Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2539 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32704/2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 254/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.I., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere coinvolto nelle violenze connesse a un conflitto etnico locale;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento M.I. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari, che ne ha disposto il rigetto, con ordinanza resa in data 24/10/2017;

tale provvedimento di rigetto, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza in data 19/3/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione della protezione internazionale rivendicata; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di alcune delle ipotesi di protezione “speciale” previsti dalla L. n. 132 del 2018, ritenuta applicabile ratione temporis al caso di specie;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.I. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile retroattivamente la disciplina introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 (entrata in vigore in data 5/10/2018), convertito nella L. n. 132 del 2018, ritenendo inapplicabile, al caso di specie, la previgente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale – pur ritenendo inapplicabile, al caso di specie, la previgente disciplina della c.d. protezione umanitaria – escluso, in ogni caso, l’applicazione del c.d. asilo costituzionale ex art. 10 Cost., a tutela dei diritti fondamentali non più tutelati dalle lacunose previsioni del D.L. n. 113 del 2018;

il primo motivo è fondato, e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

osserva al riguardo il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (qui condiviso e ribadito, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali, e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;

ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L. (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 01);

ciò posto, per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis alle domande di protezione proposte prima dell’entrata in vigore del predetto D.L. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (Sez. 1, Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425 – 01);

nel caso di specie, essendo incontestata la proposizione della domanda dell’odierno ricorrente in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 (avendo lo stesso impugnato la decisione negativa della Commissione territoriale con ricorso depositato in tribunale in data 24/2/2017: v. pag. 3 della sentenza d’appello), la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto retroattivamente applicabile al caso di specie detta ultima fonte normativa, deve ritenersi errata, da tanto derivandone (in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo) la cassazione, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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