Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25393 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 11/11/2020), n.25393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31374-2018 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANNIA FAUSTINA 5/d, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3691/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2018, R.G.N. 4109/2016.

 

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 3691/2018, depositata il 10 ottobre 2018, la Corte di appello di Roma, pronunciando sul reclamo principale del datore di lavoro, ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Latina aveva ritenuto illegittimo per violazione del principio di immediatezza il licenziamento per giusta causa intimato a T.V. dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 18/2/2013, mentre l’ha riformata nel capo relativo alla tutela applicabile, individuata – alla stregua di Sez. U n. 30985/2017 – nella tutela risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 in luogo di quella reale; pronunciando, poi, sul reclamo incidentale del lavoratore, la Corte ha ritenuto dimostrati i fatti oggetto di contestazione disciplinare, consistiti in pressioni esercitate dal dipendente su diversi colleghi della propria e di altre filiali della Banca per favorire taluni soggetti caratterizzati da nullo o modesto merito creditizio;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi;

– che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha resistito a mezzo di controricorso, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

Diritto

RILEVATO

che il lavoratore ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 434 c.p.c. nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5,artt. 115 e 116 c.p.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6; con il secondo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti;

– che, in particolare, nell’ambito di un’esposizione unitaria dei propri motivi, il ricorrente principale censura la sentenza: (a) per avere pronunciato d’ufficio, al di fuori di esplicita domanda, sulla fondatezza del recesso; (b) per avere reso una motivazione ora soltanto apparente, ora contraddittoria e omissiva, non avendo considerato che il ricorrente aveva specificamente contestato la veridicità degli addebiti disciplinari e che la loro reale sussistenza era stata oggetto di ampia discussione fra le parti, sia nelle fasi del giudizio avanti al Tribunale, sia nel giudizio di secondo grado, a seguito della proposizione di reclamo incidentale; (c) per avere posto a sostegno della decisione le dichiarazioni dei dipendenti della Banca, anche se non acquisite in contraddittorio e nemmeno confermate nel processo, e inoltre erroneamente ritenendo che le dichiarazioni ricevute dai funzionari del servizio ispettivo interno fossero assimilabili a quelle rese nel corso di qualunque altro accertamento ispettivo (ad esempio, dell’I.N.P.S. in materia di evasione contributiva), nonostante che tali funzionari fossero dipendenti della Banca e non funzionari pubblici;

– che con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale la società, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la conoscenza dell’indagine ispettiva da parte del lavoratore non fosse decisiva al fine di escludere la lesione del diritto di difesa e la tutela del legittimo affidamento nella rinuncia all’esercizio del potere disciplinare;

osservato:

quanto al ricorso principale, che è infondata la censura sub (a), atteso che vi è stata, con il reclamo incidentale, espressa domanda di accertamento della insussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento, nè il giudice di appello, nel pronunciare su di essa, è incorso nella violazione delle regole di ripartizione dell’onere della prova, addossandolo ad una parte dallo stesso non gravata, fermo il principio del tutto consolidato, per il quale “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5)”: Cass. n. 13395/2018;

– che parimenti non può essere accolta la censura sub (b);

– che, al riguardo, si deve ribadire, in primo luogo, che è correttamente definibile come “apparente”, con conseguente nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo, la motivazione che “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U n. 22232/2016), diversamente risultando, nel caso di specie, la piena comprensibilità del percorso argomentativo che ha condotto la Corte di merito alla propria decisione (cfr. sentenza impugnata, pp. 9-14);

– che le ulteriori critiche di ordine motivazionale devono considerarsi inammissibili, poichè non si confrontano con il paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte dal legislatore nel 2012 e dalle precisazioni – quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione – fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054/2014 e con le numerose successive che ad esse si sono conformate;

– che, in particolare, non risultano specificamente individuati i fatti che la Corte avrebbe trascurato di esaminare nella sua ricostruzione della vicenda e che devono consistere in precisi accadimenti o in precise circostanze in senso storico-naturalistico (Cass. n. 22397/2019, fra altre conformi), essendo, quindi, inammissibili le censure che estendano il paradigma normativo a questioni o argomentazioni o, come nella specie, al complesso indistinto dei fatti contestati;

– che è da ritenersi parimenti inammissibile la censura sub (c), posto che – diversamente da quanto affermato – la sentenza si fonda, oltre che sulle dichiarazioni dei dipendenti della Banca, anche su vari documenti dalla stessa prodotti, diversi dal rapporto ispettivo, unitamente ad ammissioni del ricorrente (cfr. p. 10), e tale parte della motivazione non ha formato oggetto di rilievi con la censura in esame;

– che palesemente inammissibile risulta poi il ricorso incidentale della datrice di lavoro, in quanto mera e apodittica reiterazione della posizione difensiva assunta nel giudizio di merito, senza alcuna connessione, e alcun confronto, con la specifica motivazione che sul punto (pp. 6-7) ha reso la Corte di appello;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile;

– che, stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate fra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA