Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25390 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18925/2014 proposto da:

D.G., S.M.R., D.P., D.V.,

gli ultimi tre nella qualità di eredi di D.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, Corso del Rinascimento n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Valeria Pellegrino che li rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Manduria, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monserrato n. 25, presso lo studio

dell’avvocato Riccardo Delli Santi e rappresentato e difeso

dall’avvocato Martino Margiotta, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE Sezione

distaccata di TARANTO, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.C. e D.G. convenivano in giudizio, con distinti atti di citazione, il Comune di Manduria chiedendo nel primo la corresponsione dell’indennità di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, comma 1, relativamente ad un terreno in loro proprietà vincolato a EEP con Decreto Regione Puglia n. 737 del 1977, vincolo decaduto e reiterato nel 1987 e divenuto inefficace perchè mai attuato.

Nel successivo giudizio, riunito al precedente per ragioni di connessione, i D. chiedevano il pagamento dell’indennità di occupazione – relativa ad una parte della più ampia proprietà vincolata e destinata alla realizzazione di strade nell’ambito del programma in attuazione – che non si era mai tradotta nell’adozione di un provvedimento ablatorio.

Il Comune di Manduria, costituitosi in entrambi i giudizi, eccepiva la prescrizione del diritto azionato perchè il piano particolareggiato era decaduto nel 1995 e quindi diciotto anni dopo la sua approvazione.

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento delle domande proposte da D.C. e G., ritenuta la prescrizione dell’indennità da reiterazione di vincolo perchè, riprodotto con Delib. 31 marzo 1987, n. 46, la domanda era stata proposta con citazione notificata solo il 10 aprile 2009 e quindi in epoca irrimediabilmente tardiva, provvedeva a riconoscere e liquidare le distinte indennità di espropriazione ed occupazione.

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza D.G., S.M.R., D.P. e D.V., gli ultimi tre quali eredi di D.C., con due motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Manduria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la tempestività dell’eccezione di prescrizione, eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio, che era stata sollevata dal Comune di Manduria nella comparsa di costituzione e risposta solo in data 6 ottobre là dove l’udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno 7 ottobre 2009, vigente il regime di decadenza di cui alla L. n. 80 del 2005.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 306 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il Comune aveva individuato il termine di inizio del decorso della prescrizione nell’anno 1995 e quindi alla scadenza dei diciotto anni di vigenza del vincolo fatti decorrere dall’approvazione del Piano Particolareggiato e quindi dalla Delib. 25 marzo 1977, n. 737.

Dal 1995 alla data di introduzione del giudizio sarebbe maturato inutilmente il termine decennale di prescrizione.

La Corte di appello, incorrendo nel vizio di extra-petizione, avrebbe invece individuato il termine di decorso del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo dalla data di reiterazione del vincolo e quindi dal 31.3.1987 da cui aveva computato il termine ordinario di prescrizione, con sua conseguente maturazione all’anno 1997.

In ragione degli accertamenti operati dal nominato c.t.u., che aveva individuato l’azionato pregiudizio nella misura degli interessi legali calcolati sulla base del valore delle aree a decorrere dalla data di scadenza dei decreti sindacali che autorizzavano l’occupazione di urgenza delle particelle in proprietà degli attori, i ricorrenti insistono per la decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2.

3. Il Comune di Manduria con controricorso ha fatto valere l’inammissibilità dell’avverso mezzo, contestando la legittimazione a proporlo di S.M.R., D.P. e D.V., quali indimostrati eredi di D.C. e l’evidenza che dinanzi alla Corte territoriale i ricorrenti non avessero contestato l’avversa decadenza dall’eccezione di prescrizione.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato; il secondo resta assorbito.

5. In via preliminare va ritenuta la legittimazione dei ricorrenti a far valere in giudizio il diritto all’indennizzo da reiterazione illegittima del vincolo espropriativo quali eredi di D.C.G., nelle more deceduto, giusta documentazione versata in atti ex art. 372 c.p.c. (certificato storico di famiglia di D.C.G.; certificato di morte di D.C.G.).

6. Nel resto, il primo motivo di ricorso è fondato poichè l’eccezione di prescrizione, vestita dei contenuti e del rilievo propri dell’eccezione in senso stretto, è stata tardivamente sollevata in comparsa dall’amministrazione convenuta che si è costituita un giorno prima l’udienza fissata dinanzi al giudice di merito e quindi nell’inosservanza dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c..

6.1. Viene in considerazione per la descritta fattispecie il rilievo pubblicistico delle norme che disciplinano il processo che si differenzia dalla disponibilità, propria delle parti, circa i fatti posti a fondamento della pretesa che, diversamente dalle preclusioni processuali, nella loro non contestazione ex art. 115 c.p.c., sostengono i fatti costitutivi o estintivi, impeditivi e modificativi posti a fondamento di domande ed eccezioni.

6.2. Le disposizioni normative che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (vd. Cass. 26/06/2018 n. 16800; Cass. 18/03/2008 n. 7270).

6.3. La tardività dell’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere, come tale, rilevata dal giudice anche nell’acquiescenza della parte opponente-attrice. A venire in considerazione non è infatti la natura sostanziale della prescrizione, ma la regola processuale che vuole che la prima, eccezione in senso stretto, si sollevi in lite dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione tempestivamente intervenuta.

7. Sull’indicata premessa, l’erroneità della pronuncia impugnata, per avere ritenuto la tempestività dell’eccezione nell’apprezzato rilievo ufficioso della regola violativa del processo e del suo ordinato e prevedibile svolgimento, determina questa Corte all’annullamento in parte qua dell’impugnata sentenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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