Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25383 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18116/2012 proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

RICCARDI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COT HEINZ SCHIANO DI COLA S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3616/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/07/2011 R.G.N. 9931/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 5 luglio 2011, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da M.M. volto a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la COT Heinz di Schiano di Cola Rosa sas nel periodo dal 10 aprile 1996 al 30 novembre 2001, nel corso del quale aveva svolto mansioni di “ottico-tecnico addetto alle misurazioni”, con richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive.

La Corte territoriale, esaminato il materiale istruttorio, ha concordato con il primo giudice che la domanda di accertamento della subordinazione non risultasse provata.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.M. con quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva la società benchè intimata con atto notificato in data 4 luglio 2012. La ricorrente ha depositato altresì memoria.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 4 settembre 2016, la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte napoletana nulla statuito su quanto dedotto nell’atto di appello della M. circa “l’applicabilità anche in via parametrica del CCNL Commercio ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.”, “l’incompetenza per materia del giudice del lavoro in merito alla domanda riconvenzionale”, “la nullità della domanda riconvenzionale per violazione del disposto di cui all’art. 414 c.p.c.”.

La doglianza non può trovare accoglimento in quanto correttamente la Corte napoletana non ha statuito su tali motivi d’appello, peraltro neanche riportati nel ricorso per cassazione, atteso che, non avendo riconosciuto la subordinazione, risultava inapplicabile il parametro retributivo invocato e non era necessario provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società in primo grado subordinatamente all’accoglimento del ricorso avverso.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 254 c.p.c., per non avere la Corte adita disposto il confronto tra i testi che avevano reso deposizioni divergenti; con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio; con il quarto mezzo violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere i giudici di merito disconosciuto la sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.

Tali motivi, congiuntamente esaminabili per reciproca connessione, sono inammissibili tenuto conto dei confini del sindacato di legittimità in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro così come effettuata dai giudici di merito (v. in particolare Cass. n. 11015 del 2016, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto; conf. 9401 del 2017).

Invero la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto i giudici di entrambi i gradi del giudizio a non includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (tra tante: Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009).

Inoltre il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando – per dirla con la decisione delle SS.UU. n. 379 del 1999 – che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, e cioè “a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico”, dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali “concordanti, gravi e precisi indici rivelatori” dell’effettività della sussistenza della subordinazione.

Invece nei motivi di ricorso in esame nella sostanza si critica la valutazione effettuata dai giudici del merito circa la mancata riconduzione del rapporto in controversia all’area della subordinazione.

Orbene si tratta di censure che chiaramente attingono gli accertamenti fattuali condotti dal giudice del merito. Rispetto a tale convincimento la M. non può ricorrere per cassazione ai fine di opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono ciascuna priva di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi di motivazione idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

Come noto, infatti, il vizio di motivazione non conferisce affatto al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

In particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (da ultimo, Cass. n. 25927 del 2015).

Ne consegue che le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni della Corte napoletana configurano un’opzione interpretativa del materiale di causa del tutto ragionevole che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7123 del 2014).

3. Conclusivamente il ricorso va respinto. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo svolto l’intimata società attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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