Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25387 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12660/2014 proposto da:

D.D.E., D.D.G., D.L.R., S.V.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Comano n. 95, presso lo

studio dell’avvocato Faraon Luciano, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Faraon Andrea, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Conegliano, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, presso

lo studio dell’avvocato Colarizi Massimo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Zanchettin Maurizio, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e depositata l’8-11-2013 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.D.E., D.D.G., S.V. e D.L.R. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso depositata il 12 marzo 2012 con la quale era dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte dagli attori. La Corte d’appello ha ritenuto che l’appello non avesse probabilità di essere accolto e, nel condividere le argomentazioni espresse nella sentenza appellata, ha evidenziato che nella specie non ricorreva l’ipotesi di retrocessione totale ma solo quella, diversamente disciplinata, della retrocessione parziale, ritenendo, quindi, corretta la statuizione del giudice di primo grado sulla giurisdizione.

2. Avverso questa ordinanza, i ricorrenti D.D.E., D.D.G., S.V. e D.L.R. propongono ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso dal Comune di Conegliano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo i ricorrenti lamentano che l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia impugnata contrasti con il giudicato amministrativo, ed in particolare con la sentenza del Consiglio di Stato n. 977/2012, con la quale era stata dichiarata la “competenza del giudice ordinario con riferimento al medesimo procedimento di espropriazione ed alla relativa domanda di retrocessione”. Lamentano l’errata applicazione della L. n. 2538 del 1865, artt. 60 e 63, deducono che nel caso di specie erano ampiamente scaduti i termini iniziali e finali per la corretta esecuzione del procedimento di espropriazione e ricorrono tutti gli elementi costitutivi del diritto alla retrocessione totale dei terreni ai sensi del citato art. 63. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 9323/2007 e n. 19501/2008), chiedono pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rimessione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Questa Corte ha chiarito, con orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “L’ordinanza della corte di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per “error in procedendo”, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge” (Cass. S.U. n. 1914/2016; Cass. n. 23151 del 2018). L’ordinanza della corte di appello resa ex art. 348 bis c.p.c., comma 1 e art. 348 ter c.p.c., non ha natura definitiva perchè il ricorso per cassazione può sempre essere proposto contro la sentenza di primo grado e, quindi, ne va esclusa l’autonoma impugnabilità.

2.2. I ricorrenti non hanno impugnato nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Treviso, come eccepito anche dal Comune controricorrente, nè deducono errori processuali relativi al modello procedimentale, ma impugnano, inammissibilmente per quanto detto, solo l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dalla Corte d’appello di Venezia, con unico motivo di gravame, relativo alla questione di giurisdizione.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA