Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25388 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8016/2012 proposto da:

V.R., in proprio e quale procuratore speciale della

coerede V.S.J. nella qualità di erede di

V.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5914/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/08/2011 R.G.N. 2291/2010.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’impugnazione proposta da V.R., in proprio e quale procuratore speciale della coerede V.S.J., quale erede di V.J., nei confronti dell’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per nullità della procura, il ricorso promosso dal predetto nei confronti dell’INPS, per interessi e rivalutazione su ratei di prestazione liquidati in ritardo;

2. che la Corte territoriale ha confermato le motivazioni del primo giudice, secondo cui la presunzione del rilascio della procura in Italia era risultata vinta da elementi indiziari univoci e convergenti che portavano ad escludere che il V. si fosse recato in Italia a conferire la procura alle liti, per cui era da ritenere che questa era stata rilasciata all’estero e priva, per tale ragione, dei requisiti formali per poter essere considerata valida;

3. che avverso tale sentenza V.R., come in epigrafe indicato,

ricorre per cassazione con due motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

4. che l’I.N.P.S. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5. che la Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato;

6. che, in particolare, con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., dovendosi ritenere vigente, ma non applicato dalla Corte territoriale, il principio della sanabilità del difetto di procura alle liti;

7. che, come già ritenuto in plurime decisioni di questa Corte, la tesi della ricorrente, tendente ad affermare l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata applicazione del disposto dell’art. 182 c.p.c., con l’effetto di sanare la carenza accertata dai giudici di merito, non è accoglibile posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza, possono essere ratificati, con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 13431 del 2014; Cass. n. 9464 del 2012);

8. che si è precisato che tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009;

9. che, dunque, non assume alcuna efficacia sanante la trasposizione, alle pagine 5-6 del ricorso, in versione fotografica di una “procura speciale” rilasciata in data incerta, con apostille del 9 febbraio 2011, dalla parte ricorrente (ad negotia e ad lites) a diversi soggetti fra i quali è compreso l’avvocato Nicola Staniscia (v., da ultimo, fra le tante, Cass. 21 marzo 2017, n. 7182);

10. che, del pari, è manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale si ripropone la censura, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 232 c.p.c. e art. 2697 c.c. e contestando alla Corte di merito di aver voluto superare la presunzione di avvenuto rilascio della procura in Italia da parte di un soggetto residente all’estero sul presupposto della sua mancata risposta all’interpello, in ordine al luogo del rilascio della stessa procura, senza che un tale convincimento fosse suffragato da altri elementi probatori;

11. che, come ritenuto in altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. 30 giugno 2016, n. 13482 e Cass. 15 novembre 2016, n. 23283), la Corte territoriale non ha basato il proprio convincimento di rigetto del gravame esclusivamente sulla mancata presentazione della parte a rendere l’interrogatorio formale, ma ha espressamente dichiarato che l’elemento di valutazione desumibile da tale evento processuale risultava avvalorato da altri elementi indiziari che, nel loro insieme, rafforzavano la condivisa soluzione adottata dal primo giudice in ordine alla circostanza che, in realtà, il rilascio della procura era avvenuto all’estero;

12. che la Corte territoriale ha, altresì, rimarcato che l’appellante non aveva mosso una specifica censura in merito agli elementi di giudizio valorizzati nella sentenza di primo grado e alla mancata produzione di documentazione comprovante l’ingresso in Italia, e aveva solo genericamente contestato la valenza probatoria della mancata risposta all’interrogatorio formale, con statuizione immune da censure perchè conforme ai principi più volte espressi da questa Corte, nel senso che: “in caso di mandante residente all’estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura ad litem in Italia, può essere desunta da vari elementi (quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonchè dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti” (v., da ultimo, Cass. n. 23283/20126, cit.);

13. che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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