Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25385 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3753-2018 proposto da:

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato STEFANO POLIZZOTTO;

– ricorrente –

contro

P.G., e A.C., domiciliati in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO DOMENICONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 521/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/07/2017 R.G.N. 701/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 164 del 2015 – premesso che con precedenti pronunce era stata dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti di somministrazione e, conseguentemente, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra P.G. e A.C. con la Multiservizi Spa a decorrere dal 4.7.2007 dichiarò che tra quest’ultima e la società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, SAS) si era realizzato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. a decorrere dal 1 novembre 2012, con condanna della SAS alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;

2. la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14 luglio 2017, ha confermato detta pronuncia;

in particolare – per quanto qui ancora interessa – ha respinto le eccezioni di decadenza sollevate dalla SAS: avuto riguardo a quella relativa alla mancata impugnativa dei contratti di somministrazione ha ritenuto che la stessa dovesse essere sollevata da Multiservizi Spa nei pregressi giudizi conclusi con le precedenti sentenze che avevano convertito i rapporti di lavoro con detta società e che, comunque, l’eccezione era nel merito infondata perchè relativa a rapporti antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010; ha invece ritenuto inammissibile, per il carattere di novità, l’eccezione proposta dalla cessionaria SAS a mente della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), riferita al trasferimento di azienda;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la SAS con 3 motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, accompagnato dalla produzione di una nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la SAS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 2909 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo, criticando la sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale l’aveva ritenuta non legittimata a sollevare l’eccezione di decadenza concernente i contratti di somministrazione stipulati con Multiservizi Spa;

con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, criticando la Corte palermitana per avere ritenuto inapplicabile la nuova disciplina sulla decadenza “ai casi di specie in cui i contratti di somministrazione lavoro erano già cessati alla data di entrata in vigore dei nuovi termini di decadenza”;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento;

in disparte i profili di inammissibilità relativi alla denuncia di vizi di motivazione che richiamano la precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 plicabile alla controversia in esame, la prima doglianza non tiene adeguato conto che l’eccezione di decadenza in ordine alla impugnativa dei contratti di somministrazione in cui era parte la Multiservizi Spa avrebbe dovuto essere proposta da quest’ultima società nei relativi giudizi che avevano condotto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4 luglio 2007, con accertamento oramai passato in cosa giudicata, che non può essere travolto da una eccezione di decadenza, sollevata in altro e successivo giudizio dalla cessionaria, la quale, per il combinato disposto dell’art. 2112 c.c. e art. .p.c., come “successore nel rapporto controverso, subentra nella medesima posizione giuridica, sostanziale e processuale, del soggetto al quale succede” (cfr., in termini, Cass. n. 18204 del 2014; v. pure Cass. n. 23936 del 2007; Cass. n. 6942 del 2010);

la preclusione a proporre l’eccezione di decadenza da parte della SAS Spa assorbe ogni questione posta dal secondo motivo in ordine all’impugnazione dei contratti di somministrazione antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010;

3. con il terzo motivo di ricorso si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere la Corte palermitana ritenuto nuova la questione circa l’eccezione di decadenza formulata, quale cessionaria, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), con termine decorrente dalla data del trasferimento;

4. la censura, oltre il profilo di inammissibilità derivante dal richiamo ad una formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non applicabile alla controversia, è priva di valenza decisiva sulla scorta della giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Cass. n. 9649 del 2019; v. pure Cass. n. 10232 del 2019): invero la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicchè non vi era alcuna necessità, nè onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicchè è solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., che deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c); del resto la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (novellato); dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., la decadenza opera allorquando il lavoratore contesti il trasferimento medesimo, non anche quando se ne voglia avvalere e/o abbia proposto domanda contro il proprio datore di lavoro e questi, in corso di causa, abbia ceduto l’azienda;

5. conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate dal Collegio come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.250,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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