Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25385 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25385

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28845-2012 proposto da:

P.M., (OMISSIS), P.M.G. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BIAGIO

GRASSO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5904/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2011 R.G.N. 3491/2008.

Fatto

RITENUTO

che P.M.G. e P.M. chiesero la condanna dell’INPS al pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia e che il tribunale di Napoli, poichè l’INPS aveva pagato la prestazione prima della notifica del ricorso, dichiarò la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali per giusti motivi;

che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza 5904/2011 respinse gli appelli proposti da P.R. e N.C. sul punto riguardante la compensazione delle spese, e dispose la compensazione delle spese del giudizio di appello;

che a fondamento della pronuncia la Corte di Appello rilevava che il pagamento della prestazione da parte dell’INPS fosse avvenuto prima della notifica del ricorso e prima ancora dell’esaurimento della fase amministrativa e che tanto giustificava la decisione del primo giudice di compensare le spese del giudizio di primo grado;

che propongono ricorso per cassazione P.R. e N.C. con due con i quali denunciano: 1) la violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 297 del 1982, art. 2), vizio di motivazione, e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la norma speciale stabilisce l’obbligo dell’INPS di pagare la prestazione in oggetto entro 60 giorni dalla richiesta; i ricorrenti correttamente avevano agito in giudizio allo scadere del prescritto termine; il richiamo al termine stabilito dalla L. n. 88 del 1989 per l’esaurimento della fase amministrativa fosse del tutto inconferente; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 poichè il pagamento della prestazione, disposto dall’INPS dopo il deposito del ricorso e prima della notifica, determinava, oltre alla cessazione della materia del contendere, il diritto al pagamento delle spese processuali.

che l’INPS ha resistito con controricorso; e le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è infondato poichè come stabilito da questa Corte di Cassazione nella sentenza n. 21595/2004, richiamata dalla Corte d’Appello di Napoli nella pronuncia impugnata, la natura previdenziale delle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia comporta l’applicazione delle norme che regolano le modalità per conseguire le prestazioni previdenziali e pertanto oltre all’onere di presentazione della domanda amministrativa, ricorre anche quello di rispettare l’iter procedimentale da ultimarsi nei termini stabiliti dalla legge (L. n. 533 del 1973, ex art. 7 e L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6);

che tanto risulta pure confermato dal dato normativo fornito dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, il cui art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), che al comma 1 elenca espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (l’estensione ad altri crediti retributivi non era, all’epoca, prevista) tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell’unica gestione che assume la denominazione di “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”; mentre l’art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda espressamente al comitato provinciale dell’Inps di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti, tra l’altro, “le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”;

che pertanto per le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia prima del ricorso giudiziale, occorre rispettare lo spatium deliberandi riconosciuto all’INPS dall’applicazione della disciplina dettata per la procedura amministrativa, mentre non è sufficiente il rispetto del termine di 60 giorni stabilito per l’esame della domanda da parte dell’Istituto L. n. 297 del 1982, ex art. 2;

che pertanto alcuna violazione di legge o di principi costituzionali può derivare dalla corretta affermazione operata dalla Corte territoriale circa l’obbligo di rispettare i termini del procedimento amministrativo preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni previdenziali;

che le spese processuali devono essere compensate considerato il travagliato sviluppo giurisprudenziale sulla natura (retributiva o previdenziale) del credito per TFR posto a carico del Fondo di Garanzia e delle sue conseguenze anche sul tema oggetto di discussione, in materia di rispetto delle regole sul procedimento amministrativo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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