Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25395 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18679/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

NOVELLA 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10234/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 09/12/2014 e depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il ricorrente, che si

riporta al ricorso;

udito l’Avvocato Mario Lucci, per il controricorrente, che si riporta

al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame svolto dall’attuale parte intimata, previa declaratoria dello stato di invalidità del 75% dal 1 gennaio 2008, ha dichiarato il diritto del C. ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.

4. L’intimato resiste con controricorso.

5. Con unico motivo, l’Istituto ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, della L. n. 533 del 1973, art. 8 e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rappresenta che il ricorrente aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della propria condizione di invalidità ai fini dell’attribuzione dell’accredito figurativo ex L. n. 388 del 2000, ma non aveva presentato una domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto a tale beneficio o ad una provvidenza assistenziale. Deduce, quindi, l’inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa dall’interessato per precostituirsi l’accertamento di un presupposto del beneficio.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, espressa, da ultimo, da Cass. 2011/2015, la cui motivazione si ripropone integralmente.

7. “La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

8. Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell’ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero “i minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1), b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, n. 118 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni. Per effetto del beneficio l’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all’anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.

9. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa; a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002 (v. in tal senso, sent. cit, n. 9960 del 2005).

10. Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l’interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’Inps (“…è riconosciuto, a loro richiesta…”), “il beneficio”, mentre l’accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.

11. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri.

12. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

13. Come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.

14. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, (v. pure Cass. n. 13491/2013)” (così Cass. 2011/2015 cit.).

15. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda.

16. L’esito alterno dei giudizi di merito ne giustifica la compensazione delle spese di lite.

17. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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