBUNALE di PISA,

depositato il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Pisa con decreto di omologa del 20.3.2018 aveva attestato, in

capo a C.M., minore, in giudizio per il tramite di P.F., genitore esercente la potestà genitoriale, il requisito sanitario negativo riferito alla prestazione richiesta (indennità di frequenza).

Il Tribunale aveva rilevato che, pur contestate le conclusioni del ctu da parte della ricorrente, a tale contestazione non era seguito il giudizio di merito nei termini previsti, sicchè doveva essere omologato il requisito negativo.

Avverso tale decisione la ricorrente aveva proposto ricorso affidato a due motivi anche coltivati con successiva memoria.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.c. nella parte in cui il Giudice ha pronunciato decreto di omologa nonostante l’introduzione del giudizio di merito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

2) Con il secondo motivo è denunciato l’errore nella pronuncia di condanna alle spese di soccombenza a carico di parte ricorrente in favore dell’Inps in assenza di difesa tecnica.

Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè hanno in comune l’errato presupposto della definitività della pronuncia resa in sede di omologa.

Questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex addii Cost., giacchè le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa” (Cass. n. 6085/2014 conf. Cass. n. 22721/2016).

Ha altresì affermato la impugnabilità del decreto, definitivo, solo con riguardo alle spese del giudizio: “Il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito” (Cass. n. 4365/2017).

In coerenza con i predetti principi deve quindi ritenersi che presupposto principale per la impugnabilità del decreto di omologa, solo con riguardo alle spese, è la sua definitività.

La stessa parte ricorrente ha dichiarato di aver provveduto, successivamente alla contestazione tempestiva delle risultanze peritali, a proporre ricorso ordinario secondo quanto disposto dall’art. 445 bis c.p.c.. La presenza di un ricorso ordinario pendente tra le parti sulla domanda azionata rende evidente che la statuizione contenuta nel decreto di omologa non possa essere considerata definitiva in quanto destinata ad essere travolta e superata dalla decisione di merito assunta in sede di ricorso ordinario. Ne a tale conclusione può costituire ostacolo la circostanza che erroneamente sia stato emesso il decreto di omologa negativo e ciò possa in qualche modo influenzare il giudizio instaurato in sede ordinaria, in quanto proprio in quella sede potrà essere rilevata l’erronea omologazione del requisito (negativo) pur in pendenza del ricorso proposto a seguito della contestazione nei termini previsti dall’art. 445 bis c.p.c. e quindi coltivata la domanda di riconoscimento del requisito sanitario.

Anche la pronuncia sulle spese, contenuta nel decreto di omologa, seguirà pertanto le sorti di quest’ultimo, caducato di ogni suo effetto dalla pronuncia assunta dal tribunale nel ricorso ordinario.

Il ricorso, per quanto sopra considerato, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, essendo l’Inps rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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