Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25389 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5646/2016 proposto da:

D.M.M., D.S.A., C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, piazza Cavour, presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI

SPINA;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI CAMPOBASSO, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO LOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.M., D.S.A. e C.A. convennero in giudizio la Provincia di Campobasso, davanti al Tribunale della medesima città, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni sofferti agli immobili di loro proprietà asseritamente a causa dei lavori di realizzazione della strada provinciale denominata tangenziale est.

Si costituì in giudizio la Provincia convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Fatta svolgere una c.t.u, il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati per ciascuno degli attori nella somma di Euro 28.375, oltre interessi e con compensazione delle spese di giudizio e di consulenza tecnica.

2. La pronuncia è stata appellata dalla Provincia soccombente e la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 30 luglio 2015, in riforma della decisione di primo grado ha rigettato tutte le domande degli attori, che ha condannato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza del Tribunale ed al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorrono D.M.M., D.S.A. e C.A. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la Provincia di Campobasso con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; con il secondo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

1.1. I due motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili.

Essi contestano, con diversità di formulazioni giuridiche ma con sostanziale uniformità, la circostanza per cui la Corte di merito avrebbe fondato la propria decisione di rigetto non sulle conclusioni alle quali sono giunti i consulenti tecnici nominati nel giudizio di merito, bensì su quelle, diverse, raggiunte dai c.t.u. nominati nella fase cautelare che ha preceduto il giudizio vero e proprio.

In tal modo, però, le censure non considerano che il giudice di merito, in considerazione della sua indiscussa posizione di peritus peritorum, non è tenuto a motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto più credibile la relazione di un c.t.u. nominato in fase cautelare rispetto a quella del c.t.u. nominato nel giudizio di merito. Nella specie, per di più, la relazione di quest’ultimo è stata presa in esame dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che essa non potesse smentire quella del c.t.u. precedente e che, comunque, gli attori non avessero fornito una prova adeguata del nesso di causalità tra la costruzione della strada e i danni da loro subiti.

Si tratta, com’è evidente, di una valutazione di merito che non può essere sovvertita in questa sede; nè è configurabile l’omissione di cui al secondo motivo, posto che la Corte di merito ha valutato gli elementi ivi richiamati e, comunque, l’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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