Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25396 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25396

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 130/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6155/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6155/1/2015, depositata il 22 giugno 2015, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. C.G. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi su due istanze di rimborso della somma di Euro 9.701,40 a titolo di IRPEF versata sull’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19 (T.U.I.R.), nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2 e del D.P.R. n. 211 del 1981, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha equiparato l’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze alle “indennità equipollenti” al TFR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, facendone derivare l’illegittimità tout court della ritenuta IRPEF applicata sull’indennità in questione.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 12 giugno 2003, n. 9430; Cass. sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2458) ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto – che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 del T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata.

La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 (cfr. in particolare comma 2 bis) del T.U.I.R. (cfr. da ultimo, Cass. sez. 5, nn. 11126, 11127 e 11128 dell’11 maggio 2017).

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento del ricorso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 del T.U.I.R..

Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 – 19.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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