Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25393 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14178/2018 R.G. proposto da:

Avv. V.L., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Fimiani,

con domicilio in Pescara, alla Via L’aquila n. 9.

– ricorrente –

contro

O.G., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Ciofani,

con domicilio in Pescara, alla Via dei Marrucini n. 80.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti, depositata in data

27.2.2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Chieti, adito con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, ha liquidato in favore dell’avv. V.L. l’importo complessivo di Euro 71.743,50 a titolo di compenso per le attività difensive svolte in favore di O.G. nei giudizi n. 2491/2009 e 645/2013, svoltisi rispettivamente dinanzi al tribunale di Chieti e alla Corte d’appello di L’aquila e nel procedimento per sequestro giudiziario n. 2537/2013.

Il Giudice di merito, escluso che le parti avessero concordato la misura dei compensi, ha riconosciuto alla ricorrente l’intero importo richiesto per i giudizi 2491/2009 e 2537/2013, mentre ha quantificato in Euro 18.8879, al lordo degli acconti (pari ad Euro 2000,00), il compenso relativo al giudizio n. 645/2013, a fronte ad Euro 32873,00 oggetto di domanda.

La cassazione di questo provvedimento è chiesto dall’avv. V.L. sulla base di quattro motivi di ricorso.

O.G. ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il provvedimento impugnato, senza alcuna motivazione e senza indicare le somme attribuite per ciascuna fase del processo, abbia liquidato, per il giudizio di appello n. 645/2013, un importo inferiore a quello – pari ad Euro 32.873,00 – spettante in applicazione dei valori medi della tabella per le attività di studio, introduzione ed istruttoria, sulla base del valore della domanda di divisione, oggetto della causa.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando al tribunale di non aver liquidato alcun compenso per la fase di trattazione del giudizio n. 645/2013, non considerando che la ricorrente, prima di rinunciare al mandato, aveva partecipato all’udienza di discussione dinanzi al Collegio tramite un delegato, instando per la rinnovazione della consulenza.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale liquidato le spese del giudizio D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, in violazione dei minimi della tabella e senza riconoscere alcun compenso per la fase decisoria. Dopo l’esaurimento dell’istruttoria, la ricorrente aveva invece integrato le produzioni documentali nei termini concessi dal Collegio in data 4.10.2017 e in data 25.10.2017 ed aveva depositato una memoria difensiva il 2.11.2017, partecipando alla discussione orale svoltasi all’udienza del giorno 8.11.2017, come poteva evincersi dal verbale di udienza.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale non poteva disporre la compensazione parziale delle spese processuali, poichè le domande introdotte in giudizio erano state integralmente accolte, avendo il difensore rimesso al giudice la determinazione del compenso, anche con riferimento al giudizio n. 645/2013.

2. Deve anzitutto dichiararsi l’inammissibilità delle produzioni documentali elencate alle pagg. 26 e ss. del ricorso, volte a sostenere l’erroneità della liquidazione operata dal giudice di merito, atteso che, da un lato, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata e che, per altro verso, è sempre necessario che la parte ricorrente che alleghi atti e documenti a sostegno dell’impugnazione, specifichi in quale sede processuale il documento risulti prodotto, indicazione che nella specie risulta carente riguardo alla loro avvenuta acquisizione al giudizio di opposizione, trattandosi dei verbali della causa in cui l’avv. Volponi aveva esercitato il patrocinio (Cass. 27475/2017; Cass. s.u. 7161/2010).

2.1. Il primo motivo è fondato.

La ricorrente aveva chiesto il compenso per il patrocinio svolto in favore di O.G. in tre distinti giudizi, quantificando in domanda gli importi richiesti ed indicando i criteri di liquidazione e il valore della controversia (Euro 4.378.000,00).

Il tribunale ha accolto integralmente la domanda riguardo alle cause nn. 2491/09 e 2537/2013, mentre, per il giudizio n. 645/2013 ha riconosciuto il minor importo di Euro 18879,00.

La decisione non è però sorretta – al riguardo – dalla benchè minima motivazione, essendosi il tribunale limitato ad indicare l’importo globale liquidato senza specificare i criteri adottati e senza indicare le somme spettanti per ogni singola fase del giudizio n. 645/2013, discostandosi in misura significativa dalle somme risultanti dall’applicazione dei parametri medi della tabella (Cass. 19482/2018; Cass. 30286/2017; Cass. 8053/2014).

Il provvedimento è – pertanto – viziato da un difetto assoluto di motivazione (Cass. s.u. 8053/2014).

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Chieti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Chieti, anche per la pronuncia sulle spese di giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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