Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2539 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2539 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4145-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE CI’. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta c difende ope legis;
– ricorrente —
contro

TALAMO FERDINANDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2670/30/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata
11/07/2016;

Data pubblicazione: 01/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe,

ritenendo corretta la decisione di primo grado che aveva
dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento
indirizzato alla Polisportiva Racing Team per la ripresa a
tassazione di IVA, Ires e IRAP per l’anno 2008. Secondo la CTR
la notifica era stata fatta a soggetto diverso dal legale
rappresentante dell’ente risultante dall’atto costituito e non
poteva quindi ritenersi valida.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce il vizio di insufficiente
motivazione su fatti decisivi per il giudizio, in relazione
all’art.360 c.1 n.5 c.p.c. La CTR avrebbe omesso di considerare
che il Talamo Ferdinando era il rappresentante, formale o de
facto,

della Polisportiva, tanto risultando dal verbale

assembleare e dal comportamento di ingerenza
nell’amministrazione dell’associazione tenuto dallo stesso nel
corso della verifica fiscale.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art.145
c.p.c. e dell’art.1398 c.c.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono
entrambi fondati.

Ric. 2017 n. 04145 sez. MT – ud. 10-01-2018
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respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,

Ed invero, occorre premettere che nelle società di persone
la rappresentanza spetta a chi ha l’amministrazione anche di
fatto della società ai sensi dell’art.62 dPR n.600/73- v. Cass. n.
15742/2014, Cass. n. 15926/2014-. Tale disposizione afferma,
in particolare, che la rappresentanza dei soggetti diversi dalle

civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno
l’amministrazione anche di fatto. E’ poi l’art.145 c.2 c.p.c. a
sancire che la notificazione alle società non aventi personalità
giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui
agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella
sede indicata nell’art. 19, secondo comma, ovvero alla persona
fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne
sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio
e dimora abituale.
Va aggiunto che l’art. 145 cod. proc. civ. e il D.P.R. n. 600
del 1973, art. 60, prevedono che la notifica alle persone
giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che
rappresenta l’ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati
dalla norma).
Occorre infine rammentare che nella giurisprudenza di
questa Corte è fermo il riconoscimento del principio
dell’apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza
colpevole, operante nei confronti del rappresentato apparente
nel concorso, necessario, dell’esistenza di una situazione di
fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona
fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante,
nonché della sussistenza di un comportamento colposo del
rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo
la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia
stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante
Ric. 2017 n. 04145 sez. MT – ud. 10-01-2018
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persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge

apparente) (Cass. n. 1451/2015). Peraltro tale principio
dell’apparenza colpevole non può applicarsi quando la legge
imponga l’uso di strumenti di pubblicità legale, proprio perché
tali strumenti sono concepiti e fruibili da tutti come mezzo per
rendere conoscibile erga omnes 1″identità dei soggetti ed i

Va ancora aggiunto che nei confronti dell’associazione non
riconosciuta non vi è alcun onere di registrazione presso il
Registro delle persone giuridiche, regionale o nazionale (D.P.R.
361/2000).
Orbene, fermi i superiori principi, risulta evidente che la
CTR ha omesso di esaminare la rilevanza degli elementi
addotti dall’Ufficio a sostegno dell’esistenza in capo al Talamo
di un potere di rappresentanza dell’associazione sportiva,
nascente dal verbale assembleare da questi consegnato e/o
dall’avere questi presenziato alla verifica fiscale, sottoscritto il
processo verbale di constatazione e prodotto la
documentazione contabile relativa all’associazione. La
ponderazione di siffatti elementi avrebbe, infatti, per l’un verso
consentito di appurare l’esistenza in capo al suddetto di un
potere gestorio riconducibile all’associazione sportiva idoneo a
superare il diverso avviso assunto dalla CTR e, per altro verso,
avrebbe consentito di verificare se il Talamo avesse dato luogo,
con il suo contegno, ad un’apparenza colpevole idonea a
giustificare l’apparente rappresentanza del medesimo rispetto
all’associazione sportiva. Ha poi errato, in ogni caso, la CTR nel
non verificare la natura giuridica -associazione riconosciuta o
non riconosciuta- dell’associazione sportiva destinataria
dell’avviso di accertamento poiché tale accertamento avrebbe
consentito di lumeggiare proprio sulla ritualità o meno della
notifica eseguita nei confronti del Talamo.
Ric. 2017 n. 04145 sez. MT – ud. 10-01-2018
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poteri loro conferiti.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad

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