Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25382 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. III, 12/10/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 12/10/2018), n.25382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9281-2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5

PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO CASO’, PAOLA

MONTACCHINI, ALESSANDRO TUFANI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del dott. D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato ENZO ESPOSITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CAPOGRECO, giusta procura in calce al

controricorso;

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 43,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO TUFANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO FIGURA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5971/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 13/19-11-2009 S.G. nonchè Sg.Gi. e G.A.C. (genitori) e S.F. (fratello) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma R. e P.V. nonchè Ina Assitalia, ora Generali Italia (quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS).

Assumevano gli attori che S.G. stava percorrendo a bordo del proprio motoveicolo “Ducati” la via (OMISSIS) allorquando, giunto in prossimità dell’incrocio con via (OMISSIS), un veicolo rimasto sconosciuto si era immesso sulla detta via (OMISSIS) senza dare la precedenza e tagliandogli la strada; era stato quindi costretto, per evitare la collisione, ad effettuare una manovra correttiva di spostamento verso destra, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra, andando infine ad incastrarsi sotto il veicolo Fiat Fiorino (di proprietà di P.R. e “condotto” da P.V., privo di copertura assicurativa) parcheggiato sulle strisce pedonali a circa mezzo metro dalla fine dell’incrocio, e quindi in violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 1, lett. f).

Con sentenza 24-1-2001 l’adito Tribunale ha rigettato la domanda.

Con sentenza 10-10-2016 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da S.G. nonchè da Sg.Gi., G.A.C. in S. e S.F..

In particolare la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ribadito che l’effettuazione di una manovra illecita da parte di una vettura non identificata come causa dell’incidente era circostanza rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio; in ordine al contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell’irregolare posizione del “Fiorino”, ha osservato che i lievi danni riportati dal detto mezzo consentivano di escludere che lo stesso fosse stato urtato direttamente dalla motocicletta, sicchè era da ritenere che il motociclista aveva sbandato, era caduto, aveva strisciato per un tratto sull’asfalto ed era quindi finito sotto il Fiorino; di conseguenza la circostanza dell’irregolare sosta del furgone era da considerare priva di nesso causale rispetto al verificarsi dell’incidente, determinato dall’imperizia e dall’eccessiva velocità tenuta dallo S., che non gli avevano consentito l’arresto in sicurezza del mezzo.

Avverso detta sentenza S.G. propone ricorso, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso P.V., P.R. e Generali Italia Spa, nella sua qualità; quest’ultimi hanno presentato anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto che l’irregolare posizionamento del Fiorino aveva impedito, dopo la caduta, uno scarrocciamento più esteso, contribuendo, di conseguenza, in maniera incisiva, al determinarsi delle gravissime lesione dallo stesso patite.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: a) la mancata pronuncia e/o la mancata ammissione delle prove dedotte dal sig. S.G.”.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

In ordine al contributo causale del Fiorino la Corte si è, invero, limitata ad escludere l’urto diretto della moto con il furgone, senza in alcun modo prendere in considerazione il fatto, pur sottoposto al suo esame, che se il Fiorino non fosse stato parcheggiato in modo irregolare in prossimità dell’incrocio ove è avvenuto il sinistro, S.G., dopo essere caduto, avrebbe proseguito nel proprio scivolamento sull’asfalto, e non avrebbe quindi urtato con violenza contro il Fiorino, incastrandosi sotto il medesimo e riportando le gravissime lesioni subite.

– Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che, nell’esaminare l’eventuale contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell’irregolare posizione del “Fiorino”, dovrà prendere in considerazione anche il su indicato fatto e provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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