Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2539 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio
Regolo 12/d, presso l’avv. Castaldi Italo, che lo rappresenta e
difende, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Alfredo Sarno e
Domenico Pizzillo, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 1001, del
6 febbraio 2007, nella causa iscritta al n. 55195/2005 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha
osservato;
LA CORTE:
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori del ricorrente:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. P.L. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 6 febbraio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile, per violazione del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art 6, il ricorso con il quale il medesimo P. ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tribunale Benevento iniziato nel gennaio 1990 e definito con sentenza del 13 giugno 2005.
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;
OSSERVA:
2. il ricorrente censura il decreto impugnato, deducendo che effettivamente egli aveva presentato ricorso alla CEDU, ma che la domanda di equa riparazione davanti alla Corte di appello e’ stata proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Benevento nel rispetto della L. n. 89 del 2001, art. 4, che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione in luogo della L. n. 89 del 2001, art. 6;
2.1. il motivo appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha concluso l’illustrazione del motivo di censura con la formulazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis (in quanto decreto impugnato e’ stato pubblicato il 6 febbraio 2007) – del quesito di diritto, che non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 2.1. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010