Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25398 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18267-2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO LALLI;

– ricorrente –

contro

A.R.S.T. S.P.A. Azienda Regionale Sarda Trasporti, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato MONICA

SQUINTU, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PASSINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/01/2015 R.G.N. 425/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Oristano dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in relazione al periodo 1/12/2009-15/6/2010 (con proroga fino al 31/3/2011) tra l’Azienda Regionale Sarda Trasporti S.p.A. (A.R.S.T.) e T.G., rigettava la domanda volta alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, condannava l’Azienda ai risarcimento del danno limitato alla previsione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (quattro mensilità) con compensazione delle spese;

2. la Corte di Appello di Cagliari, adita dal T., in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’A.R.S.T. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e dichiarava compensate nella misura di 1/10 quelle del giudizio di appello, ponendo a carico del lavoratore la parte rimanente (9/10);

la Corte territoriale, pur dubitando della perdurante vigenza della L.R. n. 16 del 1974, art. 23 istitutiva dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti come ente dotato di personalità di diritto pubblico, avuto riguardo alla disciplina transitoria contenuta nella L.R. n. 21 del 2005 che aveva trasformato l’Azienda in società per azioni, riteneva che l’invocata conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato fosse, comunque, impedita dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, convertito dalla L. n. 133 del 2008, con il quale il legislatore aveva imposto alle società a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale rispettosi dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

respingeva, pertanto, la domanda del T. volta alla condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di scadenza del termine in quanto il rapporto dedotto in giudizio non poteva essere convertito in rapporto a tempo indeterminato e così anche la richiesta volta alla determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura massima (dodici di mensilità della retribuzione);

3. avverso questa sentenza T.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;

4. l’A.R.S.T. S.p.A. ha resistito con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. 6 agosto 2008, n. 133 in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (oggi D.Lgs. n. 81 del 2015);

richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685 del 2015, sostiene che, attesa la natura privata e non pubblica della società, dalla previsione dell’obbligo per le società partecipate di assumere il personale attraverso procedure trasparenti ed imparziali non discende il divieto di conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui l’assunzione a termine è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, con la formazione di una graduatoria;

prospettando, poi, il contrasto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis e del D.L. n. 138 del 2011, art. 3 bis, comma 6, convertito dalla L. n. 148 del 2011, con la clausola 5, nn. 1 e 2 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio d’Europa 1999/70/CE 18.6.1999 e con gli artt. 20, 30 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, formula richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE;

invoca i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 23702 del 2013;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno, conseguente a falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e l’errata applicazione degli artt. 112,414, e 434 c.p.c. nonchè vizio di motivazione e conseguente violazione degli artt. 1218,1219,1223,1224,1225 e 1226 c.c.;

deduce l’illegittimità costituzionale della L. n. 183 del 2010, art. 32 sul rilievo che tale disposizione fa ricadere sul lavoratore le conseguenze pregiudizievoli derivate dai tempi del processo;

addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere che la domanda formulata in via subordinata, relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 non conteneva anche la domanda di riesame della decisione del giudice di primo grado con possibilità di aumentare le mensilità originariamente riconosciute con la sentenza appellata e asserisce di avere formulato siffatta domanda; assume che il D.Lgs. n. 165 del 2001 deve ritenersi abrogato per incompatibilità ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11;

sostiene che poichè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 non indica i criteri per la liquidazione del risarcimento del danno nell’ipotesi di successione dei contratti a tempo determinato, il danno deve essere riconosciuto in misura effettiva e tale da impedire l’utilizzo abusivo del contratto a termine secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea in applicazione della direttiva 70/99;

deduce che il risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte territoriale non ha carattere “effettivo” e “dissuasivo” ed imputa alla Corte territoriale la violazione degli artt. da 1223 a 1226 c.c.;

3. con il terzo motivo il ricorrente, pur dando atto che la Corte territoriale non si è confrontata con il D.L. n. 702 del 1978, art. 5, conv. nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, così come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 5 e con la connessa violazione della L. n. 142 del 1990, artt. 23 e 25, sostiene che la norma non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto speciale e dettata per disciplinare solo le assunzioni effettuate dai comuni, dalle province, dai consorzi e dalle loro rispettive aziende non già dalle aziende regionali qual è l’A.R.S.T. e che non è più vigente in ragione del fatto che il divieto di nuove assunzioni è temporalmente limitato fino al 31 dicembre 1980;

aggiunge che la disposizione contenuta nella L. n. 133 del 2008, art. 18, comma 2 bis è inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perchè entrata in vigore in epoca successiva al contratto stipulato da esso ricorrente e perchè non prevede il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi;

4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost., violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3 e deduce, altresì, l’illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;

assume che la Corte territoriale ha male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974 perchè questa, pur stabilendo, all’art. 23, che le assunzioni devono avvenire “esclusivamente mediante concorso pubblico”, non prevede la nullità dei contratti stipulati senza previa procedura concorsuale e asserisce che tanto esclude il carattere inderogabile della disposizione affermandone il valore programmatico;

aggiunge che una diversa interpretazione determinerebbe l’illegittimità costituzionale di tale normativa per contrasto con la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, che dispone che la potestà legislativa della regione deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, e inoltre con l’art. 117 Cost., che prevede che l’ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato; sostiene che la disciplina dei contratti a termine e delle conseguenze del loro abuso è dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dal D.Lgs. n. 368 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativa della direttiva 70/99/CE;

eccepisce l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 21 del 2005 per contrasto con l’art. 3 Cost. e con la Legge Costituzionale n. 3 del 1948;

5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18, e della L.R. Sardegna n. 16 del 1974 e la conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001) per avere la Corte territoriale negato la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato;

addebita, inoltre, alla Corte territoriale omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia “costituito dall’esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso”;

sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto contraddittoriamente, da un lato, che l’A.R.S.T. è soggetta all’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 e da ciò ha fatto derivare la dichiarazione di nullità del termine, e, dall’altro, ha affermato di non potere applicare le sanzioni previste da tale disciplina per i contratti a termine illegittimi;

asserisce che il richiamato decreto legislativo regola i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati, ed aggiunge che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo A.R.S.T. un ente pubblico economico;

6. in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

secondo il costante orientamento di questa Corte, le situazioni di inammissibilità indicate nell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, non integrano nuovi motivi di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto sono state configurate dal legislatore come strumenti utili alla specifica funzione di filtro, dei ricorsi per cassazione di agevole soluzione, sicchè sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili (Cass. n. 21393/2019; Cass. n. 6905/2016; Cass. 218551/2012);

in particolare, quanto all’ipotesi di cui al n. 1 dell’art. 360-bis c.p.c. che viene qui in considerazione – le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la funzione di filtro dell’ipotesi di inammissibilità prevista dalla disposizione consiste nell’esonerare la Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017);

nella fattispecie in esame le censure formulate, a prescindere dalla loro ammissibilità e/o fondatezza, mettono in discussione la corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio dei principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risultano formulate in epoca in cui l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte con specifico riguardo alle assunzioni a tempo determinato alle dipendenze della A.R.S.T. (poi A.R.S.T. S.p.A.) non risultava consolidato;

7. passando all’esame dei motivi di ricorso, è utile premettere che è indiscusso (cfr. ricorso pag. 1, memoria ricorrente pag. 3, sentenza impugnata pag. 2) che tra il T. e A.R.S.T. S.p.A. (prima A.R.S.T. S.r.l. Gestione FDS) è stato stipulato il contratto a tempo determinato (prorogato) di cui allo storico di lite;

8. le censure che attengono alla questione relativa alla conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato stipulati dalla A.R.S.T. (primo, terzo, quarto, quinto motivo di ricorso) sono già state affrontate da questa Corte in numerose pronunce (Cass. n. 6818/2018; Cass. n. 6672/2018; Cass. n. 5525/2018; Cass. n. 5524/2018; Cass. n. 5395/2018; Cass. n. 4897/2018; Cass. n. 4358/2018; Cass. n. 3621/2018) relative a fattispecie nelle quali, come nel caso in esame, venivano in rilievo le stipulazioni di contratti a tempo determinato con la A.R.S.T. nella vigenza del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18 conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone tutte le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, posto che la sentenza di questa Corte n. 5063 del 2018, invocata nella memoria, costituisce un precedente isolato, superato dalle indicate decisioni;

9. rammentata la ricostruzione sistematica di cui alle sentenze innanzi richiamate, è in questa sede sufficiente ribadire che la volontà del legislatore nazionale, espressa con il citato art. 18, è stata quella di estendere alle società partecipate (pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001) i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, così recependo i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell’ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche “connotati sostanziali, tali da determinare l’uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica”;

10. tanto, del resto, è stato ribadito dal legislatore nazionale che nel D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) ha previsto che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” e richiamato all’art. 19, comma 1, quanto ai rapporti di lavoro “le disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto e così, per quel che qui rileva, quella di cui all’art. 19 che, al comma 2, impone alle società a controllo pubblico di stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3” e, al comma 4, prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2 (della disposizione di cui all’art. 19, comma 4, nei precedenti sopra richiamati, è stata esclusa la portata innovativa);

l’indicato impianto normativo trova giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest’ultimo curati, sia pure attraverso lo strumento societario;

11. nè può dubitarsi del carattere imperativo del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 dovendosi ricordare, richiamando Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili; se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo” (si vedano nel medesimo senso Cass. n. 25222/2010; Cass. n. 525/2020);

l’omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive non genera, dunque, solo responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l’individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest’ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l’assunzione;

in merito al rapporto fra procedura concorsuale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 35 e contratto di lavoro, si è osservato che “sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, poichè la prima costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dal D.Lgs. n.. n. 165 del 2001, art. 35, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4 della Carta fondamentale” (Cass. n. 13884/2016);

12. affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio richiamato innanzi secondo cui anche per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità;

diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l’attuazione dei precetti dettati dall’art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l’applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale;

13. nè sussiste il denunciato contrasto con la direttiva 1999/70/CE e la eccepita illegittimità costituzionale della normativa per violazione dell’art. 3 Cost.;

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha da tempo chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione in rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; id., 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler);

la Corte Costituzionale, che ha evidenziato la assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l’impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati dall’art. 97 Cost., ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost. nn. 89/2003), esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 (Corte Cost. n. 68/2011);

le Sezioni Unite questa Corte, nel noto arresto n. 5072 del 2016, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno;

il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro, e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018;

14. dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all’art. 18 St. lav. perchè per il dipendente pubblico a termine non c’è la perdita di un posto di lavoro ed affermato che va, invece, fatto riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine individuando in quest’ultima una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di dimostrare di aver subito danni ulteriori;

15. le prospettazioni difensive (primo motivo) con le quali il ricorrente assume che la conversione del suo rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato non è impedita perchè il contratto a termine fu stipulato all’esito della sua partecipazione ad una selezione a evidenza pubblica, con la formazione di una graduatoria e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità sono inammissibili perchè il ricorrente omette di allegare se e in quale atto processuale aveva dedotto detta questione in diritto, comportante accertamenti in fatto (partecipazione alla selezione pubblica), questione non trattata nella sentenza impugnata (Cass. 10510/2018, 27568/2017);

le medesime prospettazioni sono, comunque, anche infondate in quanto la possibilità di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato deve escludersi nelle ipotesi in cui all’illegittimità del termine si associ un’originaria assunzione per il tramite di un concorso (Cass. n. 11000/2020; Cass. n. 9787/2020; Cass. n. 9786/2020; Cass. n. 8671/2019; Cass. n. 4801/2019);

16. tutte le considerazioni svolte determinano il rigetto del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo e assorbono le prospettazioni difensive (quarto e quinto motivo del ricorso) correlate alle leggi regionali n. 16/1974 e n. 21 del 2005, al D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18, al D.Lgs. n. 368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001);

17. esigenze di completezza della presente decisione inducono a rilevare che la questione posta dalla controricorrente (controricorso pag. 18), relativa alla sopravvivenza del divieto previsto dalla L.R. n. 16 del 1974, art. 23 in ragione del suo recepimento nello statuto dell’A.R.S.T. S.p.A., pur pregnante, oltrechè non decisiva alla luce di quanto innanzi considerato in ordine al divieto di conversione imposto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18 conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, non è esaminabile in quanto estranea alle argomentazioni motivazionali esposte nella sentenza impugnata ed ai motivi del ricorso;

18. il secondo motivo di ricorso così come proposto è inammissibile;

il ricorrente si duole del criterio di liquidazione del danno adottato dalla Corte di Appello, in quanto il risarcimento, equitativo e forfettario, non sarebbe effettivo come, invece, nel caso della corresponsione di tutte le retribuzioni dalla scadenza del contratto alla sentenza.

in tal modo, tuttavia, prescinde, sia pure quanto al profilo risarcitorio, dall’intera ratio decidendi della statuizione del giudice di appello che ha come inscindibile presupposto logico-giuridico la legittima impossibilità di dare corso alla trasformazione e riconoscere al lavoratore un posto di lavoro a tempo indeterminato, a cui consegue la non assimilabilità della mancata trasformazione a voce di danno;

19. quanto all’applicazione del D.Lgs. n. 183 del 2010, art. 32 oltre a richiamarsi le considerazioni esposte al punto sub 14. che precede, va rilevato che il ricorrente non ha contestato la quantificazione operata dalla Corte di Appello nè ha dedotto di aver allegato e provato danni ulteriori;

20. le considerazioni innanzi svolte assorbono le censure formulate nel motivo in esame con le quali il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 112,414 e 434 c.p.c., addebita alla sentenza di avere errato nel ritenere che la domanda formulata in via subordinata, relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 non conteneva anche la domanda di riesame della sentenza di primo grado nella parte relativa alla parametrazione del danno;

21. sono, infine, inammissibili, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, le censure che addebitano alla sentenza impugnata un generico vizio motivazionale (secondo motivo) ovvero il vizio di il vizio di omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (quinto motivo) perchè estranee al perimetro del mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 gennaio 2015);

22. in conclusione, il ricorso va rigettato;

23. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

24. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’A.R.S.T. S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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