Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25383 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18631-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ANCONA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MIRCO ROSSINI, BARBARA SANTORO, che la

rappresento e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/01/2016 R.G.N. 42/2015;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Banca di Ancona credito coop. propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ancona rigettò la sua domanda diretta alla declaratoria di insussistenza del diritto del dipendente C.A. a percepire l’indennità di disagio secondo la misura calcolata nella diffida emessa dal Ministero del lavoro, lamentando l’erroneità dell’interpretazione dell’accordo regionale del 26.11.09 intervenuto tra le Federazioni delle banche e le rappresentanze sindacali nel senso che l’indennità di disagio andrebbe corrisposta calcolando il numero complessivo dei chilometri percorsi dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro, purchè la distanza tra i due luoghi sia superiore a 20 KM, laddove, secondo l’appellante tale indennità andrebbe corrisposta solo per i chilometri eccedenti i 20. Resisteva il C..

Con sentenza depositata il 26.1.16, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il gravame, riformando integralmente la pronuncia impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a quattro motivi, cui resiste la Banca con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il P.M. ha presentato conclusioni scritte con cui chiede l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. per la violazione del criterio di interpretazione letterale dell’Accordo 26.11.09, lamentando che secondo la sentenza impugnata l’indennità di disagio di cui al detto Accordo andrebbe corrisposta calcolando il numero complessivo dei km percorsi dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro, detraendo tuttavia una franchigia di 20 km, distanza che invece, sulla base del tenore letterale dell’Accordo, era solo una condizione per accedere alla prestazione dovendosi in tal caso corrispondere il beneficio per tutti i km percorsi dalla abitazione alla nuova sede di lavoro, più distante dalla dimora.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., stante la violazione del criterio ermeneutico costituito dalla comune intenzione delle parti, con riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte di merito dell’art. 4 dell’Accordo Regionale e successivi comunicati sindacali.

Col terzo motivo il ricorrente parimenti denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., stante la violazione del criterio ermeneutico costituito dall’interpretazione secondo buona fede, sempre con riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte di merito all’art. 4 dell’Accordo 26.11.09 alla stregua del quale vi sarebbe stata l’erogazione di un importo insufficiente a compensare il disagio del lavoratore.

Coti quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulla sua subordinata domanda avente ad oggetto l’erronea quantificazione, per difetto, dell’indennità di disagio corrisposta dall’azienda anche seguendo l’interpretazione restrittiva (spettanza dell’emolumento solo per i km successivi al 20).

I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.

Ed invero l’art. 4, commi 6 e 7, dell’Accordo regionale del 26.11.09 stabilisce: “Qualora per esigenze di carattere tecnico organizzativo e produttivo venga disposto, successivamente all’assunzione, il trasferimento del dipendente presso altra unità produttiva, a decorrere dal 1 gennaio 2010, l’azienda corrisponderà, quale indennità di disagio, un importo pari ad Euro 0,18 per ogni ulteriore chilometro quotidianamente percorso al verificarsi di entrambe le condizioni seguenti: – che la località di dimora abituale e la nuova sede di lavoro distino tra loro più di 20 chilometri; – che la nuova sede di lavoro risulti, rispetto alla precedente, più distante dalla località di dimora abituale”.

L’accordo 26.11.09 stabilisce che a partire dal 2010, in caso di trasferimento del lavoratore, l’azienda corrispondera, quale indennità di disagio, un importo pari ad Euro 0,18 per ogni ulteriore chilometro quotidianamente percorso al verificarsi di entrambe le condizioni seguenti: – che la località di dimora abituale e la nuova sede di lavoro distino tra loro più di 20 chilometri; – che la nuova sede di lavoro risulti, rispetto alla precedente, più distante dalla località di dimora abituale”. In sostanza l’indennità di disagio (e non chilometrica) compensa l’ulteriore disagio per il lavoratore allorquando venga trasferito presso altra sede di lavoro distante oltre 20 KM dalla dimora del dipendente e sia più distante da essa rispetto alla precedente sede lavorativa. Il che vale a dire che l’indennità presuppone che tra la dimora del dipendente e la sede di lavoro vi sia una distanza superiore ai venti KM, sicchè per i Km inferiori a 20 l’indennità non compete, spettando invece allorquando la nuova sede di lavoro risulti più distante (dalla dimora abituale) rispetto alla precedente, solo così spiegandosi il termine ulteriore, non potendosi condividere la tesi attorea (non del tutto lineare) secondo cui esso (il termine “ulteriore”) sarebbe riferito agli ulteriori chilometri percorsi in più rispetto alla precedente sede di lavoro e non agli ulteriori chilometri percorsi oltre il limite di 20, con la conseguenza che la Banca avrebbe dovuto corrispondere l’indennità di disagio computando anche i primi 20 km. Quanto alla dedotta insufficienza dell’indennità come sopra calcolata deve osservarsi che nel concetto costituzionale di sufficienza della retribuzione rientra il compenso ordinario e non certo le indennità (cd. estrinseche) che hanno la funzione di compensare un particolare disagio nello svolgimento del lavoro.

La domanda di omessa pronuncia sulla domanda subordinata è inammissibile in quanto il C. avrebbe dovuto per essa (introducente un diverso tema di indagine) proporre domanda riconvenzionale e non già semplicemente una difesa da questi svolta con la memoria di costituzione in primo grado.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

 

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