Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25387 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12643-2018 proposto da:

G.G., e C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO VIZZINI;

– ricorrenti –

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO

MARINELLI;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

nonchè da:

RICORSO SUCCESSIVO SENZA N. R.G.;

CO.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

RENI N. 2, presso lo studio dell’avvocato VALERIO VIANELLO

ACCORRETTI, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO CULTRERA;

– ricorrente successivo –

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO

MARINELLI;

– controricorrente al ricorso successivo –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, G.G.,

C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1238/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2017 R.G.N. 1085/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1847 del 2015, in accoglimento del ricorso proposto da G.G., Co.Sa. e C.S. contro la (OMISSIS) Spa, accertata la nullità dei contratti di somministrazione stipulati con talune agenzie di lavoro, dichiarò costituito un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra costoro e la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, SAS), quale successore in ragione di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., condannando quest’ultima società alla riammissione in servizio dei dipendenti ed al pagamento di una indennità a mente della L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 27 dicembre 2017, ha riformato detta pronuncia, rigettando integralmente le domande dei lavoratori nei confronti della SAS, in accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata da quest’ultima società ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto prima ricorso G.G. e C.S. con 7 motivi e poi Co.Sa. con unico articolato motivo, illustrato anche da memoria; la SAS ha resistito con distinti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. sia il ricorso per cassazione proposto da G. e C., con plurimi motivi, sia quello proposto dal Co., con unico articolato mezzo di gravame, censurano l’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la decadenza, di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento di azienda ed il lavoratore intenda far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto;

2. le censure proposte meritano accoglimento nei sensi già espressi da questa Corte con plurime decisioni, anche in vicende analoghe alla presente (a partire da Cass. n. 9649 del 2019; v. pure Cass. n. 10232 del 2019 e Cass. n. 19920 del 2019);

invero la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 6 (come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32) si applicano anche: (…) “e) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento”;

la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c. e, nella concreta fattispecie, essa si era già verificata nel novembre 2012, sicchè non vi era alcuna necessità, nè onere per i lavoratori, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l’avvenuta prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro con quest’ultima (che aveva acquisito contrattualmente l’azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis;

è, pertanto, evidente che solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), mentre, nel caso di specie, i lavoratori hanno dedotto la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di far accertare il loro passaggio alle dipendenze della cessionaria SAS;

del resto, l’art. 32, comma 4, lett. c) prevede l’applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (novellato); dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., la decadenza opera allorquando il lavoratore contesti il trasferimento medesimo, non anche quando se ne voglia avvalere e/o abbia proposto domanda contro il proprio datore di lavoro e questi, in corso di causa, abbia ceduto l’azienda;

3. ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio, decidendo la controversia sulla base di una insussistente decadenza; va quindi disposto il rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonchè per la regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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