Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25394 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 11/11/2020), n.25394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9328-2016 proposto da:

SAFILO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCO STIVANELLO GUSSONI, MAURIZIO PANIZ;

– ricorrente principale –

contro

M.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PALADIN;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

SAFILO S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/10/2015 r.g.n. 519/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.V., dedotta la illegittimità della condotta di Safilo s.p.a., sua datrice di lavoro, condotta concretatasi nella mancata adibizione alle mansioni di 3 livello del c.c.n.l. applicabile, formalmente attribuitele a decorrere dal 1.10.1998, e nella intenzionale emarginazione ed isolamento dall’organizzazione aziendale, ha adito il giudice del lavoro chiedendo ordinarsi alla società datrice di lavoro la adibizione a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e la condanna della stessa al risarcimento del danno alla professionalità, alla dignità, biologico ed esistenziale;

2. il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva, accertata la illegittimità del demansionamento, ha ordinato alla convenuta di adibire la ricorrente alle mansioni di competenza di cui al 3 livello c.c.n.l. applicabile; ha respinto le domande di condanna al risarcimento del danno alla professionalità e per comportamento illegittimo/persecutorio della datrice di lavoro e disposto la prosecuzione della causa per l’accertamento dell’esistenza del nesso causale fra il dedotto danno biologico (comprensivo del danno esistenziale) ed il demansionamento; con sentenza definitiva ha respinto la domanda di risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento;

3. la Corte di appello di Venezia, pronunziando sull’appello principale di M.V. e sull’appello incidentale di Safilo s.p.a., in parziale riforma della sentenza non definitiva ed in totale riforma della sentenza definitiva, confermata la illegittimità del demansionamento della lavoratrice a far data dal 1.10.1998 (con esclusione del periodo dal 1.7.2002 al 19.9.2002), ha condannato Safilo s.p.a. a corrispondere a M.V., a titolo di danno non patrimoniale, la somma capitale di Euro 11.885,00 oltre interessi legali sino al saldo, calcolati sul capitale via via devalutato dalla data della liquidazione a quella del 1.1.2000;

3.1. il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha affermato che: a) le mansioni pacificamente svolte dalla M. pur dopo l’inquadramento nel 3 livello erano riconducibili, salvo che per il periodo 1.7.2002/19.9.2002, all’inferiore 2 livello contrattuale in precedenza rivestito; b) non era configurabile in relazione all’accertato demansionamento il dedotto danno alla professionalità non avendo la lavoratrice formulato concrete allegazioni destinate a dimostrare il pregiudizio lamentato e non essendo emersi in giudizio elementi che consentivano di ricostruire detto pregiudizio in via presuntiva; c) era rimasto indimostrato il danno all’immagine ed alla vita di relazione quale conseguenza della asserita umiliazione subita di fronte ad altri colleghi per effetto del demansionamento; d) la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che aveva accertato in capo alla lavoratrice una invalidità complessiva pari al 28/30 lo (tenuto conto anche di pregressa patologia), aveva affermato il nesso causale tra la patologia sofferta dalla ricorrente e le vicende lavorative che la avevano coinvolta e quantificato il relativo danno in una percentuale pari al 18/20 %; tale valutazione percentuale non poteva essere integralmente recepita posto che era frutto, oltre che della considerazione del demansionamento, della considerazione di asserite difficoltà relazionali con il capo reparto ed i colleghi difficoltà rimaste prive di riscontro probatorio – nonchè della delusione derivante dal cambio di mansioni nell’anno 2005 per non avere la lavoratrice potuto utilizzare le conoscenze acquisite nel corso del curriculum di studi (laurea in architettura), e cioè per attività pacificamente ricomprese in un livello superiore (4 livello Super del c.c.n.l.) a quello di formale inquadramento. Tanto induceva a rideterminare nel 7%, in via equitativa, la percentuale di invalidità collegabile al demansionamento con relativa quantificazione nell’attualità del danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle utilizzate presso il Tribunale di Milano, in Euro 11.885,00;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Safilo s.p.a. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; Safilo s.p.a. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale;

5. M.V. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale.

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 416 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e ss., dell’art. 28 e degli allegati 3 e 3 bis del c.c.n.l. occhiali (aziende Industria), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello, senza svolgere alcuna motivazione a riguardo, ritenuto non contestato l’espletamento di mansioni ritenute non corrispondenti, salvo che per un breve periodo, al livello di inquadramento e osserva che tale mancanza, oltre a rilevare sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, configurava difetto assoluto di motivazione integrando violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4. Sotto altro profilo assume che lo svolgimento delle mansioni sulla cui base era stato ritenuto il demansionamento aveva costituito oggetto di contestazione da parte della società sin dalla memoria di costituzione di primo grado nella quale era stato allegato che la M., dopo l’inquadramento nel 3 livello, aveva svolto oltre alle mansioni di addetta alla saldatura, anche le mansioni ulteriori di taglio tubetti e montaggio viti sino alla visita medica del (OMISSIS); in questa prospettiva deduce che l’accertamento della sentenza impugnata relativo alle mansioni espletate dalla M. risultava viziato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 416 c.p.c.; la Corte di merito aveva errato nell’omettere qualsiasi verifica o indagine sul punto e nel ritenere che le mansioni di taglio tubetti, montaggio viti e saldatura fossero state svolte in successione e non, come affermato nella memoria della società, contemporaneamente ed in aggiunta fra loro; tanto aveva determinato la errata applicazione, se non disapplicazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 1362 c.c., art. 28 e allegati 3 e 3 bis del CCNL; dagli allegati richiamati dall’art. 28 c.c.n.l. relativi alle declaratorie contrattuali, emergeva, infatti, che al 3 livello erano riconducibili le mansioni di saldatura e montaggio viti; l’accertamento dello svolgimento combinato di tali mansioni, omesso dal giudice di merito, avrebbe escluso qualsiasi ipotesi di demansionamento;

2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., dell’art. 28, allegati 3 e 3 bis c.c.n. I occhiali (aziende Industria) nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e nullità della sentenza. Ascrive alla sentenza impugnata la omessa motivazione o motivazione apparente nonchè violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 112 c.p.c. ed omesso esame su un punto decisivo, per non avere il giudice di appello specificato il c.c.n.l., o relativo allegato, ai quali aveva fatto riferimento nella verifica della riconducibilità delle mansioni espletate al pertinente livello contrattuale; sostiene l’inadeguatezza a tal fine del richiamo al doc. n. 24 prodotto dalla società posto che ad esso corrispondevano due distinti documenti allegato 3 e allegato 3 bis – aventi diversa vigenza temporale.

Premesso che nel periodo 1998/2008, oggetto di causa, si erano succedute due regolamentazioni collettive, censura la sentenza impugnata per avere omesso di applicare l’art. 28, allegato 3 bis, del c.c.n.l., valevole fino al agosto 2004, e l’art. 28, allegato 3, del c.c.n.l., valevole da settembre 2004, omettendo altresì ogni motivazione e per avere fatto riferimento in ordine alla riconducibilità delle mansioni espletate nel periodo ad un generico e non meglio identificato contratto collettivo Evidenzia, in particolare, che l’allegato 3 bis del c.c.n.l., recante disposizioni in vigore fino all’agosto 2004, non contemplava, a differenza di quanto rappresentato in sentenza, tra le mansioni riconducibili al 2 livello le mansioni di “taglio tubetti”, di “confezionamento ed inscatolamento astucci” e di “montaggio viti” prese in considerazione dal giudice di appello e che a tal fine era inutilizzabile l’allegato 3 del c.c.n.l. di settore in vigore dal periodo successivo che tali mansioni ascriveva al livello 2. Lamenta, infine, la mancata verifica della legittimità dello ius variandi datoriale alla luce della omogeneità delle mansioni successivamente attribuite con quelle in precedenza svolte;

3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 c.c. e ss. nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e nullità della decisione per omessa motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere attribuito, in maniera apodittica e non argomentata, natura confessoria alla dichiarazione resa dal rappresentante della società davanti alla competente commissione di conciliazione della DPL, dichiarazione secondo la quale la lavoratrice, mantenuta nel terzo livello salariale e contrattuale, era stata adibita a mansioni di secondo livello stante la impossibilità di reperire, a giudizio del medico competente, altre mansioni compatibili con le condizioni fisiche della stessa. Assume parte ricorrente che il rappresentante della società si era limitato ad esprimere una mera valutazione giuridica circa la riconducibilità delle mansioni in concreto espletate all’uno o all’altro livello, ma non aveva dichiarato fatti obiettivamente individuati idonei a costituire confessione; inoltre, il tenore complessivo della dichiarazione, corredata dalla espressa contestazione delle pretese avversarie, escludeva la configurabilità dell’animus confitenti indispensabile al fine della verifica della natura confessoria della dichiarazione considerata;

4. con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2103,2697, c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., censura la decisione di secondo grado per avere fondato la esistenza del demansionamento sul rilievo della mancanza in atti di documentazione medica dimostrativa della inidoneità della ricorrente allo svolgimento di mansioni di terzo livello e per avere ritenuto non raggiunta la prova dell’impossibilità di adibire la M. a mansioni confacenti al livello posseduto. In particolare viene ascritto alla Corte di merito l’omesso esame e la omessa motivazione della circostanza che la inidoneità della ricorrente allo svolgimento delle mansioni di formale inquadramento risultava dalla documentazione medica versata in atti dalla società; in questa prospettiva si denunzia, sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., la omessa considerazione della richiamata documentazione e, in conseguenza, la mancata applicazione dell’art. 1218 c.c. in tema di inadempimento non imputabile. La violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. viene dedotta sotto il profilo che le argomentazioni richiamate erano state prospettate dalla datrice di lavoro sin dal giudizio di primo grado e che sulle stesse era mancata qualsiasi indagine o motivazione; richiamato, quindi, il contenuto della documentazione medica, si censura la mancata applicazione del principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è consentita la adibizione a mansioni inferiori ove necessaria quale unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ipotesi ricorrente nel caso di specie alla luce della riscontrata inidoneità alle mansioni di adibizione risultante dai certificati medici; si denunzia, quindi, l’omessa considerazione delle risultanze della prova orale che si asseriscono dimostrative, con certezza, dell’insussistenza di mansioni compatibili con la situazione di salute della ricorrente diverse da quelle di effettiva adibizione;

5. con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112,115,116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.. Censura l’affermazione del giudice di appello il quale, dopo avere trascurato la documentazione medica attestante la inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni di 3 livello, aveva ritenuto, in contrasto con le emergenze della prova orale, indimostrata la impossibilità di una diversa collocazione lavorativa della M.;

6. con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. Censura la sentenza di appello per avere affermato la esistenza del nesso causale tra pregiudizio dedotto e demansionamento sulla base di una lettura dell’elaborato peritale di primo grado che assume parziale e non rispettosa del concreto accertamento dell’ausiliare;

7. con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata in punto di quantificazione nella misura del 7% del danno da demansionamento, percentuale che assume frutto della omessa considerazione della esistenza di una pluralità di fattori scatenanti, della incidenza di situazioni preesistenti, estranee all’ambito lavorativo, e della inadeguatezza del criterio quantitativo adottato nella suddivisione della percentuale di danno nell’ambito dei tre asseriti fattori causali;

Ricorso incidentale.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale M.V., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e degli artt. 2055, 1227, 2103 e 2087 c.c., censura la sentenza impugnata per non avere, in violazione del principio cd. dell’equivalenza causale, considerato che a ciascun fattore doveva riconoscersi la stessa efficienza causale nella produzione dell’evento; in questa prospettiva assume che la somma quantificata dal ctu a titolo di ristoro del pregiudizio riscontrato non era suscettibile di riduzione, come invece avvenuto, ma doveva essere riconosciuta nella sua interezza;

9. con il secondo motivo, deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sul criterio utilizzato per quantificare nella misura del 7% il danno complessivo derivante da demansionamento;

Esame dei motivi di ricorso princioale ed incidentale.

10. Deve essere respinta la preliminare eccezione di tardività del ricorso incidentale formulata da Safilo s.p.a. fondata sulla natura autonoma e non incidentale della impugnazione proposta da M.V.;

10.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. 16/11/2018, n. 29593; Cass. n. 14609 del 27/06/2014, n. 14609);

11. i motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale, ciascuno articolato in più profili di censura, esaminati congiuntamente per la reciproca connessione, sono da respingere;

11.1. la sentenza impugnata ha ritenuto “pacifico e non contestato in causa che a decorrere da ottobre 1998, nonostante l’avanzamento di livello, la ricorrente è stata dapprima adibita a mansioni concernenti il taglio dei tubetti, la saldatura ed il montaggio viti mediante cacciavite elettrico e, dal 2002 (escluso il periodo dall’1.7.2002 al 19.9.2002 in cui è stata assegnata ad attività impiegatizie di “ufficio industrializzazione”), si è poi occupata della cernita/recupero della minuteria ed inserimento cappucci, dell’inserimento in bustine di plastica della minuteria, della rottamazione di occhiali difettati mediante taglio a mano con cesoia, del confezionamento di scatole rigide in pvc e, da ultimo, di apporre ganci metallici ai naselli degli occhiali, nella fase precedente alla burattatura. Trattasi di mansioni rientranti nel 2 livello di inquadramento del CCNL di Settore (doc. 24 resistente), al quale appartengono per espressa declaratoria contrattuale “i lavoratori che eseguono lavori per abilitarsi ai quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze professionali elementari”. Tra le varie esemplificazioni, infatti, lo stesso CCNL indica proprio l’addetto a “lavori semplici di fresatura, limatura, lavaggio, assemblaggio…, taglio tubetti”, l’addetto a “presse trance e lavorazioni varie cernite e minuterie”, l’addetto a ” lavori vari per montaggio aste e frontali (sede viti… avvitatura)”, nonchè l’addetto “a confezionamento ed inscatolamento astucci”, tutte mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo considerato “e soggiunto che la stessa società resistente davanti alla competente Commissione di conciliazione aveva ammesso “con dichiarazione di indubbio valore confessorio” che la dipendente era stata adibita a mansioni di secondo livello, le uniche compatibili con la sua condizione fisica;

11.2. alla stregua delle ragioni che sorreggono l’accertamento del giudice di appello in punto di adibizione a mansioni inferiori a quelle di formale inquadramento deve essere innanzitutto respinta la deduzione di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, censura il cui esame si impone come prioritario per il carattere dirimente collegato al suo eventuale accoglimento;

11.3. è noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum. E’ stato precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016, n. 22232) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09/2009, n. 20112). Tali carenze, che l’odierna parte ricorrente principale assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto alla ricostruzione fattuale del contenuto delle mansioni espletate ed all’individuazione delle norme di legge e collettive, con specifico riferimento alle relative declaratorie contrattuali, destinate a regolare la concreta fattispecie come ricostruita sulla base delle emergenze di causa;

11.4. è inammissibile la censura che ascrive alla sentenza impugnata il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’assorbente rilievo che la relativa deduzione non è corredata dalla indicazione del fatto storico, di rilevanza decisiva, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, come, invece, prescritto alla luce del testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053); neppure il vizio motivazionale è declinabile, come invece sembra prospettare parte ricorrente principale, in relazione alla mancata indicazione degli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto non contestato il contenuto delle mansioni espletate dalla M. nel periodo dedotto, in quanto, come affermato da questa Corte, in tema di denunzia di vizio motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 fondato sulla mancata indicazione da parte del giudice del merito delle fonti probatorie alla base del proprio convincimento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacchè altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l’onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell’ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso (Cass. 20/01/2017, n. 1593; Cass. 10/06/2004, n. 11058). Tale principio risulta applicabile, per identità di ratio, anche nell’ipotesi in esame nella quale il giudice di merito ha ritenuto non contestato l’accertamento dello svolgimento di determinate mansioni senza precisare gli elementi sui quali ha fondato la ritenuta pacificità delle circostanze alla base del decisum;

11.5. la doglianza con la quale si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato rilievo del carattere non pacifico, anche da un punto di vista temporale, delle mansioni espletate nel periodo di riferimento (v. in particolare, ricorso pag. 7, primo capoverso), non è articolata con modalità idonee alla valida censura della decisione mancando la completa trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare (Cass. 13/10/2016, n. 20637; in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione laddove si denunzi l’omesso rilievo della pacificità di alcune circostanze v. Cass. 24062 del 12/10/2017, n. 24062); parte ricorrente trascura di trascrivere il contenuto delle allegazioni in fatto formulate nel ricorso introduttivo in merito alle mansioni espletate nel periodo dedotto e tale omissione impedisce il concreto apprezzamento delle difese formulate in prime cure dalla società (quali richiamate nel ricorso per cassazione) sotto il profilo della idoneità delle stesse ad integrare una contestazione delle allegazioni attoree; quale ulteriore profilo di inammissibilità occorre, inoltre, rimarcare che, poichè già in prime cure era stato accertato lo svolgimento di mansioni inferiori alla qualifica di inquadramento, l’odierna ricorrente principale avrebbe dovuto chiarire i termini con i quali tale accertamento era stato oggetto di censura con il ricorso in appello e se ed in che misura risultava investita la questione del carattere, pacifico o meno, delle stesse. Le considerazioni che precedono assorbono l’ulteriore rilievo formulato dalla società ricorrente attinente all’epoca di adibizione delle varie mansioni in relazione al primo periodo e cioè dall’ottobre 1997 al luglio 2002 nonchè la critica alla ritenuta natura confessoria della dichiarazione del rappresentante della società la quale, oltre ad investire un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se privo, come nel caso di specie, di vizi logici (Cass. 14/02/2020, n. 3698; Cass. 27/09/2000, n. 12803), nel contesto della complessiva motivazione che sorregge la decisione di secondo grado si configura come argomentazione aggiuntiva e di supporto al nucleo fondante l’accertamento di fatto rappresentato dalla non contestazione dello svolgimento di determinati compiti nel periodo oggetto di pretesa;

11.6. è inammissibile la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato rilievo del carattere non pacifico di talune circostanze di fatto prese in considerazione dalla sentenza impugnata atteso che il difetto di attività del giudice del merito, riconducibile alla denunziata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16/05/2012, n. 7653; Cass. 27/11/2017, n. 28308), omissione neppure astrattamente prospettata dalla odierna ricorrente principale;

11.7. parimenti inammissibile la deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n. 27.000) ed, inoltre, quanto all’art. 115 c.p.c., che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è configurabile solo ove si deduca o che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. 10/06/2016, n. 11892), questioni neppure prospettate dalla società ricorrente;

11.8. è infondata la censura che investe la corretta applicazione delle declaratorie contrattuali. In particolare, in relazione al periodo fino all’anno 2004, il fatto che siano state prese in considerazione mansioni non espressamente contemplate dalla declaratoria contrattuale di 2 livello risulta ininfluente stante il carattere dichiaratamente esemplificativo delle indicazioni a riguardo delle pattuizioni collettive e considerato che la valutazione del giudice del merito è stata esplicitamente ancorata alle caratteristiche generali connotanti le mansioni di secondo livello; la deduzione fondata sul rilievo che le operazioni di saldatura e montaggio viti erano contemplate nel 3 livello della declaratoria applicabile in relazione al secondo periodo è priva di pregio sia perchè la sentenza impugnata ha accertato che tali mansioni erano state svolte in relazione al primo periodo sia perchè, comunque, la riconduzione al secondo livello contrattuale dell’attività espletata dalla M. nel secondo periodo è frutto di una valutazione complessiva dei vari compiti svolti, non essendo emerso il carattere prevalente di mansioni asseritamente ascrivibili al livello di formale inquadramento;

11.9. la deduzione che ascrive alla sentenza impugnata di non avere considerato la esistenza di un legittimo ius variandi sotto il profilo della omogeneità delle mansioni di successiva adibizione a quelle precedenti è inammissibile per la sua genericità non risultando chiarita la pertinenza della stessa in relazione al complessivo thema decidendi affrontato dal giudice d’appello al quale è estranea ogni questione connessa alla verifica della legittimità dell’esercizio dell’ius variandi per difetto di omogeneità delle mansioni di successiva adibizione con quelle in precedenza espletate dalla dipendente;

12. il quarto motivo di ricorso principale è infondato;

12.1. la sentenza impugnata ha osservato che in atti non vi era documentazione medica dalla quale risultava la inidoneità della lavoratrice allo svolgimento di mansioni di 3 livello per le quali la declaratoria contrattuale richiedeva “generiche conoscenze professionali” e nell’ambito della quale rientravano, a titolo esemplificativo, tra le varie ipotesi, anche gli addetti a servizi di segreteria e/o a lavori di ufficio con conoscenza e utilizzo di strumenti informatici, ai servizi contabili ed amministrativi semplici, al centralino ad operazioni di satinatura/lucidatura/sabbiatura, collaudo/registrazioni occhiali, di tranciatura astucci con autonomia operativa; ha osservato, inoltre, che non vi era prova della impossibilità di adibire la ricorrente in mansioni confacenti al livello posseduto tenuto conto delle dimensioni di Safilo s.p.a., azienda che annoverava ben 1300 dipendenti;

12.2. tale decisione non è incrinata dalle censure articolate con il motivo in esame posto che quanto alla dedotta violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. valgono le considerazioni formulate rispettivamente nel paragrafo 11.6. e nel paragrafo 11.7. Quanto alla denunzia di violazione e falsa applicazione riferita agli artt. 1218,2103 c.c. se ne rileva la inammissibilità per non essere la stessa incentrata sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata violazione, e quindi, sulla ricognizione della fattispecie astratta, come prescritto in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 04/04/2013, n. 8315; Cass. 16/07/2010, n. 16698; Cass. 26/03/2010, n. 7394; Cass., Sez.Un., 05/05/2006, n. 10313), ma su sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rifluendo, quindi, nella denunzia di vizio motivazionale, non articolata, tuttavia nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. la quale può porsi nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;

12.3. l’accertamento del giudice di merito circa la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni di 3 livello,compatibili con lo stato di salute della stessa, non è incrinato dal riferimento alla documentazione medica versata in atti dalla società in quanto, a prescindere dalla modalità di evocazione di tali documenti, non rispettosa del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (per difetto della relativa trascrizione e per la assoluta sinteticità del relativo contenuto nel prospetto riepilogativo inserito in ricorso), deve ritenersi che il giudice di merito abbia alla stessa fatta implicito riferimento (sentenza, pag. 13, 2 cpv); in ogni caso dal prospetto non è in alcun modo dato evincere la inidoneità allo svolgimento di tutte le mansioni riconducibili al terzo livello, posto che le valutazioni mediche riportate si riferiscono a singole tipologie di mansioni che non esauriscono la complessiva gamma delle mansioni ricomprese nel livello di inquadramento; tanto assorbe l’esame della ulteriore censura articolata, fondata sull’assunto della legittimità del demansionamento del lavoratore divenuto inidoneo quale alternativa al licenziamento; infine, l’accertamento della possibilità di reperimento nell’ambito della società, di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e compatibili con lo stato di salute della lavoratrice non è validamente censurato dal riferimento alle deposizioni testimoniali inteso a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, accertamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357);

13. il quinto motivo di ricorso è inammissibile in tutte le censure articolate. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c. degli artt. 115 e 116c.p.c. dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. si richiamano le considerazioni espresse rispettivamente al paragrafo 11.3 in tema di motivazione apparente, e ai paragrafi 11.6. 11.7. e 12.1. in tema di corretta denunzia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; l’accertamento del giudice di merito circa la possibilità di collocazione lavorativa della dipendente in mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, riproposta nel motivo in esame, non è validamente censurato per non essere la relativa critica veicolata dalla deduzione di omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo come prescritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053), risolvendosi la stessa nella sollecitazione di un diverso apprezzamento della prova orale, e cioè di un sindacato non consentito al giudice di legittimità (v. paragrafo 12.3., in fine);

14. le censure articolate con il sesto di ricorso principale sono da respingere risultando in parte infondate ed in parte inammissibili;

14. 1. non sussiste la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto, premesse le considerazioni espresse al paragrafo 11.3. in tema di motivazione apparente, l’iter logico giuridico seguito dal giudice di secondo grado nel pervenire all’accertamento del nesso causale tra demansionamento e lesione della integrità psico fisica della M. risulta percepibile nei suoi presupposti fattuali; la Corte di merito ha, infatti, dichiaratamente fondato tale accertamento sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado e specificamente chiarito le ragioni attraverso le quali era pervenuta alla quantificazione percentuale del danno;

14.2. la denunzia di violazione di norme di diritto articolata con il motivo in esame è inidonea alla valida censura della decisione non vertendo sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata violazione, per cui valgono le considerazioni espresse nei paragrafi 11.7. (in particolare con riguardo ai limiti di deducibilità della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e 12.2.;

14.3. la censura della società che investe il concreto accertamento del nesso causale tra demansionamento e danno biologico è inammissibile per non essere la critica articolata conforme alla corretta modalità di formulazione del vizio di motivazione; a tal fine assume rilievo assorbente la considerazione che le circostanze il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, circostanze risultanti dall’elaborato peritale di primo grado, oltre a non essere evocate nel rispetto degli oneri di trascrizione e riassunto imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, devono ritenersi comunque prese in considerazione, avendo la Corte di merito fatto espresso riferimento all’elaborato peritale quale fonte del suo convincimento; in particolare la situazione di pregressa fragilità psicologica della M. costituisce circostanza riferita dall’ausiliare proprio nel brano della relazione di consulenza riportato in sentenza e, pertanto, oggetto di espressa considerazione da parte del giudice di secondo grado;

15. il settimo motivo di ricorso principale, il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;

15.1. non sussiste la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto, premesse le considerazioni espresse al paragrafo 11.3., la sentenza impugnata consente di ricostruire il percorso logico giuridico che sorregge l’accertamento della percentuale di invalidità alla quale è stato rapportato il danno biologico; il giudice di appello ha chiarito, infatti, che tale accertamento è frutto della scomposizione dalla complessiva quantificazione operata dal ctu di primo grado della sola componente riferibile a condotte datoriali illegittime;

15.2. le censure veicolate con la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto formulate con il settimo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, ad eccezione di quanto in prosieguo si dirà in tema di applicazione del principio di equivalenza causale, risultano inammissibili non vertendo sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata violazione, per cui valgono le considerazioni espresse nei paragrafi 11.7 e 12.2.;

15.3. l’accertamento della pretesa risarcitoria nei soli limiti della percentuale riconducibile al fattore lavorativo connesso alla illegittima condotta datoriale non si pone in contrasto con il principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p. e con l’art. 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale. Invero quanto al primo profilo la sentenza è conforme ai principi affermati dal giudice di legittimità secondo il quale ove un’infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall’art. 41 c.p., per cui a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell’evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva.

(Cass. 03/06/2002, n. 8033; Cass. 19/06/1998, n. 6127; Cass. 21/01/1998, n. 535; Cass. 05/02/1992, n. 1237); la sentenza impugnata ha, infatti, riconosciuto pur in presenza di malattia già preesistente l’efficacia causale della condotta datoriale. Ciò posto la ulteriore doglianza con la quale si critica la limitazione percentuale del ristoro, è infondata essendo la relativa determinazione stata correttamente rapportata alla percentuale di invalidità riferibile al fattore lavorativo (Cass. 11/11/2019, n. 28986; Cass. 21/07/2011, n. 15991). Il riferimento all’art. 2055 c.c. non risulta pertinente alla fattispecie di causa posto che il principio ivi espresso è destinato ad operare solo nel caso di imputabilità a più persone del fatto dannoso, ipotesi qui non ricorrente;

15.4. infine, il ricorso al criterio equitativo nella quantificazione della percentuale riferibile all’ambito lavorativo si sottrae alla censure articolate da entrambe le parti in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26/01/2010, n. 1529; Cass. 19/05/2010, n. 12318), elementi non in concreto ravvisabili nella giustificazione addotta dalla Corte di merito;

16 al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite;

17. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale ed il ricorso incidentale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23535).

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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