Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25394 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17927/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.C.R., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE DI

AVELLINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4868/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli riformava la sentenza impugnata e dichiarava il diritto dell’attuale parte intimata alla pensione di inabilità a decorrere dal 18 dicembre 2007, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo deducendo violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto il limite reddituale comprensivo dei redditi del nucleo familiare.

4. La parte intimata non ha resistito.

5. Il Ministero dell’economia e il comune di Avellino sono rimasti intimati.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

7. In linea con le numerose decisioni della Corte (fra le prime, v. Cass. nn. 27812/2013 e 6534/2014), diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non incide, in qualche modo, nel presente giudizio, lo jus superveniens rappresentato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013.

8. Secondo le nuove disposizioni, infatti, al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore di mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte” (comma 5). “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5” (comma 6).

9. Nella presente controversia lo jus superveniens è, tuttavia, inapplicabile, posto che, ai sensi del predetto comma 6, il diritto alla pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, citato art. 12 (con il nuovo requisito reddituale previsto nel comma 5) è riconoscibile a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione (28 giugno 2013), ossia da una data nella quale l’assistita, avendo già compiuto il 65^ anno di età, aveva diritto soltanto alla pensione sociale, giusta la previsione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, comma 1, che consente la concessione della ripetuta pensione di inabilità solamente a soggetti di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno (sul discrimine temporale del periodo anteriore al 28 giugno 2013 per il quale deve continuare a farsi riferimento al reddito del nucleo familiare, e del periodo posteriore, per il quale deve farsi riferimento al solo reddito personale, v. Cass. nn. 19371, 19373, 24361 del 2014 e nn. 11550 e 11688 del 2015; n. 8083 del 2016.

10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, per essere incontestato il superamento dei limiti reddituali e anagrafici dell’assistita, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

11. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare per l’intero, per giusti motivi, le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA