Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25384 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21774-2018 proposto da:

B.L., F.A., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCO DOMENICONI;

– ricorrenti –

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.c.p.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A. (già (OMISSIS) SPA IN

LIQUIDAZIONE), in persona del legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 419/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/06/2018 R.G.N. 1072/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 419 del 2018, per quello che interessa, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta dal F.A. e B.L. nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell’azienda (OMISSIS) spa e alle cui dipendenze gli originari ricorrenti avevano chiesto ex art. 111 c.p.c. di essere riassunti, previo accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali essi avevano prestato la loro opera a favore della cedente.

2. La Corte di merito, in primo luogo, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, formulata dalla difesa dei lavoratori, per avere la S.A.S., in violazione del disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, depositato la notifica del ricorso in forma cartacea e non nella prescritta formalità telematica. In secondo luogo, ha rilevato che l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia era stata formulata nel giugno del 2014 mentre il trasferimento di azienda era intervenuto nel novembre del 2012, per cui i lavoratori erano incorsi nella decadenza stabilita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) norma che i giudici di seconde cure, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, consideravano applicabile non solo all’ipotesi in cui il lavoratore volesse contestare l’intervenuta cessione del proprio rapporto al fine di rimanere alle dipendenze del cedente, ma anche all’ipotesi in cui – come nel caso in esame – egli contestasse la mancata cessione e agisse per fare constatare che il proprio rapporto era proseguito ex lege con il cessionario.

3. Avverso la sentenza di seconde cure hanno proposto ricorso per cassazione F.A. e B.L. con nove motivi, cui la Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso.

4. Il Fallimento della (OMISSIS) spa, già (OMISSIS) spa in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.

5. I ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 303,305,338 c.p.c. e D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 1 bis e 9 ter per non avere la Corte di appello ritenuto l’inammissibilità del ricorso in riassunzione del giudizio depositato in forma cartacea da controparte, in luogo del deposito telematico previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 ter e conseguentemente per non avere dichiarato l’estinzione del processo di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e art. 111 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale sopra indicata al trasferimento di azienda tra (OMISSIS) e la S.A.S., intervenuto nel corso della causa iniziata dai ricorrenti nei confronti della (OMISSIS) e nell’ipotesi di chiamata in causa della S.A.S. quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.

4. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e 14 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale sopra indicata a contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e non più in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e artt. 12 e 14 preleggi, nonchè della Direttiva 2001/23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; in via graduata con richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/o questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 cit. per contrasto con gli art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, per avere la Corte di appello ritenuto che la fattispecie decadenziale sopra indicata si applichi sia all’ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione di azienda e la cessione del proprio contratto, sia nell’ipotesi in cui si intenda rivendicare l’effetto del 2112 c.c., e cioè la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.

6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 e art. 2935 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto che la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 non abbia natura costitutiva e che la fattispecie decadenziale decorra nei confronti del cessionario prima di una sentenza che previamente costituisca il rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente.

7. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) artt. 2697, 2727,2729,2193 c.c., nonchè della L.R. Sicilia n. 11 del 2010, art. 20 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto che essi fossero a conoscenza del trasferimento di azienda e per avere ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 32 cit. decorra, anche nel caso del lavoratore il cui contratto non sia stato ceduto, dalla data del trasferimento di azienda; in via gradata si propone di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 cit. per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost.

8. Con il settimo motivo viene eccepita la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) e art. 2969 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile in via residuale la fattispecie decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), pur in assenza di una eccezione formulata dalla parte.

9. Con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile in via residuale la predetta fattispecie decadenziale all’ipotesi in cui, in presenza di un trasferimento di azienda, il lavoratore intenda rivendicare l’effetto dell’art. 2112 c.c., e cioè la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.

10. Con il nono motivo si rappresenta la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 11 del 2010, art. 20, comma 6, artt. 12 e 14 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte di appello riconosciuto il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze della S.A.S in base alla suddetta norma regionale.

11. Il primo motivo non è fondato.

12. L’assunto della Corte territoriale, in merito al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione sollevata dalla difesa dei lavoratori in grado di appello, è conforme a quanto affermato in sede di legittimità con la pronuncia n. 19151 del 2019 (pag. 4 – punto 4) che richiama a sua volta quanto specificato nelle pronunce n. 1717 del 2019 e n. 9772 del 2016, circa la sanabilità, per raggiungimento dello scopo, delle irregolarità che si siano verificate nelle modalità di deposito dell’atto notificato.

13. Nel caso de quo, a tale riguardo, è stato dato atto che i lavoratori non hanno sofferto alcun pregiudizio, in tema di inosservanza del principio del contraddittorio o lesione dei prioritari diritti di difesa, per l’assorbente constatazione che essi avevano ricevuto l’atto nella sua integrità e nel rispetto dei termini di legge e, inoltre, perchè il processo era regolarmente proseguito, per cui può sicuramente affermarsi che l’atto aveva raggiunto il suo scopo, con la conseguenza di dovere escludere qualsiasi profilo di nullità.

14. Per motivi di pregiudizialità e di connessione logico-giuridica vanno ora esaminati il secondo e l’ottavo motivo.

15. Entrambi sono fondati.

16. Invero, nella fattispecie in esame, la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. c) a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, non è applicabile alla stregua del consolidato principio statuito da questa Corte (Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 19920 del 2019; Cass. n. 14790 del 2019; Cass. n. 10044 del 2019) secondo il quale solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba fare valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) citato e non negli altri casi, come quello per cui si discute, in cui la persegui.

17. Inoltre, va evidenziato che, in virtù di quanto affermato sempre in sede di legittimità, con orientamento cui si intende dare seguito (Cass. n. 28750 del 2019) per le condivisibili argomentazioni ivi espresse, nell’ipotesi in cui il lavoratore rivendichi il suo diritto alla cessione non è applicabile neanche il termine decadenziale di cui al citato art. 32, comma 4, lett. d.

18. Restando assorbita la trattazione degli altri motivi, ne consegue, alla stregua di quanto esposto, la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi decidendo l’intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonchè per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e l’ottavo motivo, rigettato il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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