Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25396 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1839-2015 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati CARMELO MOBILIA e LUIGI BAMBACI

giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1080/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 19/06/2014 e depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.P. impugnava la sentenza con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, in parziale accoglimento della domanda proposta dal dipendente, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sola patologia osteoarticolare, con esclusione delle ulteriori patologie denunziate (sindrome depressiva e patologia dell’apparato auricolare).

La Corte di appello di Messina, in dichiara adesione agli esiti della indagine peritale rinnovata in secondo grado, ha confermato la decisione.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.P. sulla base di un unico motivo; il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ha censurato la decisione per non avere assolutamente preso in considerazione la documentazione in atti attestante, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, la esistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta in condizione precarie da esso S. e le patologie denunziate – sindrome depressiva e patologia dell’apparato auricolare -, ulteriori rispetto a quella osteoarticolare. Ha in particolare richiamato la relazione del c.t.p. secondo la quale la documentazione in atti offriva riscontri alla dedotta dipendenza da causa di servizio delle patologie in oggetto.

Il motivo di ricorso, in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 275 e 380 bis c.p.c. e condivisa dal Collegio, è inammissibile.

Occorre premettere che con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. “Vale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione, apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha sviluppato il motivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni.

Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell’art. art. 360 c.p.c., n. 5, non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si rileva che l’odierno ricorrente non ha individuato il fatto storico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello.

L’illustrazione del motivo si incentra esclusivamente sulla relazione del consulente di parte con la quale viene espresso un mero dissenso diagnostico, rispetto alla valutazione del consulente d’ufficio, in punto di verifica del nesso causale esistente tra lo svolgimento dell’attività di professore e le patologie denunziate; in tale contesto) la ricostruzione del collegamento tra la sindrome ansioso depressiva e le conflittualità presenti nell’ambiente lavorativo così come tra la patologia dell’apparato auricolare e la generale insalubrità dei luoghi di lavoro, si configura quale diverso apprezzamento da parte del c.t.p. delle emergenze in atti, in quanto tale inidoneo a dare contezza del vizio denunziato, essendo altresì rimasto indimostrato che le l’ausiliare non abbia comunque preso in considerazione anche gli elementi indicati dal c.t.p.

Non si fa luogo al regolamento delle spese oli lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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