Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25390 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. III, 12/10/2018, (ud. 22/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7601-2017 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

456, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO LATTANZIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIANFRANCO PARIS giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI RIETI, in persona del Commissario

Straordinario e legale rappresentante, Dott.ssa

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso

lo studio dell’avvocato DAVID MORGANTI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7688/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel (OMISSIS) G.N., all’epoca dei fatti minorenne e quindi rappresentata in giudizio dai genitori ex art. 320 c.c., convenne dinanzi al Tribunale di Rieti l’Azienda Sanitaria della medesima città e I.R., di professione ortopedico, esponendo che:

-) dopo aver patito una frattura all’omero sinistro, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti, per le cure del caso;

-) i sanitari del suddetto ospedale, ed in particolare il convenuto I.R., ritennero di dover ridurre la frattura con il confezionamento di un apparecchio gessato, laddove sarebbe stato invece necessario un intervento chirurgico di osteosintesi;

-) a causa dell’errore dei sanitari nella scelta del trattamento più appropriato, la paziente dovette patire un periodo di invalidità temporanea molto più lungo di quanto sarebbe stato altrimenti necessario, e guarì con postumi permanenti di rilevante entità.

2. Con sentenza 4 giugno 2010 n. 338 il Tribunale di Rieti accolse la domanda.

Nella stima del grado di invalidità permanente il Tribunale, condividendo l’opinione del suo consulente nominato d’ufficio, ritenne che il grado di invalidità permanente patito dalla vittima dovesse stimarsi nella misura del 10%.

3. La sentenza venne appellata, per quanto in questa sede ancora rileva, da G.N., la quale denunciò l’esistenza d’una contraddittorietà della sentenza di primo grado.

L’appellante dedusse che tale contraddizione consisteva in ciò: che il Tribunale da un lato ritenne non dimostrato che i medici consigliarono ai genitori della minore un intervento chirurgico di osteosintesi, e che furono i genitori a rifiutarlo; dall’altro però ritenne di condividere l’opinione del c.t.u. secondo la quale il grado di invalidità permanente doveva essere ridotto rispetto a quello effettivamente sussistente, per tener conto del fatto che la paziente ed i suoi genitori attesero due anni prima di sottoporsi ad ulteriori visite specialistiche.

4. Con sentenza 21 dicembre 2016 n. 7688 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne non esservi alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata.

Osservò che sebbene non fosse stato dimostrato che i sanitari dell’ospedale di Rieti consigliarono davvero ai genitori della paziente di sottoporre la figlia all’intervento chirurgico di osteosintesi, nondimeno a carico della paziente fosse comunque ravvisabile una ulteriore e diversa condotta colposa, consistita nell’aver tenuto “un comportamento inerte per un lungo e non ragionevole periodo di tempo, prima di chiedere una nuova consulenza medica”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.N. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Tanto la ASL, quanto I.R. hanno resistito con controricorsi, anch’essi illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Improcedibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

1.2. La ricorrente infatti ha dichiarato che la sentenza d’appello le è stata notificata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Come noto, chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della “relazione di notificazione” (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..

1.3. Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, di cui all’art. 369 c.p.c., depositando:

(a) il provvedimento impugnato;

(b) il messaggio cui era allegato;

(c) la relazione di notificazione.

Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente.

Le regole sul processo civile telematico infatti sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione è ancora necessario il deposito di copie cartacee (che la legge e la prassi definiscono “analogiche”, non senza scempio dell’etimologia) di tutti gli atti processuali.

Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: (a) stampando e depositando il documento elettronico;

(b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.

Tutti i principi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01, la quale ha stabilito che “qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.”, e ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01.

1.4. Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dalla ricorrente è priva del messaggio PEC cui era allegata, e nè la stampa della relazione di notificazione, nè la sentenza, sono munite dell’attestazione di conformità all’originale, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis ed 1-ter, a norma dei quali:

(a) in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis;

(b) la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”.

Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 e va dichiarato per questa ragione improcedibile.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) condanna G.N. alla rifusione in favore di Azienda Sanitaria Locale di Rieti delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;

(-) condanna G.N. alla rifusione in favore di I.R. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 22 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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