Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2539 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24073/2016 R.G. proposto da:

F.L., F.S., F.M.C. e

Fa.St., rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Teresa Grimaldi;

– ricorrenti –

contro

C.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Castelli;

– controricorrente –

e contro

C.F. e C.D., rappresentati e difesi dall’Avv.

Arturo Guidi;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

Fondiaria Sai S.p.A., Studio Associato Archingegno;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 1104/2016,

pubblicata il 4 luglio 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da F.L., S., M.C. e St. per la condanna di C.C., F. e D. (subentrati in corso di causa, per successione ereditaria, alla originaria convenuta M.L.) al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile, sito al piano terreno di edificio condominiale, per le infiltrazioni derivate da un allagamento verificatosi nei giorni 11 e 12 agosto 2000 nell’appartamento di proprietà di questi ultimi posto al secondo piano del medesimo edificio.

Ha infatti rilevato che, anche a ritenere che l’allagamento sia da ascrivere a fatto avvenuto all’interno di detto immobile, se ne deve escludere la responsabilità dei proprietari ex art. 2051 c.c., essendo pacifico in causa e comunque dimostrato che esso fosse condotto in locazione da terzi ed essendo stato accertato che la fuoriuscita d’acqua non fu dovuta alla rottura o ad un guasto di tubazioni o impianti (e dunque a manufatti per i quali il proprietario mantiene un rapporto di custodia anche in caso di locazione dell’immobile) ma piuttosto alla conduzione giornaliera degli impianti medesimi.

La Corte toscana ha dichiarato inoltre inammissibile la domanda in quanto diretta nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A., quale compagnia assicuratrice del condominio e delle unità immobiliari, essendo gli appellanti estranei al rapporto assicurativo, ed ha condannato i F., in solido con gli altri appellanti (proprietari e conduttore dell’immobile posto al primo piano, che avevano avanzato analoga domanda risarcitoria), al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 10.942,25, oltre accessori, in favore di C.C. e di Fondiaria Sai S.p.A. e in Euro 12.734,38, oltre accessori, in favore di C.F. e D..

2. Avverso tale decisione F.L., S., M.C. e St. propongono ricorso per cassazione con quattro mezzi, cui resistono, con separati controricorsi, C.C., F. e D..

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano in sintesi che il collegio ha immotivatamente obliterato le risultanze istruttorie che attestavano la provenienza della dispersione d’acqua dal bagno dell’appartamento C. e che avrebbero dovuto condurre anche al diverso convincimento secondo cui esso è stato causato da un cattivo funzionamento degli impianti idraulici esistenti.

Deducono inoltre che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto pacifica e comunque dimostrata l’esistenza di un rapporto locativo, essendo questa desunta da elementi non univoci e contrastata dal rapporto dei vigili del fuoco, richiamato nell’atto d’appello, nel quale si legge che al momento del loro accesso nell’appartamento era presente un certo Sig. S. che successivamente si è reso irreperibile.

Affermano che in proposito altresì erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la mancanza di prova scritta del contratto di locazione.

Richiamano infine il principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di danni cagionati da immobile condotto in locazione, la responsabilità si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza ovvero qualora tale causa sia rimasta ignota.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, in relazione alla medesima doglianza, anche violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1576 c.c., assumendo che, proprio dall’obbligo da tali norme previsto in capo al locatore, di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso convenuto, avrebbe dovuto ricavarsi una presunzione di responsabilità in capo ai C., superabile solo in caso di prova che le infiltrazioni non fossero conseguenza immediata e diretta di vizi delle tubazioni o di altre cause strutturali ma andassero ascritte al comportamento del conduttore o ad altri fatti cui la legge ricollega una eventuale limitazione o esenzione di responsabilità del locatore.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano poi violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla dichiarata inammissibilità della domanda di risarcimento proposta, in via di estensione, anche nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A..

Premettono che detta compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, chiamata in causa dalla convenuta M. – C. (dante causa degli odierni contro ricorrenti), aveva riconosciuto l’esistenza e la validità inter partes della polizza di assicurazione globale per i fabbricati in condominio e aveva confermato che essa copriva, tra l’altro, la responsabilità civile dei singoli condomini verso gli altri condomini, verso la proprietà comune e verso terzi e garantiva i rischi relativi anche ai danni da spargimento di liquidi e da rottura accidentale delle tubazione degli impianti, ancorchè derivanti da conduzione degli appartamenti e da svolgimento dell’attività familiare; ciò premesso, assumono che, in virtù di tale previsione, la garanzia avrebbe dovuto considerarsi operante nella fattispecie.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti infine deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla liquidazione delle spese processuali poste a loro carico in via solidale, in quanto commisurata ad un valore della domanda (rapportata alla pretesa risarcitoria avanzata dagli altri attori/appellanti) nettamente superiore a quello, ben più limitato, della loro domanda, avendo essi quantificato il danno subito nell’ammontare di Euro 2.840, a fronte dell’importo di Euro 16.630, indicato dai proprietari dell’appartamento posto al primo piano, e di quello ancora nettamente maggiore di Euro 134.716, indicato dallo Studio Associato Archingegno, conduttore del medesimo immobile.

5. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata – nè in originale o in copia autentica, nè in copia semplice – della notificazione (che i controricorrenti C.F. e D. deducono, non smentiti, essere stata effettuata in data 6/7/2016), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Tale relazione non è stata aliunde acquisita, non avendone fatta allegazione nemmeno alcuno dei controricorrenti.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013), essendo stata effettuata in data 4/10/2016, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (4/7/2016), pur considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale.

6. Può comunque rilevarsi che il ricorso, ove fosse stato procedibile, sarebbe comunque andato incontro ad una pronuncia di rigetto.

motto

6.1. Il primo motivo si appalesa infatti inammissibile.

Anzitutto per la mescolanza di censure eterogenee.

Esso agita inoltre questioni di fatto (inerenti alla valutazione delle prove).

E’ poi destituita di fondamento l’affermazione secondo cui la prova del contratto di locazione, anche ai fini in questione, avrebbe dovuto darsi per iscritto, essendo qui il rapporto di locazione dedotto non quale fonte di diritti e obblighi nei rapporti interni tra le parti ma quale mero fatto storico rilevante. Non pertinente è il richiamo alla presunzione di responsabilità in capo al locatore in caso di mancata dimostrazione della specifica causa del danno (se inerente al guasto o cattivo funzionamento degli impianti ovvero a negligenza o cattivo uso del conduttore), posto che nel caso di specie la sentenza muove dall’esplicito e ripetuto presupposto contrario, ossia dell’accertamento che l’allagamento non può essere provenuto da condizioni strutturali dell’impianto.

Per le stesse ragioni (aspecificità) è inammissibile anche il secondo motivo.

6. Il terzo motivo rimane assorbito ed è comunque palesemente infondato.

Anch’esso infatti non attinge la ratio decidendi.

La Corte d’appello non nega che la polizza assicurativa non fosse operativa, ma diversamente esclude che del rapporto assicurativo facessero parte gli odierni ricorrenti e che dunque essi potessero direttamente avanzare pretese indennitarie nei confronti della compagnia assicuratrice. Affermazione che non viene in sè fatta segno di alcuna specifica e coerente censura.

7. Il quarto motivo è infondato.

Secondo più recente e prevalente orientamento, cui questo Collegio intende dare continuità, “la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, costituendo una siffatta pronuncia esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Con la precisazione che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purchè accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (Cass. 17/10/2016, n. 20916; cui adde Cass. 10/04/2018, n. 8832).

La prima di tali pronunce ha espresso motivato e qui condiviso dissenso rispetto all’unico precedente contrario di Cass. n. 6976 del 2016, richiamato in ricorso, secondo il quale “la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande”.

Nucleo argomentativo di tale precedente era dato dal rilievo secondo “anche quando le parti soccombenti abbiano un interesse comune, quest’ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla rifusione delle spese: nel senso che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussista per una parte della domanda e non per il resto”.

Si è però di contro condivisibilmente osservato che “il vincolo di solidarietà opera o non opera per il solo fatto che l’interesse comune sussista o non sussista, essendo posto nel prevalente interesse della parte vittoriosa nel processo, la quale fondatamente abbia resistito alle comuni pretese o difese della parti soccombenti. In sintesi, non è concepibile una solidarietà “limitata” o commisurata alla “parte della domanda”, essendo irrilevante, nei confronti del creditore, parte vittoriosa in giudizio, che la misura dell’interesse alla causa sia diverso per ciascuna delle parti soccombenti”.

La misura dell’interesse dei debitori solidali è infatti rilevante – si rimarca – soltanto nei rapporti interni, secondo la regola espressa dall’art. 1298 c.c.. Il comma 1, di tale disposizione, nel prevedere che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori… salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi” disciplina, proprio la fattispecie – assolutamente frequente – che la “misura” dell’interesse degli obbligati solidali non sia uguale, fino al caso estremo che gli obbligati rispondano in solido anche quando l’interesse sia di uno soltanto dei debitori; cui si aggiunge la presunzione di uguaglianza posta dal secondo comma, “se non risulta diversamente”. In sede processuale va esclusa l’eventualità dell’interesse esclusivo poichè è lo stesso art. 97 c.p.c., a porre il limite dell’interesse “comune”. Tuttavia, non essendo configurabile, per quanto detto sopra, un interesse comune alla causa pro-parte, in caso di condanna solidale al pagamento delle spese processuali, sarà rimesso alla definizione dei rapporti interni (ed all’eventuale azione di regresso) tra condebitori la determinazione della parte di ciascuno (Cass. n. 20916 del 2016).

8. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA