Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25384 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16795-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 2 presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 775/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/07/2011 R.G.N. 360/09.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata l’8.7.11, dichiarava nulla, per genericità della causale e per difetto di prova circa il numero dei lavoratori assenti rispetto a quella degli assunti a termine, il primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la società Poste Italiane e S.R., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, il 1.4.2005 (“per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Filiale di (OMISSIS) assente nel periodo dal 1.4.05 al 30.6.05”), dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dalla prima di tali date, con condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della costituzione in mora della società (7.2.07), detratto l’aliunde perceptum e ritenendo assorbite le questioni inerenti i successivi due contratti a termine stipulati tra le parti.

Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste, affidato a cinque motivi, poi illustrato con memoria, mentre il S. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 434,342 e 346 c.p.c., lamentando che la corte di merito non aveva adeguatamente considerato che l’atto di appello proposto dal S. difettava dei requisiti di specificità indicati dall’art. 434 c.p.c.

Che il motivo è infondato posto che, non applicandosi nella specie la nuova formulazione della citata norma del codice di rito (di cui al D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012), occorre evidenziare che la società si duole della mancanza di specificità dell’atto di appello contrapponendo alla positiva valutazione effettuata sul punto dalla corte di merito una diversa interpretazione, in contrasto col principio secondo cui la valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. – nella formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche citate – non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, anche sotto il profilo della sua specificità (Cass. n.11828/14); nella specie, inoltre, la ricorrente non produce l’atto di gravame, impedendo comunque a questa Corte di valutare la fondatezza della censura (cfr. Cass. sez. un. n. 8077/12).

Che con il secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 416 c.p.c. lamentando che la sentenza impugnata ritenne adeguatamente contestata dal S. la sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell’assunzione a termine; che il motivo risulta infondato per ragioni analoghe a quelle sopra svolte, non avendo, anche qui, la ricorrente prodotto l’atto difensivo del S., attraverso cui tale mancata contestazione, a differenza di quanto accertato dalla corte di merito, si sarebbe verificata.

Che con terzo motivo la società denuncia una insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio e cioè in ordine alle effettive assenze del personale, e le esigenze sostitutive, presso la sede lavorativa del S., avendo la sentenza impugnata ritenuto insufficienti allo scopo i prospetti numerici prodotti dalla società contenenti le complessive giornate di assenze del personale ed i giorni di lavoro dell’assunto a termine; lamenta che dai mod. 70P prodotti emergeva l’elenco dei lavoratori assenti presso l’ufficio di appartenenza, circostanze che comunque la società aveva chiesto di provare.

Che il motivo è inammissibile contrapponendo una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella operata dalla corte di merito (che ha peraltro evidenziato che nessun dato prodotto da Poste era riferibile alla Filiale di (OMISSIS) cui il S. venne assegnato). Deve al riguardo evidenziarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nella formulazione precedente la novella del 2012, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 7394/10; Cass. n. 10833/10, Cass. n. 15205/14). La censura difetta peraltro di autosufficienza, requisito che non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

Che con quarto motivo la società Poste si duole della disposta conversione del rapporto, mentre in caso di accertata nullità della clausola appositiva del termine, avrebbe dovuto dichiararsi, ex art. 1419 c.c., la nullità dell’intero contratto; che il motivo è infondato in base all’univoco orientamento di questa Corte (Cass. n.12985/08 e successiva conforme giurisprudenza).

Che con quinto motivo la società si duole comunque della mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 al caso di specie; che il motivo è fondato, avendo le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interesssi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, inerente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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