Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25382 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6083/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Alessandro Praticò, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

Prefettura di Torino;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino depositata il

5/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 22 marzo 2018 il Prefetto della Provincia di Torino espelleva dal territorio nazionale O.S., nativo della (OMISSIS), perchè lo stesso, già destinatario di un precedente decreto d’espulsione del Prefetto di Torino del 1 luglio 2017 e del conseguente ordine di allontanamento del Questore di Torino a cui il migrante non aveva ottemperato, si era trattenuto in Italia benchè fosse privo di permesso di soggiorno;

2. il Giudice di Pace di Torino, pur prendendo atto della pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale, riteneva che non vi fosse prova che il caso rientrasse nella sospensiva legale automatica prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, piuttosto che in quelli elencati al medesimo capoverso alle lett. a), b), c) e d), per i quali la sospensione doveva essere richiesta e concessa dall’organo giurisdizionale, e, con ordinanza del 5 luglio 2018, rigettava il ricorso con cui il migrante aveva proposto opposizione al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti;

2. avverso tale ordinanza ricorre per cassazione O.S., affidandosi a due motivi;

il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un atto di costituzione al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1;

la Prefettura di Torino, cui il ricorso è stato notificato in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria resa da questa Corte in data 16 gennaio 2020, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e art. 19, comma 1, oltre che del D.P.R. n. 394 del 1997 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, nonchè la sussistenza di un vizio di motivazione, che sarebbe stata resa senza compiere alcuna disamina logica e giuridica della fattispecie, omettendo di indicare gli elementi da cui il giudicante aveva tratto il proprio convincimento e travisando i fatti;

il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, l’assenza di una motivazione ovvero l’inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c.;

in particolare il ricorrente, dopo aver rilevato che l’atto di espulsione non era un atto dovuto, poichè lo stato di richiedente asilo rendeva ininfluenti eventuali precedenti decreti di espulsione, lamenta il mancato esame del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale, la quale si era limitata a non riconoscere la protezione internazionale senza addurre motivi di inammissibilità o manifesta infondatezza; per di più il giudicante avrebbe, a torto, posto a carico del migrante l’onere di dimostrare che nella fattispecie non ricorrevano i casi di esclusione della sospensione automatica;

4. i motivi sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare;

4.1 lo stesso provvedimento impugnato ha registrato la pendenza di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello relativa alla richiesta di protezione internazionale, rimanendo così accertato che il migrante avesse assolto l’onere che su di lui incombeva di fornire la relativa prova documentale (Cass. 27181/2018);

la menzione dell’avvenuta impugnazione di una sentenza della Corte d’appello valeva, inoltre, a dimostrare che la domanda di protezione internazionale risultava regolata dalla disciplina vigente prima dell’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e doveva essere ricondotta al disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19;

questa norma prevede, al suo comma 4, che: “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 1, lett. b-bis), e successive modificazioni; d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 28-bis, comma 2, lett. c), e successive modificazioni”;

4.2 questa Corte ha ritenuto che tale norma, disponendo che “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”, tranne che in alcune ipotesi particolari, estenda l’effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia (Cass. 12206/2020, Cass. 18737/2017), di modo che solo rispetto alle fattispecie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), la cessazione dell’effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del Tribunale anche non definitivo;

la pendenza del giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale negata dalla commissione territoriale sospendeva quindi l’efficacia esecutiva del provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scattava l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso (Cass. 24415/2015);

4.3 il Giudice di pace, pur dimostrando di conoscere l’orientamento giurisprudenziale appena citato, ha ritenuto di non applicare il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 in quanto non sarebbe stato dimostrato il fatto che la fattispecie posta al suo esame fosse riconducibile alla disciplina generale prevista dall’incipit del quarto capoverso piuttosto che alle eccezioni contemplate dalle lett. a), b), c) e d) della stessa norma;

il richiedente asilo, a suffragio dei propri assunti, aveva però prodotto al Giudice di pace il decreto di diniego della Commissione territoriale a lui notificato, da cui risultava che quest’ultima aveva deciso di “non riconoscere la protezione internazionale”;

il documento non esaminato offriva quindi la prova di circostanze di portata tale da dimostrare il mancato ricorrere dei presupposti previsti dalla norma sopra richiamata, dato che attestava non solo il tenore – di rigetto e non di inammissibilità o manifesta infondatezza – del provvedimento assunto dalla commissione territoriale, ma anche la data in cui lo stesso era stato emesso (12 agosto 2015) e la conseguente illegittimità sia del decreto di espulsione emesso successivamente all’introduzione del giudizio di merito a dispetto della situazione di inespellibilità sopra descritto, sia del correlato provvedimento di trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri, stante la mancanza delle condizioni previste dall’art. 13, commi 4-bis e 5 T.U.I.;

risulta di conseguenza fondata la denuncia dell’omesso esame di tale documento, attestante il mancato ricorrere delle evenienze in cui la sospensione automatica non opera e che il giudicante ha invece ritenuto non dimostrate;

5. per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, per quanto di ragione, dei formulati motivi di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata;

non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., procedendo all’annullamento del decreto di espulsione;

le spese seguono la soccombenza, rimanendo a carico della Prefettura di Torino, unico soggetto nei cui confronti doveva effettuarsi la notifica del ricorso (cfr. Cass. 12665/2019), e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, esclusivamente per quelle di questo giudizio di legittimità, in favore dell’odierno difensore del ricorrente, che ne ha fatto espressa istanza ex art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione.

Condanna la Prefettura di Torino al pagamento in favore del ricorrente: a) delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2.000 per compensi e Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; b) delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all’Avv. Alessandro Praticò dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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