Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25382 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25382

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18036-2012 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO AUGUSTO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

WARTSILA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FERRI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANNI SADAR, GIANNI ZGAGLIARDICH,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/07/2011 R.G.N. 205/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANCARLO FERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 15 luglio 2011, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da P.D. nella parte in cui aveva chiesto che venisse accertato che il suo rapporto di lavoro con Wartsila Italia Spa era proseguito anche dopo che la medesima aveva ceduto, a decorrere dal 18 dicembre 2001, il reparto carpenteria a Meloni Heavy Industries spa, stante la mancanza dei requisiti necessari previsti dall’art. 2112 c.c..

La Corte territoriale ha preliminarmente condiviso in diritto la definizione di ramo d’azienda ritenuta rilevante dal primo giudice ai sensi della disposizione codicistica – nella formulazione successiva al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, ma antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 quale “articolazione funzionalmente autonoma dell’impresa e cioè un insieme di beni materiali o immateriali e rapporti giuridici caratterizzati da uno scopo o funzione unificante e idonei a realizzare, grazie alla loro organizzazione, una fase individuabile dell’attività produttiva dell’impresa”.

Essendo pacifico che il reparto carpenteria di Wartsila non era stato creato al momento della cessione a Meloni HI, la Corte triestina ha disatteso la tesi dell’appellante secondo cui la mancanza di autonomia del ramo d’azienda ceduto sarebbe stata dimostrata, da una parte, dalla circostanza che il reparto carpenteria della società cedente era un segmento produttivo in perdita e, dall’altra, dal fatto che la società cessionaria – dotata di un capitale costituito in gran parte da conferimenti in natura – aveva operato per circa due anni senza effettuare alcun investimento e si era limitata ad eseguire quasi esclusivamente le commesse della società cedente, continuando a lavorare sempre con metodi, fornitori, mezzi e supporto del personale di Wartsila.

Ha infatti ritenuto tali elementi estranei alla fattispecie descritta dall’art. 2112 c.c., non trovando riscontro in essa nè la necessità che il ramo d’azienda produca utili e non sia in perdita, nè la durata dell’impresa cessionaria (e cioè che questa rimanga sul mercato per un certo tempo senza fallire), nè la capacità economica ed imprenditoriale del titolare dell’impresa stessa (e cioè il tipo e la quantità di mezzi e capitali da esso impiegati e la competenza dei vertici aziendali).

Pertanto la Corte di Appello, esaminato il materiale probatorio, ha confermato la pronuncia del Tribunale sia nella parte in cui aveva affermato l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, sia nella parte in cui aveva escluso la natura apparente o fraudolenta dell’operazione.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.D. con due motivi. Ha resistito con controricorso Wartsila Italia Spa, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.” per avere la sentenza impugnata “esplicitamente negata qualsiasi valenza alla tematica dell’autonomia economica del reparto carpenteria”; si sostiene che “se un segmento produttivo di un’impresa è in perdita, la soluzione imprenditoriale giuridicamente corretta non è la cessione di quel “ramo d’azienda”, ma o una ristrutturazione aziendale con ricollocazione del personale o il licenziamento collettivo”; si aggiunge che “la mancanza di autosufficienza economica manifesta l’inidoneità del reparto a costituire un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica, in quanto potrebbe anche sussistere un settore d’azienda che realizza compiutamente un certo prodotto o una sua parte, ma questo non è detto che costituisca un manufatto collocabile sul mercato, perchè, ad esempio, afferente ad un prodotto a sua volta fuori mercato”; si conclude che se “il reparto ceduto non era economicamente autosufficiente, non poteva costituire una piccola azienda capace di collocarsi sul mercato ed era perciò privo di uno dei requisiti costitutivi della parte di azienda cui fa riferimento l’art. 2112 c.c.”.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.. Ci si duole che, nonostante fosse stata richiesta anche in primo grado, la Corte di Appello non abbia ammesso la prova testimoniale, invece “indispensabile per chiarire che alla totale mancanza di autosufficienza economica di Meloni HI si aggiungeva l’assenza di autonomia gestionale”, anche perchè quest’ultima “effettuava una lavorazione meramente interna al ciclo produttivo di Wartsila”.

2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che essi, sotto vari profili, nella sostanza censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, condividendo la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto che tra Wartsila Italia spa e Meloni HI spa si sia realizzata una efficace cessione di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., nella versione di testo successiva al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, ma antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, cessione opponibile al P. anche senza il suo consenso.

Il Collegio giudica le doglianze infondate.

3. In premessa occorre ribadire il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica “una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 11721 del 2014; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012).

Orbene, i giudici triestini, dettagliatamente indicando le fonti del loro convincimento, hanno avallato la pronuncia di prime cure circa l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto con un percorso motivazionale adeguato e non contraddittorio, coerente nell’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la tessitura argomentativa, immune da vizi logici o giuridici, rispetto al quale il ricorrente, nonostante l’invocazione solo formale della violazione o falsa applicazione di legge, nella sostanza oppone solo un diverso apprezzamento dei fatti.

Ma, come sovente ribadito da questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, per tutte, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013). Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonchè Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008).

4. La sentenza impugnata non merita, dunque, le censure che le vengono mosse per aver ritenuto in fatto che nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte territoriale fossero emerse circostanze tali da far ritenere che era stata trasferita un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, in coerenza con il principio di legittimità secondo cui la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove la struttura ceduta sia dotata di pregressa autonomia organizzativa e sia idonea a costituire un’entità economica unitaria, finalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi (tra molte: Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 10868 del 2014)

Detta nozione di trasferimento di ramo d’azienda è coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/ 23). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60).

La Corte di Giustizia ha affermato che, al fine di verificare se una entità economica goda, anteriormente al trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente, la nozione di autonomia deve riferirsi “ai poteri riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori considerato, di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo e, più specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro” (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 32, che richiama CGUE, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

Il criterio selettivo dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si traducano in forme incontrollate di espulsione di personale.

Anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 questa Corte ha di recente ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente (Cass. n. 11247 del 2016; conf. Cass. n. 17366 del 2016).

Pertanto la Corte triestina non ha violato o falsamente applicato la legge laddove ha interpretato l’art. 2112 c.c. secondo i principi di diritto innanzi espressi, correttamente ritenendo estranee alla fattispecie astratta elementi quali la necessità che il ramo d’azienda produca utili e non sia in perdita, la durata dell’impresa cessionaria che resti sul mercato per un certo tempo senza fallire, la capacità economica ed imprenditoriale, e quindi i mezzi ed i capitali dell’impresa stessa; quanto poi alla valenza sintomatica di tali elementi quali circostanze idonee a dimostrare l’assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto naturalmente tale valutazione investe pienamente l’apprezzamento della quaestio facti che, per quanto innanzi detto, sfugge al sindacato di legittimità.

5. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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