Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25398 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. III, 12/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/10/2018), n.25398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1558-2017 proposto da:

FASTWEB SPA, in persona del Dott. V.F., in qualità di

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO,

25/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORDA’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EASYCOM SRL, in persona del legale rappresentante ed amministratore

unico A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE N. 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO SALUSSOGLIA

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2855/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 16 luglio 2013 il Tribunale di Milano, previa revoca di decreto ingiuntivo n. 1249/08 emesso per l’importo di Euro 692.465,78, ha condannato la Fastweb SpA al pagamento, in favore di Easycom srl, della minor somma di Euro 126.764,00 oltre interessi. Con sentenza depositata il 6-9-2016 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello principale proposto da Fastweb SpA e, in accoglimento dell’appello incidentale di Easycom srl ed in parziale modifica della statuizione di primo grado, ha condannato Fastweb a corrispondere anche gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231 del 2002.

In particolare la Corte, uniformandosi a quanto già sostenuto dal Tribunale, ha ritenuto irragionevole e contrario ad una interpretazione del contratto secondo buona fede, che le parti, introducendo nel rapporto di agenzia (in materia di incentivi, e cioè di Premio Fidelizzazione cliente, c.d. PPF), la testuale previsione che “il compenso periodico maturerà al termine di ciascun trimestre”, abbiano inteso escludere la spettanza di tale compenso per il caso di mancato completamento del periodo.

Avverso detta sentenza Fastweb SpA propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso Easycom srl, che eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo sull’origine non contrattuale del PPF (primo motivo), omessa pronuncia su motivo di appello (secondo motivo), violazione o falsa applicazione degli artt. 1324,1362,1363 e 1366 c.c.(terzo motivo) e, in subordine, degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. (quarto motivo) nonchè, in ulteriore subordine, della disciplina di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, artt. 1 e 2.

Lo stesso, invero, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, essendosi in sostanza limitato a trascrivere la sentenza della Corte, a sua volta, al riguardo, estremamente sintetica; la stessa, invero contiene il solo riferimento al decreto ingiuntivo opposto ed alla condanna al pagamento di somme di denaro, senza peraltro alcuna idonea specificazione in ordine al titolo in base al quale siffatte somme erano state richieste; il ricorso è quindi inammissibile, non consentendo a questa S.C. una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, tale da bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va, come detto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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