Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25398 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12320/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE, n.

14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO LA SCALA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DEL STABILE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4676/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

11/11/2015.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, accogliendo parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha rideterminato il volume di affari accertato a carico del contribuente, riconoscendo la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dallo stesso nell’ambito del pvc.

Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle Entrate.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, pubblicata l’11 novembre 2015, è inammissibile, essendo stato spedito a mezzo posta in data 12 maggio 2016 – e dunque oltre il termine lungo di impugnazione di sei mesi, fissato dall’art. 327 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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