Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25386 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6836-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

e contro

M.A., M.M.A., M.G.,

M.G., quali eredi di G.G., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA GANGEMI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI GULINO, giusta delega in atti;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 169/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/03/2011 R.G.N. 1078/2008.

Fatto

RILEVATO

1. che la domanda proposta da G.G., avente ad oggetto il diritto al ripristino dell’assegno mensile di invalidità, ex lege n. 118 del 1971, revocato il 18 novembre 1997, veniva accolta con decorrenza dalla revoca e fino al 31 dicembre 2001, negando il beneficio per il periodo successivo, con decisione riformata dalla Corte d’appello di Messina che riconosceva il beneficio fino al 31 dicembre 2000, reputando sussistente, solo fino a tale epoca, il requisito reddituale;

2. che, contro la sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione, sostenuto da due articolati motivi con i quali, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, si duole dell’erronea valutazione, da parte della Corte di merito, dei redditi personali dell’assistita, equivocando tra valori in Euro e in Lire, così ritenendo sussistenti i limiti reddituali laddove erano, invece, travalicati, e dell’omesso accertamento dei requisiti extra-sanitari, come espressamente eccepito unitamente alla carenza del requisito sanitario; assume, inoltre, carenze motivazionali in ordine ai redditi goduti dall’assistita, per gli anni 1999-2000, alla documentazione presa in considerazione dalla Corte di merito e in riferimento a quale prestazione si riferisca e alla sede processuale di relativa produzione;

3. che gli eredi della G. hanno conferito procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

4. che i motivi del ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati;

5. che questa Corte, con la sentenza del 19 novembre 2003, n. 17551, ha affermato (con orientamento consolidato che trova conferma, tra le tante, in Cass. 17 giugno 2016, n. 12589) che, in tema di assegno mensile di invalidità civile, previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell’assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso (anche se identico nel contenuto), da quello estinto per revoca;

6. che risultano violate, nella specie, le disposizioni in tema di limiti reddituali per il beneficio preteso (L. n. 118 del 1971, art. 13,L. n. 29 del 1977, art. 1, L. n. 33 del 1980, art. 14-septies, e dei decreti ministeriali attuativi), diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito che, riconoscendo il mancato superamento del predetto limite fino al 31.12.2000, con indicazione del reddito per l’anno 1996 (Euro 4424,68), per l’anno 1997 (Euro 4601,60) e per l’anno 1998 (Euro 4684,18), a tanto è pervenuta “alla luce delle stesse deduzioni dell’INPS avanzate con il gravame e comprovate dalle certificazioni prodotte” (così nella sentenza impugnata);

7. che, come illustrato dalla parte ricorrente richiamando l’esatto tenore delle deduzioni svolte nei gradi di merito, diversamente da quanto asserito dalla Corte di merito non solo detti importi superano, all’evidenza, i limiti reddituali indicati nei decreti ministeriali annualmente emessi dal Ministero dell’Interno (e corrispondenti a Lire 4.882.150 per il 1996; Lire 5.077.800 per il 1997; Lire 5.169.450 per il 1998) ma la sentenza impugnata risulta carente di qualsivoglia riferimento ai redditi dell’assistita per gli anni 1999-2000, benchè il beneficio sia stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2000, senza che nulla si precisi per tali anni anche in riferimento ad eventuali produzioni documentali acquisite in giudizio;

8. che è pacifico che il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, ed è onere della parte che agisce, per ottenerne il riconoscimento, allegare e dimostrare la sussistenza;

9. che la sentenza dev’essere cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla luce di quanto sinora detto, alla stessa Corte territoriale in diversa composizione;

10. che al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA