Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25382 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6831-2009 proposto da:

L.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ENTE CONSORZI DI BONIFICA RAGGRUPPATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA, REGIONE CALABRIA;

– intimati –

nonchè da:

ENTE CONSORZI DI BONIFICA RAGGRUPPATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato CARBONE NATALE, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 SCALA 9, presso

lo studio legale CASALINUOVO & ASSOCIATI, rappresentata e

difesa

dall’avvocato FERRARO ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

L.L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/03/2008 R.G.N. 1639/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato LUCIO RICCA per delega CARBONE NATALE;

udito l’Avvocato ANNA MARIA BISOGNI per delega FERRARO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria del 27-3-2000 L.L.A. assumeva:

che, assunto come autista a tempo indeterminato dai Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria a tempo indeterminato, prima della scadenza del contratto a termine decorrente dal 1-5-1993, aveva visto annullata dal CO.RE.CO, la sua delibera di assunzione;

che i Consorzi avevano proceduto a nuova Delib. (n. 37 del 1993) parimenti ritenuta illegittima dal CO.RE.CO.;

che, pertanto, i Consorzi prendendo atto con Delib. n. 42 del 1993, di tale decisione del CO.RE.CO. in data 24-11-1993 comunicavano ad esso ricorrente “l’interruzione con effetto immediato del rapporto di lavoro” in attesa della decisione del TAR adito per far valere la ritenuta illegittimità dell’operato del CO.RE.CO.;

che egli stesso aveva fatto ricorso al TAR per ottenere nei confronti della Regione Calabria (con la partecipazione al giudizio dei Consorzi) la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti del CO.RE.CO. e della conseguente illegittimità del licenziamento;

che il TAR aveva annullato gli impugnati provvedimenti dell’organo di controllo, con sentenza del 15-3-1995 poi confermata dal Consiglio di Stato, dichiarandosi, però, carente di giurisdizione in relazione alla domanda attinente al licenziamento;

che quindi, per effetto di tale annullamento la “interruzione” del rapporto si configurava come licenziamento illegittimo;

che, ottenuto dal Giudice del Lavoro provvedimento cautelare favorevole in data 28-2-2000, in esecuzione dello stesso era stato riammesso in servizio dai Consorzi con comunicazione del 6-3-2000.

Tanto premesso, in sede di cognizione ordinaria il L. chiedeva che fosse dichiarata “la illegittimità, l’inefficacia, la nullità della risoluzione del rapporto di lavoro comunque considerato e qualificato”, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte, con gli accessori, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa.

Instauratosi il contraddittorio i Consorzi contestavano la fondatezza della domanda deducendo:

che dopo la pronuncia del TAR del 15-3-95 il L. non aveva fatto richiesta di essere riavviato al lavoro ingenerando il convincimento che non aveva più interesse all’attività lavorativa;

che comunque la vicenda era dipesa dalle determinazioni del CO.RE.CO., organo della Regione Calabria, per cui ogni pretesa di contenuto economico avrebbe dovuto gravare su quest’ultima;

che in ogni caso in mancanza della prestazione lavorativa non spettava alcuna retribuzione;

che inoltre le pretese economiche si erano pure prescritte;

che del resto neppure sarebbe stata possibile la reintegrazione, poichè di fatto, a seguito del ridimensionamento dell’apparato, non c’era più bisogno di un ulteriore autista, per cui il provvedimento cautelare andava revocato.

Chiamata in giudizio, si costituiva anche la Regione Calabria deducendo che la pronuncia del TAR non aveva esaminato la questione della legittimità dell’assunzione del L. da parte dei Consorzi e che non poteva esserle imputata alcuna responsabilità, avendo svolto, tramite il CO.RE.CO, una funzione finalizzata al buon andamento della Pubblica Amministrazione, mentre erano coinvolte situazioni di interesse legittimo.

Il Giudice del Lavoro adito, con sentenza n. 385/2002, dichiarava “l’obbligo della parte resistente a procedere al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente senza soluzioni di continuità dalla data di risoluzione, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese.

In particolare il Giudice riteneva che nessuna responsabilità poteva affermarsi in capo all’organo di controllo e, attraverso esso, alla Regione ed affermava che, anche intendendosi come licenziamento l’atto dei Consorzi, in ogni caso doveva prendersi atto della circostanza che il L. non aveva impugnato il licenziamento entro i sessanta giorni, avendo in realtà agito innanzi al TAR ma non essendo risultato provato che l’atto introduttivo fosse stato notificato ai Consorzi entro il detto termine.

Tanto rilevato il Giudice escludeva la possibilità di esaminare la legittimità o meno del detto licenziamento, con conseguente impossibilità di applicazione della invocata tutela, escludendo altresì la spettanza a titolo risarcitorio delle retribuzioni non percepite. In particolare il Giudice rilevava che, non avendo manifestato i Consorzi Raggruppati di voler recedere comunque dal rapporto di lavoro, ma di averlo fatto in ottemperanza agli atti caducativi del CO.RE.CO., una volta intervenuto l’annullamento dei detti atti da parte del TAR, si era verificato automaticamente il ripristino del rapporto di lavoro, di guisa che, non avendo il L. mai formalmente messo le proprie energie lavorative a disposizione dei Consorzi Raggruppati, non spettava alcuna retribuzione per i periodi non lavorati.

Avverso tale decisione il L. proponeva appello nei soli confronti dei Consorzi di Bonifica Raggruppati.

Questi si costituivano resistendo e proponendo appello incidentale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità o il rigetto della domanda originaria del L. e in subordine, previa evocazione in giudizio della Regione, che quest’ultima fosse condannata al soddisfacimento delle pretese di controparte o a tenere indenni essi Consorzi da ogni eventuale pronuncia ai loro danni, dichiarandosi comunque “prescritta la domanda avversaria quanto ai diritti a contenuto patrimoniale fatti valere”.

Si costituiva pure la Regione Calabria chiedendo che l’appello incidentale fosse dichiarato inammissibile perchè tardivo o che fosse, in ogni caso, rigettato, e sostenendo che correttamente il primo giudice aveva affermato la estraneità della Regione da ogni forma di responsabilità, rilevando altresì che semmai avrebbero dovuto essere i Consorzi ad eseguire tempestivamente le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e che, comunque, nemmeno il L. aveva chiesto ai Consorzi, dopo tali sentenze, l’esecuzione delle stesse con il ripristino del rapporto.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 21- 3-2008, rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale, esclusa ogni questione di procedibilità e/o inammissibilità dell’appello principale, che seppure non proposto nei confronti della Regione era stato ritualmente notificato a quest’ultima, e, ritenuta la ritualità e tempestività dell’appello incidentale, rilevava la fondatezza della censura del L. concernente la avvenuta tempestiva impugnazione del licenziamento con la notifica del ricorso al TAR anche ai Consorzi di Bonifica Raggruppati (risultante dagli atti eseguita nel termine di sessanta giorni dal recesso) e dichiarava nuova e inammissibile (perchè proposta solo in appello) la eccezione di prescrizione quinquennale tra la notifica del ricorso al TAR e l’introduzione della presente controversia innanzi al Giudice del Lavoro.

La Corte di merito, inoltre, rilevava che vi era stato senza dubbio un atto di licenziamento (di interruzione e non di sospensione del rapporto) in esecuzione delle determinazioni del CO.RE.CO. (che avevano rilevato il mancato rispetto della riserva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 25) e che, quindi, tutta la questione era stata rimessa in discussione “anche con riferimento alla legittimità dell’assunzione a tempo indeterminato del L.”, per cui il lavoratore innanzi al Giudice del Lavoro “avrebbe dovuto dedurre …

l’illegittimità in senso lato del licenziamento e, cioè, non solo sotto il profilo della valenza dell’annullamento dei provvedimenti del CO.RE.CO. … ma anche sotto quello della legittimità della sua assunzione a tempo indeterminato”.

La Corte territoriale, quindi, affermava che “un siffatto accertamento non è stato, però, mai chiesto e, come detto, l’annullamento del Giudice Amministrativo interveniva solo per vizi di forma (senza alcuna valutazione relativa al merito della legittimità o meno dell’assunzione a tempo indeterminato)” ed aggiungeva che il licenziamento si palesava “assolutamente legittimo sotto il profilo formale, perchè era imposto dalla situazione determinatasi per effetto delle valutazioni del CO.RE.CO. (il datore di lavoro non poteva che adeguarsi a tali determinazioni e quindi il recesso era assolutamente giustificato con riferimento al tempo della sua intimazione)”.

Per tali motivi, secondo la Corte non poteva trovare accoglimento la domanda del L. nella parte in cui era “volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il connesso risarcimento del danno (nella misura delle retribuzioni non percepite)”.

La Corte di merito riteneva, poi, infondato l’appello incidentale nella parte in cui si contestava la statuizione di primo grado relativa al ripristino del rapporto di lavoro sull’assunto che la stessa costituisse ordine di reintegra, laddove il primo giudice, sulla base della pronuncia del Giudice Amministrativo, si era limitato “a dichiarare l’inefficacia dell’atto di recesso rilevando che il rapporto di lavoro aveva ripreso il suo corso con il ripristino delle reciproche obbligazioni, statuizione questa emessa sul presupposto che la domanda avesse ad oggetto pure “il ripristino automatico del rapporto per effetto della pronuncia del Tribunale amministrativo,…che fosse fondata, cioè, anche “su una distinta causa petendi e precisamente sulla consequenzialità della nullità della delibera di recesso adottata in esecuzione di un atto annullato dal TAR”.

Non essendo stata, quindi, “contestata nella sua corretta portata”, tale statuizione, secondo la Corte territoriale, rimaneva “ovviamente intangibile”.

Infine la Corte di merito osservava che la infondatezza dell’appello principale rendeva “di fatto superfluo l’esame di ogni questione relativa alle pretese nei confronti della Regione Calabria”.

Per la cassazione di tale sentenza il L. ha proposto ricorso con quattro motivi.

I Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato con due motivi, e da ultimo hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

La Regione Calabria ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il L., denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 nel censurare il rigetto dell’appello principale nella parte in cui era volto ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il connesso risarcimento dei danni, deduce che tale statuizione “è inconciliabile con la corretta argomentazione”, svolta dai giudici di appello, secondo la quale “che si tratti di licenziamento non ci sono dubbi, essendo evidente che si volle interrompere il rapporto di lavoro (e non di sospenderlo)”, giacchè “da tale qualificazione non possono che discendere gli effetti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 senza alcuna pregiudiziale o limitazione, e quindi, l’annullamento del licenziamento perchè intimato senza giusta causa o giustificato motivo, l’ordine di reintegra e, infine, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito”.

Il ricorrente principale, in particolare, lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha supportato la decisione con l’affermazione che, proprio perchè si è trattato di interruzione in esecuzione delle determinazioni del Co.Re.Co.”, “tutta la questione veniva giocoforza in discussione, anche con riferimento alla legittimità della assunzione a tempo indeterminato del L.”, “spingendosi sino ad affermare che il L. avrebbe dovuto chiedere al G.L. l’accertamento della legittimità della sua assunzione”.

Il ricorrente principale, peraltro, rileva che, una volta costituitosi un rapporto di lavoro (in regime privato) con i consorzi di bonifica, aventi natura di enti pubblici economici, “il rapporto stesso non può essere assoggettato ex post alla illegittimità di eventuali atti formali” ed aggiunge che “nella fattispecie l’annullamento del provvedimento negativo di controllo, a causa della scadenza del termine per la sua adozione ha comportato la definitiva esecutività ed efficacia, ex tunc, del provvedimento sottoposto a controllo”.

Il L. formula, quindi, il seguente quesito di diritto:

“dica la Corte se all’accertamento del giudice di merito circa la qualificazione e la natura di “licenziamento” della interruzione di un rapporto di lavoro con ente pubblico economico, motivato dalla attuazione, ritenuta necessaria, di un provvedimento negativo di controllo successivamente annullato in sede giurisdizionale, debba necessariamente conseguire l’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18″.

Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 26, comma 2 premesso che “l’annullamento di un atto di controllo negativo, per la cui adozione è prescritto un termine perentorio, rende esecutivo, per decorrenza del termine, il provvedimento sottoposto al controllo” e che nella specie, i giudici amministrativi, in sostanza, “hanno riconosciuto che la Delib.

consortile n. 24 del 1993 (trasformazione del rapporto di lavoro) era divenuta esecutiva per decorrenza dei termini già almeno già al 26 agosto 1993”, il ricorrente principale deduce che, “stante la piena efficacia ed esecutività del provvedimento annullato dal provvedimento negativo di controllo, a sua volta annullato in sede giurisdizionale”, non poteva essere rimessa in discussione “tutta la questione” “con riferimento alla legittimità della assunzione a tempo indeterminato” e “dunque nessuna domanda tesa alla declaratoria di legittimità della assunzione” doveva essere proposta.

Il L. formula quindi, al riguardo, il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, in tema di rapporto di lavoro con ente pubblico economico, dalla esecutività del provvedimento consortile di costituzione di rapporto di lavoro o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato al quale è stata data esecuzione fattuale successivamente interrotta per effetto della sopravvenienza del provvedimento negativo dell’organo di controllo poi annullato in sede giurisdizionale per decorrenza del termine di controllo, consegue che il rapporto di lavoro è da ritenere efficacemente costituito ed efficacemente intercorso sino alla data di comunicazione della sua interruzione in quanto la decisione del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 26, comma 2, comporta che l’organo di controllo deve ripronunciarsi in ordine alla legittimità dell’atto controllato entro un nuovo termine solo nel caso in cui la decisione negativa di controllo è stata annullata per una ragione diversa dalla scadenza del termine per la sua adozione del provvedimento”.

Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, premesso che la Corte territoriale “sembra affermare che è intervenuta una fattispecie estintiva del rapporto di lavoro autonoma alla stregua del diritto comune” senza considerare “che il “fatto” ritenuto estintivo, attiene alla fase della costituzione del rapporto di lavoro”, laddove, invece, nella fattispecie il “fatto” “ha determinato la volontà dell’ente di interrompere il rapporto di lavoro”, il ricorrente principale deduce che la Corte “avrebbe dovuto valutare il comportamento datoriale alla stregua delle norme particolari che regolamentano l’estinzione del rapporto di lavoro, ovvero se il “fatto” potesse essere ritenuto o meno impeditivo della prosecuzione del rapporto e riconducibile alla nozione di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento secondo la disciplina posta dalla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3″.

Il L., inoltre, rileva che la Corte d’Appello “ha omesso di valutare che il rapporto di lavoro era stato efficacemente costituito ed (era) efficacemente intercorso sino alla data di comunicazione della sua interruzione, sicchè le valutazioni del Co.Re.Co., intervenute tardivamente e comunque successivamente alla costituzione del rapporto (anzi alla sua trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) non potevano avere rilevanza alcuna sulla formazione della volontà datoriale, già determinata ed attuata, della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18 considerato che “la decisione di interrompere il rapporto di lavoro, già in esecuzione, è maturata nella piena consapevolezza della esecutività delle deliberazioni” relative alla assunzione “e della efficacia dei provvedimenti adottati”, il ricorrente principale, in sostanza, rileva che “il provvedimento di licenziamento è stato adottato dall’ente senza giustificato motivo anche per effetto della piena consapevolezza della inesistenza dell’addotto giustificato motivo”, avendo l’ente stesso “contestualmente” deciso di interrompere il rapporto di lavoro e di proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento negativo di controllo.

Il L. formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se può una ragione sopravvenuta (quale anche un factum principis), solo formalmente idonea a costituire impossibilità alla costituzione di un rapporto di lavoro già acceso, ma sostanzialmente e di fatto inidonea – con la piena, effettiva e dichiarata consapevolezza del datore di lavoro – ad incidere nello svolgimento e continuità del rapporto di lavoro in essere, possa costituire giustificato motivo di licenziamento al cui venir meno risulta ripristinato il rapporto di lavoro con obbligo retributivo da parte del datore di lavoro ex nunc e se in tal caso risulta violato la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18”.

Tutti i detti motivi risultano inammissibili per mancanza dei requisiti richiesti dal l’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (v. Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364).

Tale norma infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto “deve comprendere l’indicazione sia della “regola ìuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente in relazione alla illustrazione del motivo stesso, o rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21-6-2007 n. 14385, Cass. S.U. 29- 10-2007 n. 22640), “ovvero sia formulato in modo implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (v. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U. 5-2-2008 n. 2658).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (v. Cass. S.U. 1- 10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere “evidente ed autonoma” – v. Cass. 30-12-2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 – e non può essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.

In particolare, il Collegio osserva che il quesito relativo al primo motivo, essendo formulato esclusivamente sulla astratta necessaria consequenzialità tra la qualificazione di licenziamento della interruzione del rapporto di lavoro con ente pubblico economico, motivato dalla attuazione di un provvedimento negativo di controllo successivamente annullato in sede giurisdizionale, e l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 risulta del tutto generico e non offre una idonea sintesi logico-giuridica delle questioni specifiche sollevate con il motivo.

Manca, infatti, nel quesito, qualsiasi riferimento al decisum ed in specie alle statuizioni, pure censurate con il motivo, riguardanti la affermazione della rimessione in discussione di tutta la questione, anche con riferimento alla legittimità della assunzione a tempo indeterminato e della correlata necessità da parte del lavoratore di dedurre l’illegittimità in senso lato del licenziamento e cioè non solo sotto il profilo della valenza dell’annullamento dei provvedimenti del Co.Re.Co, ma anche sotto quello della legittimità della sua assunzione a tempo indeterminato.

Tanto meno, peraltro, il quesito in esame contiene alcun riferimento alla statuizione – pure contenuta nell’ impugnata sentenza – che ha ritenuto rimasta “intangibile” la affermazione del giudice di primo grado secondo cui la domanda attorea aveva ad oggetto “pure il ripristino automatico del rapporto per effetto della pronuncia del Tribunale amministrativo “, in quanto fondata cioè anche “su ima distinta causa petendi e precisamente sulla consequenzialità della nullità della delibera di recesso adottata in esecuzione di un atto annullato dal TAR”.

Ne risulta pertanto un quesito non solo generico, ma anche in parte inconferente sia con il motivo sia con il decisum.

Parimenti il quesito relativo al secondo motivo, limitandosi in sostanza ad una astratta affermazione di principio sulla efficacia dell’annullamento del provvedimento negativo di controllo per la tardività dello stesso, non chiarisce affatto lo specifico errore in cui sarebbe incorsa in concreto la sentenza impugnata e neppure risulta propriamente conferente con il decisum e tanto meno, peraltro, con la “distinta causa petendi”, come sopra accolta in primo grado e rimasta non toccata in appello.

Il terzo motivo, poi, è del tutto privo della necessaria sintesi “evidente ed autonoma”, la quale non può essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.

Infine anche il quesito relativo al quarto motivo risulta non solo generico e astratto (vedi il richiamo ad un factum principis che sarebbe inidoneo ad incidere sullo svolgimento e sulla continuità del rapporto di lavoro e che non potrebbe costituire giustificato motivo di licenziamento) ma altresì inconferente con il decisum, come sopra distintamente evidenziato e peraltro neppure specificamente censurato con il motivo.

Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, restando così assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Infine, ricorrono giusti motivi (ex art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis), considerata la complessità delle questioni così come risultano svolte nell’impugnata sentenza, per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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