Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2539 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.D.S. COOPERATIVA DI PROUZIONE E LAVORO A R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
via SS. Pietro e Paolo n. 50, presso lo studio dell’avv. Valvo
Cesare, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sez. 7^, n. 67, depositata il 25.7.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 289 del 2002, art. 9 bis – ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato legittimi, per mancato pagamento di tutti i correlativi ratei, i dinieghi opposti dall’Agenzia alle istanze di definizione agevolata da essa contribuente avanzate, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, in relazione ai periodi d’imposta 2000/2001 e 2001/2002;
che, in particolare, la società contribuente censura la decisione impugnata, per non aver considerato che, non diversamente dalle altre ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge, anche quella contemplata dalla disposizione evocata si perfeziona con il pagamento della prima rata, anche in assenza dei versamenti successivi;
– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;
osservato:
– che il ricorso è infondato, avendo questa Corte già puntualizzato (cfr. Cass. 20745/10 e 18353/07, nella motivazione) che la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis a differenza di altre ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge medesima e in conformità con la propria specifica natura, non prevede che dal mancato pagamento della prima rata del condono derivi solo la conseguenza dell’iscrizione a ruolo delle somme residue aumentate da una sanzione proporzionale;
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso va respinto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011