Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2539 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3274-2019 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA RUSSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– intimato costituito –

avverso il decreto n. R.G.18651/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato i123/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande del cittadino nigeriano A.O. volte al riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria;

2. avverso detto decreto il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, con riguardo alla effettuata valutazione di non credibilità del ricorrente;

5. con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale acquisito informazioni precise e aggiornate circa la situazione socio-politica della Nigeria;

6. entrambe le censure sono inammissibili perchè del tutto generiche, a fronte di una più che congrua motivazione del giudice a quo sia in punto di non attendibilità del racconto del richiedente – per le ragioni diffusamente illustrate a pag. 3, 4 e 5 del decreto – sia in punto di insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – sulla base di “C.O.I.” affidabili e aggiornate al 2018, ampiamente illustrate a pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato;

6.1. si tratta in entrambi i casi di apprezzamenti in fatto non adeguatamente censurati in questa sede secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza

o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018);

6.2. in particolare, questa Corte ha chiarito che la valutazione della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) spetta al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – e come tale è censurabile in cassazione solo nei limiti (come detto non osservati) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ex multis, Cass. 3340/2019; cfr. Cass. 27502/2018), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura

o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019), in vista di una diversa valutazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016);

6.3. quanto alla protezione sussidiaria, deve aggiungersi che il ricorrente non ha nemmeno censurato l’ulteriore ratio decidendi costituita dal rilievo della mancata allegazione che, in caso di rimpatrio, egli rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato;

7. l’assenza di difese del Ministero costituito esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, i1 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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