Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25383 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8865/2014 proposto da:

F.T. MECCANICA S.R.L., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MONICA GRASSI e STEFANO BELLOMO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 979/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 31.07.2013 e depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Gaetano Gianni (delega verbale Avvocato Arturo

Maresca), per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha accertato il diritto di S.P. all’inclusione nella base di calcolo di 13, ferie, festività e permessi retribuiti dei compensi per lavoro straordinario prestato nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2008 condannando la società appellata al pagamento della somma di Euro 7.956,43 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.

Il giudice di appello ritenuta provata la continuatività della prestazione di lavoro straordinario – seppur non in misura identica ogni mese – ha poi accertato che per il calcolo dei compensi dovuti per ferie e tredicesima mensilità la normativa collettiva prevedeva una nozione di retribuzione globale di fatto in cui rientravano tutti i compensi erogati in via continuativa con esclusione di quelli a carattere accidentale.

Per le festività ha verificato che la L. n. 260 del 1949, art. 5, disponeva l’inclusione di ogni elemento accessorio ed, infine, per i permessi ha ritenuto che il rinvio contenuto all’art. 5 del c.c.n.l. al “valore retributivo” sul quale è computata la tredicesima comportasse l’applicazione anche per tali voci retributive della retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la F.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria sulla base di quattro motivi.

S.P. è rimasto intimato.

Con memoria del 27.9.2016 il difensore della società ricorrente ha depositato rinuncia al giudizio ed al ricorso per cassazione dando atto dell’intervenuta conciliazione della controversia.

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarata estinto e non occorre provvedere sulle spese in considerazione della mancata costituzione della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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