Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25397 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9036-2015 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO

41, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FERRARA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO SALVATORE MARIA CANNIZZO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 799/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emessa il 26/11/2014 e depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di V.L. intesa al conseguimento della indennità di accompagnamento.

L’originario ricorrente ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di due motivi; l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge e omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa la nullità dell’atto di appello, per violazione dell’art. 342 e 348 bis c.p.c.. Ha censurato la decisione per non avere adeguatamente specificato le ragioni per le quali era stata respinta l’eccezione di nullità del gravame dell’INPS, fondata sulla violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto “Violazione e falsa applicazione di legge – Documentata devianze della ctu espletata nel giudizio di appello, dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali.”. Ha censurato, in sintesi, la decisione per avere ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del beneficio in controversia, sulla base della ctu espletata in secondo grado, la quale non aveva adeguatamente valutato il complesso patologico sofferto dal periziato.

Il primo motivo di ricorso è articolato in termini non idonei alla valida censura della decisione.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. (Cass. n. 86 del 2012).

E’ stato in particolare precisato che anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui e stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. (Cass. n. 12664 del 2012).

In applicazione di tali principi, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile posto che parte ricorrente ha omesso di riportare i motivi di appello formulati dall’INPS affidando le censure alla decisione impugnata ad affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, inidonee a dare in concreto contezza delle ragioni per le quali la decisione di seconde cure si poneva in contrasto con le norme richiamate.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso il quale, sia nella rubrica sia nella relativa illustrazione, non consente la individuazione dello specifico errore ascritto alla decisione di secondo grado.

Come chiarito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, il ricorrente che, a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, ha l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, deve indicare con precisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata, atteso che – per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione – il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata. (Cass. 16763 del 2002). E’ stato altresì precisato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. (Cass. ord. n. 19959 del 2014).

Parte ricorrente, pur denunziando formalmente (anche) violazione di legge, non specifica le norme asseritamente violate dal giudice di appello nè chiarisce lo specifico errore di diritto allo stesso attribuito. In ordine poi alle censure intese a contrastare l’accertamento peritale alla base del decisum di secondo grado, censure astrattamente riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva che le stesse non sono formulate in termini coerenti all’attuale configurazione del vizio di motivazione con il quale è denunziabile esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. ss.uu. n.8053 del 2014). Invero il ricorrente si limita a sollecitare un diverso e più favorevole apprezzamento probatorio delle emergenze in atti in ordine alle condizioni sanitarie dell’aspirante al beneficio senza individuare alcuno specifico fatto storico di rilevanza decisiva, il cui esame sia stato omesso dalla sentenza impugnata. Parte ricorrente, pur denunziando formalmente (anche) violazione di legge, non specifica le norme asseritamente violate dal giudice di appello nè chiarisce lo specifico errore di diritto allo stesso attribuito. In ordine poi alle censure intese a contrastare l’accertamento peritale alla base del decisum di secondo grado, censure astrattamente riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva che le stesse non sono formulate in termini coerenti all’attuale configurazione del vizio di motivazione con il quale è denunziabile esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. ss.uu. n.8053 del 2014). Invero il ricorrente si limita a sollecitare un diverso e più favorevole apprezzamento probatorio delle emergenze in atti in ordine alle condizioni sanitarie dell’aspirante al beneficio senza individuare alcuno specifico fatto storico di rilevanza decisiva, il cui esame sia stato omesso dalla sentenza impugnata.

A tanto, consegue in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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