Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25385 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5793/2014 proposto da:

D.L., B.F. in D., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti

Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Rosanelli Giorgio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Paolo, rappresentata e

difesa dagli avvocati Dalla Serra Maurizio, Pedrazzoli Nicolò,

giusta procura speciale Rep. n. (OMISSIS) – Racc. n. (OMISSIS)

autenticata dal Dott. S.T. della Provincia Autonoma di

Trento;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 200/2013 depositata il 12-7-2013, la Corte d’Appello di Trento, pronunciando in unico grado, ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta a D.L. e B.F. in D. in Euro 410.475, oltre a Euro 20.633,30 per indennizzi e oltre interessi legali come indicati nella motivazione della sentenza. La Corte d’appello, all’esito dell’espletamento di CTU, ha determinato l’indennità di cui sopra in conformità alle risultanze dell’elaborato peritale, ritenendo congruo il valore unitario degli immobili ablati determinato in sede amministrativa e ravvisando sussistente il deprezzamento della porzione residua ad ovest dell’area non espropriata, che ha quantificato nella percentuale del 30% del valore attribuito alle aree edificabili nella zona, a causa del danno urbanistico derivato dalla sopravvenuta impossibilità di aggregare ai fini edificatori tale area a quella residua ad est. La Corte territoriale ha ritenuto infine applicabile, in quanto più favorevole, la riduzione del 25% ai sensi della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, come modificato dalla L.P. n. 1 del 2008.

2. Avverso questa sentenza, D.L. e B.F. in D. propongono ricorso, affidato a dieci motivi, resistiti con controricorso dalla Provincia Autonoma di Trento. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in data 8-6-2019, ossia oltre il termine previsto dall’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e/o falsa/omessa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis, in tema di esproprio parziale e violazione e falsa/erronea applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, in tema di indennità per le aree edificabili; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra i contraddittori, nella parte in cui la sentenza nega alla fattispecie la qualifica di “esproprio parziale” e applica la L.P. n. 6 del 1993, art. 14, in luogo della L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. Ad avviso dei ricorrenti le originarie pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) c.c. Lavis (circa 3.700 mq) costituivano un appezzamento unitario ed omogeneo sia di fatto, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello urbanistico, sia sotto quello dominicale, trattandosi di un’unica area edificabile collocata in “zone produttive commerciali di livello locale” dal P.R.G. del Comune di Lavis – TN, come riportato anche nella tabella redatta dal C.T.U.. Con variante urbanistica in corso d’opera, la Conferenza dei Servizi aveva modificato il P.R.G. di Lavis, introducendo un’opera secondaria, con una nuova rotatoria ed un ulteriore collegamento minore, secondo i ricorrenti duplicato del preesistente, sempre tra le medesime vie. Tale secondaria bretella aveva diviso in due l’originario ed unico appezzamento di cui alle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS). L’esproprio aveva lasciato ai ricorrenti due pezzi di terreno residuali (e cioè le pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) ad ovest e le attuali pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) ad est), che i ricorrenti assumono ora inutilizzabili ai fini previsti dalla relativa destinazione urbanistica e pressochè totalmente privati di ogni valore. Adducono che nella sentenza impugnata si dava atto che per effetto della realizzazione della nuova viabilità, che occupa per una superficie di circa 1409 mq la parte centrale del compendio immobiliare appartenente ai ricorrenti stessi, si sono create due porzioni di area non espropriata, come sopra individuate e, pertanto, ad avviso dei ricorrenti la fattispecie in esame deve qualificarsi come esproprio parziale ed essere assoggettata alla disciplina della L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis. In base a detta norma, qualora l’ablazione non investa per intero il fondo, ma ne lasci delle parti agli espropriati, la determinazione delle somme spettanti agli espropriati stessi deve avvenire sulla base della differenza tra valore dei beni ante esproprio e valore dei beni residui post esproprio, indennizzando il citato articolo non solo le porzioni di fondo ablate, ma anche la riduzione di valore che le parti residue subiscono a causa del procedimento ablatorio.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e/o falsa/mancata applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis, in tema di esproprio parziale e violazione e/o erronea applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, in tema di indennità per le aree edificabili; – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mancata “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” in violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza non considera un fatto decisivo per il giudizio, quale la totale perdita della potenzialità edificatoria del “lotto Ovest” (artt. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”. Ribadiscono i ricorrenti che la porzione residua non ablata a ovest ha subito la totale e definitiva perdita della possibilità di essere edificata e la porzione residua non ablata ad est ha perso la possibilità di vedersi aggregata l’area Ovest. Ciò nondimeno la Corte territoriale ha ritenuto che l’inutizzabilità della porzione residua ad ovest fosse parzialmente compensata dalla possibilità di cessione della volumetria nell’ambito del piano attuativo in cui la medesima porzione si trova inserita. Ad avviso dei ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata sopra riportata non è ben chiara e soprattutto non tiene conto del fatto, oggettivamente accertato, che la porzione ovest ha perso del tutto la possibilità di essere edificata, specie ai fini di realizzare un immobile commerciale, e quella di cedere la propria volumetria alla porzione est. Inoltre la porzione ovest non può neppure essere agevolmente utilizzata anche a fini agricoli, a causa dei dislivelli e delle interciusioni cagionate dalla realizzazione dell’opera, come accertato dalla CTU. I ricorrenti lamentano che erroneamente non sia stato riconosciuto il danno da interclusione, quello da inedificabilità e quello da non aggregabilità alla porzione est, e rilevano che incongruo era stato il deprezzamento attribuito nella percentuale pari al solo 30% del valore originario.

3. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

3.1. Questa Corte ha affermato, con orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “in tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 (recepito dal D.Lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anzichè attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore” (Cass. n. 24304/2011).

La L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis, detta una disciplina sostanzialmente riproduttiva della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e quindi trova applicazione il principio suesposto, secondo il quale il criterio differenziale non è vincolante, potendo esser sostituito da quello di procedere al calcolo del solo deprezzamento sofferto dalla parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purchè si raggiunga il medesimo risultato sostanziale cui tende la norma di compensare l’intero pregiudizio arrecato dall’ablazione alla proprietà residua. I suddetti criteri sono tra loro alternativi e la scelta di quello più adeguato al caso di specie è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.

3.2. La Corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza di un esproprio parziale, ha tenuto conto dell’impossibilità di aggregare ai fini edificatori la porzione ovest a quella est ed ha perciò riconosciuto il deprezzamento di detta porzione ovest, quantificato nel 30% del valore attribuito alle aree edificabili in quella zona (Euro 77.292 – pag. 10 della sentenza), così scegliendo di adottare il criterio consistente nell’aggiungere al valore delle aree espropriate il pregiudizio subito dalle parti residue non ablate.

Non ricorrono, pertanto, le violazioni di legge denunciate e la Corte territoriale si è attenuta, nel dare applicazione al citato art. 15 bis, ai principi di diritto enunciati da questa Corte.

I ricorrenti assumono, inoltre e in buona sostanza, che il deprezzamento per la zona ovest sia maggiore e che sussista per la zona est, mentre, per quest’ultima, è stato escluso dalla Corte territoriale, in quanto, secondo quanto risultante dalla C.T.U. espletata, l’inutilizzabilità era parzialmente compensata dalla possibilità di cessione della volumetria nell’ambito del piano attuativo in cui la medesima porzione si trova inserita.

Le suddette doglianze, così come quelle relative all’impossibilità di utilizzazione agricola, in ogni caso ininfluente perchè il terreno è edificabile, ed all’interclusione, che è questione nuova, di cui non si dà conto nella sentenza impugnata, non censurata specificatamente sotto tale profilo, involgono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, se non sotto i profili dell'”anomalia motivazionale”, come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, o dell’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti (Cass. S.U. n. 8053/2014). Detti profili non ricorrono nel caso di specie, avendo la Corte d’appello esaminato i fatti dedotti (perdita di edificabilità della zona ovest; deprezzamento della zona est in relazione agli aspetti allegati dagli espropriati) e spiegato le ragioni del proprio convincimento con motivazione adeguata in quanto superiore “al minimo costituzionale”.

4. Con il terzo motivo denunciano i ricorrenti “Violazione e/o falsa/mancata applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 11 e 12, in tema di corretta e legittima qualificazione dei beni espropriati ai fini della stima; – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra i contraddittori, nella parte in cui la sentenza attribuisce un deprezzamento alle aree espropriate in quanto ritenute assoggettate a “piano di lottizzazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. Lamentano che erroneamente la Corte territoriale, pur dando atto che l’area interessata dall’esproprio fosse edificabile, abbia attribuito all’intero lotto originario una “capacità edificatoria vincolata”, visto “l’assoggettamento dell’area a piano di lottizzazione con le problematiche che da ciò discendono ai fini dell’edificazione”(pag. 8 della sentenza impugnata). Rimarcano che la L.P. n. 6 del 1993, art. 11, comma 1, prevede che l’indennità di espropriazione sia determinata in ragione di parametri diversi a seconda che l’espropriazione stessa interessi “aree edificabili”, “aree non edificabili”, “aree edificate”, precisando, al comma 2 che: “la distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio”. Inoltre la L.P. n. 6 del 1993, art. 12, chiarisce che “sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lett. a) e d), nonchè quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lett. b) e c)”, cioè, per esclusione, diverse da quelle previamente qualificate come “non edificabili”. Assumono pertanto i ricorrenti che ai fini espropriativi e di determinazione delle conseguenti indennità deve considerarsi esclusivamente la distinzione tra “aree edificabili” e “aree non edificabili”, restando irrilevante l’assoggettamento della materiale possibilità di edificare ad un “piano di lottizzazione”.

5. Il motivo è privo di fondamento.

5.1. In ordine a detta doglianza, che pure si riferisce alle aree non ablate, occorre rimarcare che dal tenore dell’art. 11, comma 2 della L.P. (La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio) si evince il principio secondo cui il pregiudizio da ristorare, ove, come nella specie, riferito a beni che restano nella disponibilità dei proprietari e per i quali la valutazione della lesione patrimoniale riguarda anche la prognosi di utilizzo futuro, non può che essere condizionato anche dalla normativa urbanistica e soprattutto dagli strumenti urbanistici attuativi.

La Corte territoriale, attenendosi a detto principio, ha quindi correttamente considerato che, in conformità a quanto accertato dal C.T.U., la porzione est era compresa, secondo il P.G.R. vigente all’epoca dell’esproprio, in area soggetta a piano attuativo che avrebbe dovuto essere approvato prima di poter procedere all’edificazione. Detta affermazione è esclusivamente strumentale all’accertamento in concreto del pregiudizio “da distacco” causato alle aree non ablate, e non concerne affatto l’individuazione della qualità legale dell’area espropriata, che è pacificamente edificatoria e sul cui valore non vi è contestazione tra le parti.

6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa/mancata applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis, in tema di esproprio parziale e violazione e falsa/erronea applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, in tema di indennità per le aree edificabili; – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza non considera l’accertata inedificabilità del residuo “lotto Est” (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)”. Con riferimento alla porzione non a blata est i ricorrenti deducono l’omesso esame del fatto che la superficie delle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS), pari a mq. 1.185, non raggiunge il “lotto minimo edificabile”, che all’epoca del decreto di esproprio era pari a mq. 1.200. Lamentano la violazione di quanto previsto all’art. 115 c.p.c. e la lesione dell’art. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, atteso che il C.T.U. si era fatto portatore di allegazioni, eccezioni ed istanze che avrebbe dovuto proporre la Provincia Autonoma di Trento.

7. Con il quinto motivo lamentano “Violazione e falsa/mancata/erronea applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 32 e/o della L.P. n. 6 del 1993, artt. 11 e 12 e dell’art. 4, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Lavis come vigenti al 03.09.08, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra i contradditori, nella parte in cui la sentenza non considera la dimensione del lotto minimo alla data del 03.09.08, ma quella, minore, approvata successivamente, al fine di valutare P(in)edificabilità del residuo “lotto Est” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

8. I motivi quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

8.1. Anche in ordine a tali doglianze, ugualmente riferite alle aree non ablate, va ribadito che il pregiudizio da ristorare, ove, come nella specie, riferito a beni che restano nella disponibilità dei proprietari e per i quali la valutazione del deprezzamento riguarda anche la prognosi di utilizzo futuro, non può che essere condizionato anche dalla normativa urbanistica.

8.2. La Corte territoriale ha affermato, in conformità a quanto accertato dal C.T.U., che la limitazione della superficie edificabile era riconducibile alle previsioni urbanistiche piuttosto che all’espropriazione, atteso che il P.R.G. in vigore alla data dell’esproprio (3-9-2008) prevedeva già una destinazione non edificabile per la superficie ablata che ricadeva in zona per attrezzature per la mobilità. Ha dato altresì conto della circostanza che l’area residua ad est, a seguito di modificazione urbanistica, intervenuta poco dopo l’espropriazione per cui è causa, che aveva ridotto il lotto minimo a 1.000 mq., era divenuta edificabile.

Non ricorrono, pertanto, le violazioni di legge denunciate con i motivi quarto e quinto, essendosi la Corte territoriale attenuta ai principi di diritto sopra enunciati. Inoltre i fatti il cui esame si assume omesso sono stati esaminati e la motivazione è adeguata, per quanto si è appena detto.

9. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e falsa/mancata/erronea applicazione dell’art. 32 del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e omessa valutazione di un fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata stima l’indennità considerando il sedime della “bretella” non come inserito tra le “zone produttive commerciali di livello locale”, ma in “zona per attrezzature per la mobilità” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. Adducono che per effetto della terza variante imposta dalla Conferenza dei Servizi L.P. n. 13 del 1997, ex art. 4 (Det. dd. 4 settembre 2007 – all. 2. pag. 3), il sedime della “bretellina” (già inserito tra le “zone produttive commerciali di livello locale”) passava effettivamente a “infrastrutture viarie di progetto”. In tal modo, la P.A.T. sanava la difformità urbanistica della nuova opera, non prevista nel P.R.G. vigente, ma imponeva al fondo dei signori D. una drastica perdita di valore (oltre il 90%). Ad avviso dei ricorrenti proprio per la sua natura limitata e “sanante”, la variante di P.R.G., a cui la Corte trentina ha ricondotto la limitazione delle “superficie edificabile” dei fondi ablati, andava giuridicamente configurata come vincolo espropriativo perchè finalizzato non ad attribuire una generale destinazione alla zona, ma a localizzare puntualmente una determinata opera pubblica. Di detto vincolo non poteva quindi tenersi conto ai fini della stima espropriativa del bene, ai sensi dell’art. 32 T.U.E..

10. Il motivo è inammissibile.

10.1. La deduzione circa la natura lenticolare della destinazione apposta con la terza variante imposta dalla Conferenza dei Servizi L.P. n. 13 del 1997, ex art. 4 e quindi circa il carattere conformativo o espropriativo della suddetta imposizione, viene svolta dai ricorrenti a confutazione dell’affermazione dei giudici di merito secondo cui la limitazione della superficie edificabile era riconducibile alle previsioni urbanistiche piuttosto che all’espropriazione. I ricorrenti sostengono il carattere espropriativo, e non conformativo, della suddetta imposizione, con la conseguenza che, ad avviso dei ricorrenti, non può tenersene conto ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione.

La questione, implicante un accertamento di fatto sui requisiti oggettivi e soggettivi del medesimo vincolo, secondo i criteri discretivi costantemente indicati da questa Corte (tra le tante da ultimo Cass. n. 23572/2017 e Cass. n. 16084/2018)) non è stata affrontata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non indicano quando e in che termini la questione sia stata sollevata, sicchè detta censura, difettando di autosufficienza, è inammissibile.

11. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa/mancata applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 11 e 12, in tema di corretta e legittima qualificazione dei beni espropriati ai fini della stima; – violazione e/o falsa/mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2 e art. 166 c.p.c.; – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra i contraddittori, nella parte in cui la sentenza recepisce quanto asserito dal CTU in merito all’impropria decurtazione dell’importo di Euro 24.120,00 rispetto alla stima dei beni ablati operata dalla Commissione Provinciale Espropri (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)”. Deducono che il C.T.U. e di seguito la Corte territoriale aveva determinato l’indennità di esproprio nella somma di Euro 444.244,00 (al lordo della riduzione del 25% L.P. n. 6 del 1993, ex art. 14), che è minore di quella già riconosciuta dalla CPE e impugnata dai ricorrenti D. pari ad Euro 468.364,00. La differenza di Euro 24.120,00 doveva comunque essere riconosciuta agli opponenti, che denunciano anche la violazione dell’art. 166 c.p.c., per avere la Provincia, nel foglio di precisazione delle conclusioni datato 15.03.13, tardivamente avanzato una domanda di riduzione dell’indennità nella minor misura determinata dal CTU rispetto a quanto stimato dalla CPE.

12. Il motivo è infondato.

12.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’ unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (così da ultimo Cass. n. 15696/2018).

12.2. Nel caso di specie l’indennità di espropriazione riconosciuta dalla Corte territoriale è pari a Euro 410.475,00, ossia è superiore a quella determinata dalla Commissione per le Espropriazioni (Euro 342.819,00 – pag. n. 4 ricorso).

Non ricorrono, quindi, i vizi denunciati, dovendosi considerare unica l’indennità di espropriazione liquidata, nel senso appena precisato e in applicazione del suesposto principio di diritto.

13. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e/o falsa/mancata applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 28 e 29 bi, in tema di occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori e omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza non considera in alcun modo la domanda svolta dagli attori in ordine alle rideterminazioni di “tutte” le indennità, ivi compresa quella di occupazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)”. I ricorrenti deducono di aver proposto la domanda volta ad ottenere la rideterminazione di tutte le indennità dovute ex lege, e quindi anche di quella di occupazione L.P. n. 6 del 1993, ex artt. 28 e 29 bis. Il C.T.U. ha omesso di calcolare l’indennità di occupazione e la stessa Provincia, consapevole della carenza della C.T.U., formulava i conteggi di tale indennità, riconoscendola come dovuta, come da nota tecnica datata 12.12.12.

14. Anche detto motivo è infondato.

14.1. Nell’atto di citazione in opposizione alla stima, il cui esame diretto è consentito a questa Corte, essendo denunciato il vizio processuale di omessa pronuncia, i ricorrenti non svolgevano alcuna deduzione in ordine all’indennità di occupazione, mai menzionando detto titolo e neppure facendo riferimento alla data di immissione in possesso dell’espropriante nei beni di seguito ablati.

I ricorrenti si limitano solo a dedurre di aver chiesto nelle conclusioni “tutte le indennità”, il che non può, invece, ritenersi sufficiente a ritenere, per ciò solo, formulata la domanda diretta ad ottenere la determinazione dell’indennità di occupazione, in assenza di ogni riferimento, nell’atto di citazione, a detto titolo o, quantomeno, ai presupposti, in fatto, giustificativi dello stesso.

In difetto di rituale domanda per quanto appena precisato, nessun rilievo può assumere il dedotto riconoscimento della debenza della suddetta indennità da parte della Provincia, che si assume espresso non direttamente dall’ente pubblico, ma nell’atto difensivo richiamato in ricorso.

15.Con il nono motivo i ricorrenti denunciano “Nullità e/o invalidità della C.T.U. – con conseguente error in procedendo – riverberantisi sulla sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. e art. 112 c.p.c., per omessa (almeno in parte) pronuncia, in ordine alle puntuali ed articolate censure vanamente mosse avverso l’acquisito elaborato peritale, costituenti comunque fatto decisivo per il giudizio oggetto di ampia discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)”. Richiamano i ricorrenti tutti gli articolati rilievi espressi dal loro C.T.P., con specifico riguardo all’applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis, in tema di espropri parziali, sottolineando che il C.T.U. ha omesso di effettuare la stima analitica mediante calcolo dell’intero compendio ante esproprio parziale. Tale radicale vizio di legittimità si è quindi riverberato, ad avviso dei ricorrenti, sulla sentenza oggetto di impugnazione, che ha recepito integralmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

16. Il motivo è privo di fondamento.

16.1. La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass. n. 26305/2018).

17. Con il decimo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e/o falsa/erronea applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, D.P.R.G. 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg, art. 4, nonchè della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, art. 154, commi 1 e 3, modificato dalla L.P. 3 marzo 2009, n. 4, art. 13, e/o omessa valutazione di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra i contendenti, nella parte in cui la sentenza determina l’indennità di esproprio applicando la decurtazione del 25% L.P. n. 6 del 1993, ex art. 14, comma 2, considerando l’ablazione lenticolare per cui è causa come una pretesa opera di riforma economico-sociale (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Deducono che la realizzazione in corso d’opera, tramite la terza perizia di variante da parte di un “modulo organizzativo/procedimentale” quale la Conferenza dei Servizi, di una secondaria “bretellina” di collegamento tra due rotatorie periferiche, già collegate tramite adiacente viabilità principale, non può rientrare nel novero delle rilevanti opere/interventi di riforma economico-sociale. Erroneamente la Corte d’appello ha considerato rientrare la “bretellina” nella categoria delle opere disposte in attuazione del “piano provinciale della mobilità”. La L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, prevede tra le opere o interventi di riforma economico-sociale quelli disposti in attuazione del “Piano di mobilità”, ma è documentalmente dimostrato che l’intervento di esproprio per cui è causa non rientra tra quelli relativi a detto “Piano di mobilità”, come si evince dalla decisione n. 35 di data 10.03.2010 della Commissione per le Espropriazioni della P.A.T., che faceva rientrare l’opera nel diverso strumento del “Piano generale degli interventi per la viabilità”. In ogni caso, sotto altro dirimente profilo, non poteva applicarsi la riduzione del 25 %, trattandosi di disposizione introdotta dalla L.P. n. 1 del 2008, art. 154 e entrata in vigore nel gennaio 2010. Detta norma può applicarsi alla fattispecie concreta solo se più favorevole per l’espropriato, stante il disposto della norma transitoria di cui alla L.P. n. 1 del 2008, art. 154, comma 3. Deducono i ricorrenti che l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello non era corretta, dal momento che la previsione della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 1, era stata modificata dalla L.P. n. 1 del 2008, art. 154, comma 1, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007, in conformità alla giurisprudenza della CEDU in materia. La L. n. 2359 del 1865, art. 39, che fissava il legittimo criterio del valore venale del bene in sede di esproprio, era tornato ad applicarsi, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di tutte le successive discipline in materia.

18. L’ultimo motivo è infondato.

18.1. Ribadito che le deduzioni circa la natura “lenticolare” del vincolo imposto con la terza variante sono inammissibili, richiamato quanto esposto con riferimento al sesto motivo di ricorso, la Corte territoriale, dopo aver accertato che, in conformità alle risultanze della C.T.U., la nuova strada di collegamento realizzata sull’area rientra nel piano provinciale della mobilità, ha fatto corretta applicazione della L.P. n. 1 del 2008, che, per l’appunto, prevede la decurtazione di cui trattasi per il piano provinciale di mobilità, e, ai fini della disciplina transitoria dettata dall’art. 154, comma 3, della stessa L.P., nel cui novero di specifiche ipotesi pacificamente rientra la fattispecie in esame (pag. n. 52 ricorso), stabilisce che il nuovo regime si applica ove più favorevole.

La citata legge del 2008, intervenuta dopo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, ha dettato un nuovo criterio di determinazione dell’indennità espropriativa per le aree edificabili che fa riferimento al valore venale, ed è più favorevole di quello previgente, che era invece parametrato su un valore calcolato sulla media tra il valore di mercato e quello agricolo, secondo uno schema legale simile a quello della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Le considerazioni svolte dai ricorrenti circa l’applicabilità dell’art. 39 della legge fondamentale dopo la suddetta declaratoria di incostituzionalità non rilevano nel senso prospettato, atteso che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilità (Cass. n. 11921/2017) e, per quanto si è già detto, il nuovo regime dettato dalla legislazione provinciale è più favorevole del precedente.

19. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

20. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

21. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.300,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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