Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25386 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11707/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 109, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA VICARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8033/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 02/10/2013 e depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Alberto Campegiani, per il ricorrente, che si

riporta agli atti e chiede che il procedimento sia discusso in

Pubblica Udienza;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al capo della decisione con il quale sono state poste a carico dell’invalido soccombente le spese del giudizio.

Sostiene il ricorrente che in relazione all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per l’esenzione dal pagamento delle spese si sarebbe formato un giudicato interno posto che la statuizione della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese non era stata specificatamente impugnata dall’Istituto.

Inoltre, con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, con riguardo alla mancata compensazione delle spese del giudizio di appello.

Con un ulteriore motivo di ricorso, poi, censura la sentenza per avere in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ritenuto inidonea la dichiarazione di responsabilità ed impegna redatta nel corpo del ricorso e seguita dal mandato alle liti, apposto in calce al ricorso e sottoscritto dal ricorrente.

L’Inps resiste con controricorso.

Inoltre, con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, con riguardo alla mancata compensazione delle spese del giudizio di appello.

Con un ulteriore motivo di ricorso, poi, censura la sentenza per avere in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ritenuto inidonea la dichiarazione di responsabilità ed impegna redatta nel corpo del ricorso e seguita dal mandato alle liti, apposto in calce al ricorso e sottoscritto dal ricorrente.

L’Inps resiste con controricorso.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

In primo luogo non sussiste la denunciata violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..

Va precisato che il giudice di primo grado nel rigettare la domanda proposta dal C. ha ritenuto, tuttavia, sussistere giusti motivi di compensazione che ha ravvisato nel reddito documentato e dichiarato e nel fatto che la controversia non era palesemente infondata o temeraria.

Tale statuizione non è stata impugnata dall’Inps.

Con l’appello il C. reiterava la domanda volta al riconoscimento della prestazione assistenziale.

Tale domanda era ritenuta infondata dalla Corte di appello che perciò la rigettava e procedeva, nei limiti del devoluto, alla regolazione delle sole spese del giudizio di appello.

Ove mai il giudice di appello avesse accolto il gravame, infatti, ben avrebbe potuto procedere ad una diversa regolazione delle spese dei due gradi di giudizio sulla base del diverso esito conseguito.

Confermando la statuizione di primo grado, invece, il giudice di appello è restato vincolato alla statuizione sulle spese per il primo grado – che non aveva costituito oggetto di specifica impugnazione – ed ha provveduto a regolare secondo i principi dettati dall’art. 91 c.p.c, le spese del gravame.

L’art. 91 c.p.c., che prescrive che il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte, costituisce una regola di carattere generale che trova un contemperamento nella facoltà attribuita al giudice di procedere ad una compensazione, anche solo parziale delle spese, nel ricorso delle condizioni indicate dall’art. 92 c.p.c..

La scelta di non derogare alla regola generale non richiede una specifica motivazione laddove, al contrario, la decisione di procedere ad un contemperamento degli effetti della soccombenza in ragione dell’esistenza di giusti motivi deve, a maggior ragione nel regime dell’art. 92, vigente all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, essere motivata (cfr. con riferimento al testo dell’art. 92, antecedente la modifica richiamata Cass. n. 4455 del 1999 ed anche recentemente n. 13192 del 2016).

In definitiva la Corte non è incorsa in alcuna violazione del giudicato e non era affatto tenuta ad esplicitare le ragioni che l’avevano convinta ad attenersi alla regola generale.

Per tale aspetto il ricorso è pertanto manifestamente infondato.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in base al quale “la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., comma 1, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3 e art. 77 T.U. disposizioni regolamentari in tema di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello dell’instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente” (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo emendato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 69, art. 42, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326). Va rilevato che, secondo l’orientamento oramai consolidato della Cassazione, “ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.” (cfr. Cass. n. 5363 del 2012 ed anche recentemente Cass. n. 10704 del 2016).

Ne consegue che non è sufficiente allegare al ricorso una generica dichiarazione sostitutiva sul reddito familiare del ricorrente nell’anno precedente.

In conclusione il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Le spese, non sussistendo i presupposti per l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1500,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA