Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25389 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9377/2014 proposto da:

Autostrada Asti Cuneo S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 87, presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Domenico Prato, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Fincos Finanziaria Costruzioni S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell’avvocato Fabio Alberici,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marinella

Blengini, giusta procura a margine del controricorso e del ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2346/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando sulla opposizione promossa da Fincos Finanziaria Costruzioni S.p.A. contro Autostrade Asti Cuneo S.p.A., ed avverso la stima della Commissione Provinciale Espropri quanto a due terreni nel territorio del Comune di Cuneo, interessati dai lavori di realizzazione del tronco II lotto 5 del collegamento autostradale (OMISSIS) (mappale al foglio (OMISSIS) n. 140 di mq 25.188 oggetto di esproprio per mq 633, rectius mq 622, e di occupazione temporanea per mq 17.365; mappale al foglio (OMISSIS) di mq 6.830, oggetto di occupazione temporanea per mq 1.136, per un totale di mq 32.018 dei quali risultavano interessati dai lavori di realizzazione dell’autostrada mq. 18.501), rideterminava nell’importo annuo di Euro 135.674,00 l’indennità di occupazione e nell’importo di Euro 54.736,00 l’indennità per la parte espropriata.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza Autostrada Asti Cuneo S.p.A. con unico articolato motivo cui resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, Fincos Finanziaria Costruzioni S.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio autorizza, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata, nel rispetto del principio della ragionevole durata dei procedimenti civili di cui all’art. 111 Cost., comma 2, non sollecitando il proposto mezzo l’esercizio della funzione nomofilattica, ma ponendo questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte e dai quali questo Collegio non intende discostarsi (Cass. 04/07/2012 n. 11199).

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 e, in ogni caso, denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Le conclusioni cui era giunta l’impugnata sentenza in adesione a quelle della disposta c.t.u. e della Commissione Provinciale Espropri, avrebbero violato il D.P.R. n. 327 del 2001 e, in particolare, l’art. 32 dettato sul valore venale del bene. I terreni ablati secondo previsione del PRG del Comune di Cuneo, approvato con Delib. G.R. n. 40.9137 del 2008 e successive varianti, erano in parte destinati alla realizzazione di insediamenti polifunzionali integrati per funzioni produttive e terziarie ed in parte soggetti a vincolo stradale nella fascia adiacente la SS n. (OMISSIS) (nella zona fasce di ambientazione ferroviaria e autostradale) che di natura conformativa non sarebbe stato pertinente a quello preordinato all’esproprio e quindi valutabile per la stima.

Prima della vigenza del PRG i terreni erano classificati in area “F6” per servizi ed attrezzature annonarie, mercantili ed intermodali, e all’atto di immissione in possesso si presentavano interamente adibiti ad attività agricole. Nell’indicato quadro i giudici di appello e l’organo amministrativo avrebbero omesso di apprezzare l’edificabilità legale con richiamo al contesto nel quale erano inseriti i terreni che avrebbero dovuto stimarsi, come fatto dalla Concessionaria Asti-Cuneo, in Euro 3,09 al mq, in applicazione della quantificazione ai fini ICI intervenuta sino al 2004 e senza valutazione, come invece avvenuto, della cd. edificabilità di fatto.

Il valore di mercato, applicabile, deve invero fondarsi, si deduce nell’atto difensivo, su elementi concreti scaturenti dal rapporto tra domanda ed offerta registrato all’interno di libere contrattazioni, gare pubbliche e concessioni, la cui applicazione avrebbe fissato delle indennità di esproprio in termini ben più contenuti di quelli stimati nell’impugnata sentenza e tanto rispetto a terreni simili ma non identici e dotati di maggiore pregio urbanistico.

2. La controricorrente Fincos Finanziaria Costruzioni S.p.A. ha dedotto l’inammissibilità del ricorso avversario in quanto introduttivo del merito già decisi dalla Corte di appello e quindi non più demandabili al sindacato di legittimità. I metodi sintetico-comparativo e analitico-ricostruttivo adottati dal c.t.u. erano stati utilizzati dal nominato tecnico nel contraddittorio degli stessi consulenti di parte. Per converso, i parametri di valutazione utilizzati ai fini dell’ICI, dedotti nel mezzo avversario come applicabili alla specie, sarebbero stati ancorati a fattori del tutto estranei al valore venale, inteso come valore di mercato segnato dalle libere contrattazioni nelle potenzialità edificatorie del bene. Con ricorso incidentale condizionato la controricorrente chiede la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la sentenza erroneamente attribuito ai terreni di specie un valore inferiore a quello dovuto, da quantificarsi nella misura di Euro 165,00/mq in corretta applicazione del metodo “analitico-ricostruttivo”.

2. A definizione del tema di lite vanno qui richiamate, nel rispetto della tecnica sopra indicata, perchè interamente condivise nella ragionevolezza di premesse argomentative e conclusioni, le motivazioni rese da questa stessa Sezione della Corte di cassazione con le ordinanze nn. 28164 e 30499 del 2017, adottate nei giudizi tra Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Anas S.p.A. e Porta Rossa S.p.A., per le affermazioni in diritto che vengono compendiate nei punti di seguito indicati.

Il ricorso è fondato e l’impugnata sentenza va annullata con rinvio alla Corte di merito per violazione di legge dovuta all’errata applicazione del criterio del valore venale dell’area ablata e tanto perchè:

a) la sentenza ha ricostruito in modo erroneo la destinazione urbanistica dei terreni espropriati che ricadono, già in data antecedente a quella della data di emissione del decreto di espropriazione, nella zona “fasce di ambientazione ferroviaria ed autostradale” o fascia di rispetto a servizio della strada statale n. (OMISSIS), concludendo per la natura espropriativa del vincolo contenuto nello strumento urbanistico in ragione della sua realizzabilità, solo, ad opera della p.A.;

b) la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili imposta dalla disciplina urbanistica della L. n. 359 del 1992, ex art. 5-bis, comma 3, recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, individua come edificabile l’area in tal modo classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici e la esclude là dove lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) che preclude ai privati quelle forme di trasformazione del suolo “riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia” (p. 5 ordd. citt.);

c) ai fini della nozione di edificabilità legale occorre tenere conto del vincolo conformativo insistente nell’area e non di quello espropriativo, avendo riguardo esclusivamente agli effetti dell’atto di pianificazione, diretto a disciplinare, per la relativa zonizzazione, l’intero territorio comunale, o parte di esso, con inclusione di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, prescindendo dal fatto che l’opera possa esser realizzata solo dalla mano pubblica;

d) va invece escluso il vincolo particolare che incide su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, ed è preordinato alla relativa espropriazione e quei vincoli che senza necessità di esproprio consentono la realizzazione sui suoli dei previsti interventi anche su iniziativa privata o promiscua pubblico-privata e quindi senza necessità di previa espropriazione del bene;

e) il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto autostradale o ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione, esso ha carattere legale e conformativo, si impone in modo indipendente dalle previsioni urbanistiche ed è sancito nell’interesse pubblico, sicchè, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, va esclusa la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che possa predicarsi l’eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili;

f) il vincolo derivato da fasce di rispetto autostradale o ferroviario, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, in difetto del nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata (Cass. n. 25668 del 2015, come richiamata da ordd. 28164 e 30499 citt.).

La sentenza della Corte di appello di Torino, che si è discostata dagli indicati criteri di definizione della cd. edificabilità legale D.P.R. n. 327 del 2011, ex art. 32, deve essere cassata; restano assorbiti i motivi di ricorso incidentale.

La Corte di appello di Torino, in diversa composizione, provvederà in sede di rinvio a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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