Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25394 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9595-2015 proposto da:

COMUNE DI CALVI RISORTA, in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PINZANA 6, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMINO LO CONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO

DE PASCALE;

– ricorrente –

contro

Z.D.;

nonchè

ATTICA PUBBLIAFANA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8392/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 8392/32/2014, depositata il 3 ottobre 2014, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dal sig. Z.D. nei confronti del Comune di Calvi Risorta e della Pubblialifana S.r.l. quale rappresentante del raggruppamento ATI ICA, Pubblialifana S.r.l., avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento per TARSU relativa agli anni dal 2006 al 2010.

La CTR, disattesa l’eccezione del Comune quanto alla nullità della costituzione del ricorrente in primo grado col ministero di praticanti avvocati, ritenne, relativamente all’occupazione di locale garage, che non spettasse al contribuente l’onere di provare che lo stesso non producesse rifiuti, affermando che il fatto che il Comune avesse classificato detto immobile come garage esonerasse il P. da qualsiasi onere probatorio al riguardo.

Avverso detta pronuncia il Comune di Calvi Risorta ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo, l’ente locale ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 545 (recte 546) del 1992, art. 12 e art. 18, commi 3 e 4, e della L. n. 479 del 1999, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere rilevato la decisione impugnata l’inesistenza del ricorso introduttivo, con conseguente impossibilità di sanatoria, del giudizio di primo grado, in quanto sottoscritto all’epoca da praticanti avvocati, come tali non abilitati a stare in giudizio dinanzi al giudice tributario.

Il motivo è manifestamente fondato.

Tra i requisiti che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, prescrive a pena d’inammissibilità del ricorso di primo grado, soggetti alla verifica d’ufficio da parte del giudice, vi è, giusta il secondo somma di detta norma, quello relativo alla necessità che il ricorso sia sottoscritto da difensore abilitato con l’indicazione della relativa categoria e conferimento dell’incarico.

La disposizione va peraltro raccordata al disposto dell’art. 12 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, che fissa le condizioni in presenza delle quali le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.

In relazione all’epoca di proposizione del ricorso trovava applicazione l’art. 12, comma 5, del suddetto decreto, che consentiva la difesa personale delle parti interessate, nelle controversie di valore inferiore ad Euro 2582,28, anche se, concernenti, come nella fattispecie in esame, atti impositivi dei comuni.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che di per sè l’assistenza di difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali, essendo fonte di un dovere per il giudice adito d’invitare la parte a munirsi d’idonea assistenza, quando il valore della controversia non consenta la difesa personale della parte, derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza a detto ordine (tra le molte Cass. sez. 5, 28 febbraio 2008, n. 5255).

Ciò presuppone, tuttavia, che il ricorso sia sottoscritto dalla parte, che ne assume la paternità, formulando la propria domanda al giudice tributario adito.

Nella fattispecie in esame, in cui il valore della controversia avrebbe consentito la difesa personale ai sensi del succitato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, dalla verifica degli atti, trattandosi di dedotta violazione della legge processuale rispetto alla quale la Corte è giudice del fatto, si rileva che il ricorso di primo grado risulta sottoscritto unicamente dal Dott. C. e dalla Dott.ssa M., all’epoca praticanti avvocati, come tali non abilitati alla difesa tecnica dinanzi al giudice tributario, secondo quanto desumibile dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 7.

La parte, infatti, si è limitata alla sola sottoscrizione della procura ai suddetti difensori, rilasciata a margine del ricorso di primo grado ed autenticata dai medesimi, senza che possa dunque tale sottoscrizione consentire di ritenere inequivocamente il contenuto dell’atto riferibile alla parte stessa.

Trova pertanto applicazione, a contrario, il principio espresso da Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2825, che, nell’affermare che di per sè, nelle controversie di valore inferiore al limite allora previsto di Euro 2582,28, la nullità della procura rilasciata a praticante avvocato, come tale non abilitato a difendere dinanzi alle Commissioni tributarie, non determina di per sè la nullità del ricorso cui accede, presuppone sempre che esso sia stato sottoscritto congiuntamente dalla parte interessata; requisito, quest’ultimo, come si è visto, mancante nella fattispecie in esame. Ne consegue, non essendo suscettibile di sanatoria il vizio sanzionato a pena d’inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in virtù di quanto osservato, l’erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’eccepita carenza dello ius postulandi per difetto di assistenza tecnica, limitandosi a rilevare che il valore della controversia avrebbe consentito comunque la difesa della parte di persona, senza dar conto, tuttavia, del difetto di sottoscrizione del ricorso direttamente dalla parte interessata; solo in presenza della quale, trattandosi di controversia compresa nel limite di valore per la diretta difesa personale, ne sarebbe potuto derivare la regolare trattazione.

Il ricorso va dunque accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi, e la sentenza impugnata cassata per l’effetto senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la causa non poteva essere proseguita.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, nel solo rapporto processuale tra il ricorrente Comune di Calvi Risorta e l’intimato Z. – essendo la notifica del ricorso per cassazione nei confronti della concessionaria per la riscossione, rimasta intimata, finalizzata al solo rispetto del litisconsorzio processuale – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.

Compensa le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato Z.D. al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli acccessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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