Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25388 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12869/2014 proposto da:

B.F., + ALTRI OMESSI; tutti elett.te domiciliati presso

l’avvocato Salzano Nicola, che li rappres. e difende, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani, in persona dei

rispettivi legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1522/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione del 19/22.3.2010, B.F., + ALTRI OMESSI citarono innanzi alla Corte d’appello di Palermo l’Assessorato per i Beni Culturali della regione Sicilia, proponendo opposizione alla stima effettuata dal collegio arbitrale in relazione al valore d’esproprio di un fondo di loro proprietà esteso mq. 1100,00, con quattro fabbricati ivi insistenti.

Si costituì l’Assessorato eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.

Espletata c.t.u., la Corte d’appello con sentenza del 9.10.13, determinò l’indennità d’espropriazione in Euro 51.700,00, recependo le valutazioni del c.t.u. il quale rilevò che il terreno ablato non era edificabile e che i ricorrenti non avevano dimostrato la legittima edificazione dei corpi di fabbrica sul terreno stesso e che tale edificazione avvenne prima del 1955, con la conseguenza che, in ordine a tali fabbricati, era liquidabile l’indennità per la sola area di sedime.

I suddetti ricorrenti (esclusa T.M.P.) ricorrono in cassazione formulando sette motivi.

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1985 e della L.R. n. 78 del 1976, avendo la Corte d’appello errato nella parte in cui ha pronunciato che l’area sottratta alla disponibilità dei ricorrenti sarebbe inedificabile per il vincolo paesistico (di cui alla L. n. 431 del 1985) e in virtù della predetta L.R., che imponeva l’inedificabilità per i terreni a meno di 150 mq di distanza dalla costa, senza tener conto della deroga prevista dalla stessa legge regionale per le opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare e alla ristrutturazione di edifici senza alterazione dei volumi realizzati.

In particolare, i ricorrenti assumono che la Corte d’appello: avrebbe erroneamente applicato il vincolo d’inedificabilità assoluta, omettendo di considerare la deroga consentita desumibile dal certificato di destinazione urbanistica del comune afferente al terreno oggetto dell’esproprio; avrebbe immotivatamente disatteso le norme invocate calcolando erroneamente la distanza dell’immobile dal mare secondo il criterio della linea della costa e non di quello della linea della battigia.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, discusso dalle parti, in ordine all’ubicazione dell’area in questione all’esterno del centro abitato, fatto documentato dalla determinazione della Commissione provinciale di Trapani del 20.11.96 che comportava la legittima edificazione dei fabbricati in questione, pur in mancanza di un titolo abilitativo, in applicazione della L. n. 1150 del 1942.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, comma 2, non avendo la Corte d’appello tenuto conto che i suddetti fabbricati furono edificati prima del 1955 (come emergeva da una foto) e dunque prima dell’entrata in vigore della predetta L. n. 1150 che introdusse l’obbligo della licenza di costruire per tutti i fabbricati.

Con il quarto motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativo alla mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale e alla esclusione dell’attendibilità della dichiarazione resa da B.R..

Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 in quanto la Corte territoriale non aveva condannato la controparte alla refusione delle spese sostenute nel procedimento amministrativo di determinazione dell’indennità, per la sua natura facoltativa, affermando altresì erroneamente di non essere competente sull’istanza.

Con il sesto motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione delle spese, avuto riguardo alla drastica riduzione delle somme richiesta dai ricorrenti, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la domanda riguardasse la liquidazione di somme espressamente indicate e non, invece, la determinazione dell’indennità dovuta.

Con il settimo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la pronuncia richiesta ex art. 96 c.p.c., avendo la Pubblica amministrazione violato i doveri di lealtà e diligenza per non aver reso i chiarimenti necessari durante la fase istruttoria del procedimento amministrativo.

Non si è costituito l’Assessorato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Va premesso che la notificazione del ricorso è nulla in quanto non effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, come per legge trattandosi di enti pubblici (Cfr. Cass. n. 20890/18), bensì presso l’Avvocatura distrettuale. E tuttavia non va disposta la rinnovazione della notifica, in applicazione del principio a tenore del quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., n. 12515/2018).

Il caso ricorre nella specie secondo le considerazioni che seguono. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Anzitutto, va rilevato che non risulta che parte ricorrente abbia prodotto, e con le modalità procedurali previste, il suddetto certificato di destinazione urbanistico, dal cui disposto avrebbe tratto la norma derogatrice del vincolo d’inedificabilità assoluto contemplato dalla richiamata legge regionale. Invero, tale questione, peraltro, non è stata introdotta nel giudizio innanzi alla Corte d’appello, nè i ricorrenti hanno allegato le relative difese afferenti alla sussistenza della deroga al divieto assoluto d’inedificabilità nella zona in cui sono ubicati i fabbricati in esame.

Il motivo è comunque infondato.

Va osservato che le situazioni limitative imposte da un vincolo paesistico possono derivare dalle previsioni di un piano paesistico (Cass. 10542/2002), od essere inerenti alla natura dei beni (Cass.1978/ 2003; 18681/2005: quest’ultima con riferimento al vincolo archeologico), o derivare, in via predeterminata e generale, dalla ubicazione degli stessi, secondo le previsioni del D.P.R. n. 24, come modificato dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1, conv. nella L. 8 agosto 1985, n. 431 – cd. Legge Galasso- (Cass. 23/11/2004, n. 22117). Ora, in ciascuna di dette ipotesi, le stesse comportano, di regola, un vincolo di inedificabilità di tipo paesaggistico, che rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall’origine; ed il vincolo è da considerare conformativo, non soggetto a decadenza, perciò incidente sul valore del bene in sede di determinazione dell’indennizzo per un’eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante, sempre ai fini della valutazione del bene, il regime imposto su di esso dalla disciplina urbanistica, che comunque è tenuta ad uniformarsi alla pianificazione paesistica (Corte Cost. n. 327/1990; Cass. n. 1978/2003; n. 2611/2006; n. 4271/2012; n. 7439/2012).

Il vincolo incide perfino sulla cd. edificabilità di fatto, pur nelle ipotesi di comuni privi per qualsiasi ragione di strumenti urbanistici di carattere generale, dovendo la stessa tener conto di tutte le condizioni non solo fattuali, ma anche dipendenti dalle scelte urbanistiche e legislative, che in concreto concorrono a determinare il valore venale di un bene sul mercato immobiliare; e perciò rendendola incompatibile con le prescrizioni contemplate dal menzionato Legge cd. Galasso, art. 1 (Cass., n. 17557/2009; n. 29788/2008; n. 10936/2008; n. 25010/2005).

Nel caso concreto, rilevato che è incontestato che l’immobile in questione rientri in zona sottoposta al vincolo paesaggistico in virtù della L. n. 431 del 1985, sotto altro profilo la difesa dei ricorrenti circa la sussistenza di una deroga al vincolo, disposto dalla L.R. n. 78 del 1976 non ha pregio, poichè tale deroga non riguarda la possibilità di edificare qualunque manufatto, ma solo “opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare”, fatto che non è stato neppure allegato dai ricorrenti i quali si sono limitati ad invocare la suddetta deroga (giova altresì evidenziare che tale destinazione specifica della “fruizione del mare” non si evince neppure dalla c.t.u. richiamata in sentenza, che riguarda corpi di fabbrica insistenti sul terreno espropriato).

Inoltre, la doglianza afferente all’asserita erronea individuazione della distanza dei corpi di fabbrica in questione a 102 metri dalla linea della costa è diretta al riesame dei fatti ed è comunque assorbita dal precedente rilievo circa il divieto d’inedificabilità assoluto derivante dalla L. n. 431 del 1985.

Il secondo motivo – attraverso cui i ricorrenti lamentano l’omesso esame del fatto che l’area fosse ubicata fuori del centro abitato – è inammissibile poichè il fatto non è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto tende a riesaminare i fatti ed a contestare l’interpretazione del giudice d’appello in ordine alla questione della data dell’edificazione dei fabbricati e della relativa ubicazione.

Il quarto motivo è inammissibile, poichè fondato sul vizio di motivazione sulla prova testimoniale che non è più deducibile a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di cui al D.L. 22 giugno 2012, considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Inoltre, la critica riguardante la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste B.R. è parimenti inammissibile in quanto afferente ad un apprezzamento di merito.

Il quinto motivo è infondato in quanto i ricorrenti non hanno allegato e dimostrato la ricorrenza dei presupposti per essere tenuti indenni dal pagamento delle spese ai tecnici, secondo il disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, comma 6, che è stato genericamente ed immotivatamente invocato, a nulla rilevando che il procedimento arbitrale esperito non abbia carattere facoltativo.

Invero, a norma del comma 6 citato, le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio.

Orbene, secondo il condiviso orientamento di questa Corte (v. Cass., n. 7795/2016), nell’ipotesi di mancata accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 20, l’art. 21, comma 6 medesimo decreto prevede che le spese della terna di esperti nominati per la quantificazione dell’indennità siano liquidate dall’autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l’individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l’indennità provvisoria di stima determinata dall’autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d’ufficio in sede di giudizio di opposizione.

Ora, nel caso concreto, la somma determinata in via provvisoria, pari a Euro 45.100,00 coincideva con quella determinata dalla terna degli esperti (pag. 12 del ricorso) sicchè la critica non ha pregio.

Il sesto motivo è infondato in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass., n. 20888/18).

Invero, nella fattispecie, la Corte territoriale ha compensato le spese tenuto conto della drastica riduzione delle somme richieste dagli attori, ovvero dell’accoglimento solo molto parziale dell’istanza di liquidazione dell’indennità d’espropriazione.

Il settimo motivo è inammissibile, poichè deduce un vizio di motivazione su questione di diritto. Tuttavia, anche ritenendo che la doglianza riguardi, in sostanza, l’omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata, il motivo può essere esaminato e rigettato perchè non occorrono accertamenti di fatto.

Al riguardo, va osservato che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto e va esclusa, dall’esito della lite, la resistenza con mala fede o colpa grave (Cass., n. 9693/2018).

In particolare, i ricorrenti non hanno allegato e dimostrato specifici fatti integranti la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., facendo generico riferimento ad un’asserita mancanza di chiarimenti in ordine alla questione della mancata adozione del decreto d’esproprio, questione peraltro irrilevante ai fini della decisione della causa, per quanto suesposto.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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