Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25390 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25390

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25200/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 388,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCO ZOPPI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

68, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RITA PINZANI;

– controricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1229/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 30/3/2016, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da F.G. nei confronti di C.A. per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice in ragione del dolo o della colpa grave di cui la convenuta si era resa responsabile nello svolgimento delle funzioni di c.t.u. nel corso di un giudizio in cui la F. aveva assunto la qualità di parte;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha disatteso le doglianze della F. (quale appellante) in relazione alla regolazione delle spese del giudizio operata dal giudice di primo grado, non potendo ritenersi la C. soccombente (e dunque responsabile del rimborso delle corrispondenti spese di lite) in ragione della mancata pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa C. (in relazione alla quale quest’ultima non aveva proposto alcuna impugnazione), nè potendo rilevarsi alcuna violazione, da parte del primo giudice, dei parametri tariffari nella specie applicati per la liquidazione delle spese del giudizio poste a carico della F.;

che, avverso la sentenza d’appello, la F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che C.A. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, F.G. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), per avere la corte territoriale erroneamente limitato il proprio esame al rilievo dell’assenza di alcun “rigetto implicito” della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla C., senza avvedersi della diversa doglianza proposta dalla F. in sede d’appello, legata al mancato riconoscimento dell’obiettivo “non accoglimento” della ridetta riconvenzionale, da parte del primo giudice, con il conseguente mancato accertamento della reciprocità della soccombenza delle parti al fine di correggere la regolazione delle spese del giudizio di primo grado, erroneamente poste per intero a carico della F.;

che la censura è manifestamente infondata;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale non si sia affatto limitata al rilievo dell’assenza di alcun “rigetto implicito” della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla C., avendo bensì rilevato detta assenza al solo scopo di evidenziare la mancata verificazione di alcuna soccombenza della convenuta per il solo fatto del “non accoglimento” della relativa domanda, riconvenzionale da parte del primo giudice, dovuto in realtà ad una omessa pronuncia;

che, al riguardo, del tutto correttamente la corte territoriale ha evidenziato come il “non accoglimento” della domanda riconvenzionale proposta dalla C. – mentre avrebbe al più legittimato la stessa a rivendicare, in sede d’appello, il rilievo dell’erronea mancata pronuncia da parte del primo giudice – mai avrebbe potuto giustificare la relativa condanna alle spese del giudizio di primo grado, non essendo la stessa risultata, nè vittoriosa, nè soccombente;

che, pertanto, in nessuna violazione delle norme richiamate dalla ricorrente deve ritenersi incorso il giudice d’appello, avendo lo stesso correttamente escluso il ricorso di alcuna soccombenza della C. in primo grado e la corretta esclusione di alcuna reciprocità della soccombenza tra le parti di quel giudizio;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come l’entità della condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado fosse stata pronunciata dal primo giudice sulla base dell’applicazione di parametri tariffari erroneamente determinati in ragione dell’ingiustificata sommatoria del valore della domanda principale e del valore di quella riconvenzionale (non esaminata), con la conseguente illegittima moltiplicazione del vantaggio economico riconosciuto in favore della controparte, sotto altro profilo giustificato, dal giudice a quo, sulla base di valutazioni fondate su circostanze di fatto del tutto erroneamente considerate;

che il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile;

che, infatti, la corte territoriale risulta aver compiutamente accertato, sulla base delle considerazioni di fatto analiticamente e congruamente richiamate in motivazione, come la determinazione degli importi liquidati dal primo giudice in favore della C. a titolo di rimborso delle spese di lite, non fosse stata affatto dettata dall’applicazione dei parametri tariffari determinati dalla sommatoria del valore della domanda principale con quello della domanda riconvenzionale (come infondatamente denunciato dalla F.), bensì dalla corretta applicazione dello scaglione tariffario riferito a un valore della causa corrispondente al valore della sola domanda principale, con la conseguente esclusione di alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

che, sotto altro profilo, la censura riferita alla congruità dell’importo liquidato a titolo di spese di lite in relazione ai parametri di valutazione dettati dal legislatore, nella misura in cui richiama il giudice di legittimità all’espressione di un giudizio di merito (come tale estraneo alle competenze di questa Corte di Cassazione), deve ritenersi inammissibilmente avanzata in questa sede;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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