Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25395 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25395 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 2807412010 proposto
DA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.,., in persona
dell’institore Avv. Antonino Russo, giusta procura speciale

2-0 3

5?

31.03.2008 rep. n. 72952 notaio Paolo Castellini di Roma,
rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele De Luca Tamajo,
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elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
A9 fkod 1)4 ST,TP FF01 ETTO –hg- C-Oc`A -F-A-:-/.41-0
C4v.c.L)
Tre— Giulió Cesare n. 1/23 come da procura a margine del

ricorso
Ricorrente

Data pubblicazione: 12/11/2013

CONTRO

VALLINI ELEUTERIO, elettivamente domiciliatP in Roma,
preso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Riccardi del foro di Napoli

margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 6220/09 della Corte di
Appello di Napoli del 29.10.2009/21.11.2009 (R.G. n. 2148
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dell’anno 2006).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

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del 9/10/2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 6220 del
2009, nel confermare la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli n. 6086 del 2005, ha ribadito a favore di
ELEUTERIO VALLINI, dipendente della RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., il riconoscimento del profilo di Capo settore tecnico- 9 0 livello-. La Corte, richial e,1/4L.43.4..4.1.
mando le deposizioni dei\escussi in primo grado ha precisato che Il Vallini aveva svolto mansioni riconducibili alla
rivendicata figura professionale, comportanti discrezionali-

(con studio in Corso A. Lucci n. 137) come da procura a

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tà di poteri ed autonomia di iniziativa, con riferimento ad
impianti di rilevante entità e complessità, che lo stesso dirigeva e sui quali esercitava controllo e coordinamento con
assunzione di responsabilità, tanto più che egli rivestì an-

tecnica dal luglio 1996.
La RFI ricorre per cassazione con un motivo.
Il Vallini resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare il controrocorrente eccepisce inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art.
327 CPC in relazione al mancato rispetto del termine
dell’anno, vigente rettone temporis.
L’eccezione è priva di pregio, non risultando sufficientemente illustrata con violazione del principio di autosufficienza.
2. Lo stesso controrocorrente eccepisce inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366 bis CPC.
Anche questa eccezione non coglie nel segno, giacché la
formulazione del quesito di diritto, introdotta per le sentenze rese tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata
in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, non trova
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applicazione alla presente fattispecie, essendo venutaér i
provvedimenti, come quelli del caso di specie, impugnati
con ricorso per cassazione pubblicati successivamente al 4

che la carica di Presidente della Commissione di Verifica

4

luglio 2009 (art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009).
3. Con l’unico

motivo la ricorrente denuncia violazione e

falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 e 2697 Cod. Civ.,
nonché vizio di motivazione circa un fatto controverso e

Osserva al riguardo che il giudice di appello non ha proceduto ad una attenta lettura della normativa regolamentare e
ad una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, con
enfatizzazione della funzione della Commissione di Verifica
Tecnica ai fini della verifica dell’esistenza di impianti di rilevante entità e complessità, caratteristiche che non sarebbero ravvisabili nel caso di specie.
Le censure sono infondate, dal momento che il giudice di
appello, dopo aver messo a raffronto la declaratoria contrattuale dell’8° e 9 0 livello, ha- con argomentazioni corrette sul piano logico- giuridico- puntualizzato che le mansioni
del Vallini rientravano nell’ambiti del 9 0 livello. E nel pervenire a tale clecisbne non solo ha esaminato i delicati
levanti compiti devoluti all’anzidetta Commìssione tecnica

di verifica, di cui il Vallini era stato presidente fin dal luglio
1996, ma si è basata anche sulla deposizione dei testi escussi, che hanno evidenziato gli specifici e delicati compiti
assolti dallo stesso Vallini.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.

decisivo per il giudizio.

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Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spe-

compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 9 ottobre 2013
Il Consigliere rei. est.

ilyresidente

se, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per

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