Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25387 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7995/2012 proposto da:

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 67, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DE

LORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3129/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/02/2012 R.G.N. 36795/2011.

Fatto

RITENUTO

1. che il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 febbraio 2012, qualificando come opposizione agli atti esecutivi l’opposizione proposta da C.L. avverso l’opposizione a cartella di pagamento, per la somma di Euro 780,47 per crediti contributivi, contestata per la mancata sottoscrizione e per difetti di notifica, ha dichiarato l’opposizione inammissibile perchè proposta oltre il termine di venti giorni, previsto dall’ art. 617 c.p.c.;

2. che C.L. ricorre avverso tale sentenza, con ricorso, ex art. 111 Cost., affidato a tre motivi;

3. che l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e Equitalia Sud s.p.a. hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato, con memoria, da Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

4. che la parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e omessa motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto intempestiva la proposta opposizione;

5. che questa Corte (v. Cass. n. 12916 del 2011, n. 25208 del 2009, nn. 25757, 18691 del 2008) ha già evidenziato che, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza o irregolarità formale della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617 c.p.c., nel testo precedente le modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35; ed ora venti giorni, alla stregua del novellato art. 617 c.p.c., applicabile ratione temporis), non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contenga alcun riferimento al credito, non essendo possibile, in tal caso, proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacchè la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa;

6. che va ulteriormente rammentato che, mentre l’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è diretta a far valere l’inesistenza del diritto dell’esecutante a procedere ad esecuzione forzata, cioè l’inesistenza sostanziale dell’azione esecutiva (oltre che la impignorabilità dei beni), l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., è invece rivolta a far valere i vizi formali degli atti dell’esecuzione, comprendendo in tali atti non soltanto i veri e propri atti esecutivi, ma anche gli atti preliminari all’esecuzione, come è fatto palese dalla formulazione dell’art. 617 c.p.c., ove si fa riferimento alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e della loro notificazione, che sono, appunto, atti preliminari all’esecuzione;

7. che, invero, il ricorrente, avversando, con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., la sentenza impugnata, contesta di aver dedotto, nel giudizio di merito, vizi formali ma illustra, nel ricorso, proprio la sussistenza di vizi formali della cartella esattoriale (la mancata sottoscrizione e l’inesistenza della notificazione) e tanto basta per rigettare il primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure, per essere la sentenza impugnata immune da censure;

8. che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.160,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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