Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25382 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. I, 09/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5207/2014 proposto da:

Comune di San Giorgio Ionico, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso

lo studio dell’avvocato Sorda Maria, rappresentato e difeso dagli

avvocati Masini Angelo, Tucci Angela, giusta procura a margine del

ricorso e procura speciale per Notaio Dott. C.G. di

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ca.Vi., Ca.Ri., elettivamente domiciliate in Roma, Viale

Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Sinopoli Vincenzo,

rappresentate e difese dall’avvocato Lovelli Alfredo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 911/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 911/2013 depositata il 6-12-2013 e notificata il 19-12-2013, la Corte d’Appello di Lecce, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 16122 del 2011 di questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di San Giorgio Jonico al pagamento in favore di ciascuna delle attrici Ca.Vi. e Ca.Ri. di Euro 181.982,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con le decorrenze e sugli importi specificati in motivazione. La Corte territoriale ha altresì condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio. La Corte d’appello ha ritenuto, in base alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, che, con riferimento alle opere realizzate nel 1990 su una superficie di mq.506 e a quelle realizzate nel 1993 su una superficie di mq. 4.414, l’irreversibile trasformazione del fondo fosse avvenuta entro il quinquennio dalla notificazione dell’atto di citazione (15-31995). Pertanto con riferimento alle opere realizzate nel 1990 e nel 1993 sulle superfici suindicate il termine di prescrizione non era decorso e la domanda risarcitoria era tempestiva. La Corte territoriale, escludendo la porzione estesa mq.6.390 su cui era stata realizzata la nuova Casa Comunale e la strada denominata (OMISSIS), la cui irreversibile trasformazione era avvenuta nel 1984, ha determinato l’entità del risarcimento in base alle risultanze della citata C.T.U., che aveva accertato, mediante apposita indagine di mercato, il valore di mercato del bene.

2. Avverso questa sentenza, il Comune di San Giorgio ionico propone ricorso, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso da Ca.Vi. e Ca.Ri..

3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, alla quale sono allegate le convenzioni urbanistiche del 5-10-2017 stipulate con le controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.- Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto adeguarsi al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 16122/2011 disponendo ulteriori e necessari accertamenti di fatto. Invece la decisione del Giudice del rinvio si era basata essenzialmente sulla C.T.U. espletata in primo grado, che era lacunosa e superficiale quanto alla datazione delle opere viarie, fatte risalire agli anni 1990 e 1993. Erroneamente la Corte d’appello ha riconosciuto alle originarie attrici la somma richiesta solamente nel giudizio di rinvio e ha ritenuto prescritta l’azione solo con riferimento ad una porzione del terreno, senza specificare quale fosse e secondo quali criteri fosse stata individuata. L’iter logico-motivazionale del Giudice di rinvio non era condivisibile perchè recepiva le conclusioni, ritenute apodittiche, superficiali ed incerte, a cui era pervenuto il CTU.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta “violazione ed erronea applicazione degli artt. 2947 e 2697 c.c., nonchè del principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16122/2011. Omesso esame circa il perfezionamento della fattispecie prescrittiva oggetto di discussione tra le parti”. Ribadisce che la CTU espletata in primo grado è lacunosa e superficiale e che le aree di proprietà Ca. esistevano come strade fin dagli anni 1970, come desumibile dal P.D.F. esecutivo del 1978, dal piano di equa ripartizione, dall’atto di divisione del 1982, con il quale i germani Ca. dividevano la proprietà lasciando indivisa la zona interessata dal piano per viabilità ed opere pubbliche, e dal contratto di appalto del 21-12-1981 relativo ai lavori di costruzione della Casa Comunale. La Corte territoriale, ad avviso dell’Ente ricorrente, ha trasformato in elementi non controversi alcuni dati fattuali emersi solo in via dubitativa ed ipotetica dalla CTU.

3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente lamenta “violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e art. 112 c.p.c. – violazione ed omesso esame circa la corretta valutazione del valore economico delle superfici in materia di appropriazione acquisitiva “. Rileva che l’individuazione del valore di mercato dell’area espropriata effettuata dal CTU nominato in primo grado era stata recepita acriticamente dalla Corte territoriale ed invece le attrici neppure avevano specificato se la somma indicata come dovuta fosse pretesa quale indennizzo o quale risarcimento danni. Adduce che i terreni in questione non erano mai stati edificabili, l’equa ripartizione posta in essere dal Comune rappresentava ab origine piano particolareggiato con individuazione dei lotti edificabili e delle zone destinate a viabilità e servizi e i valori espressi negli atti di vendita dei terreni circostanti non erano stati tenuti in considerazione dal CTU in quanto ritenuti falsi per motivi fiscali, nonostante la loro qualità di atti pubblici con fede privilegiata. Il Comune inoltre si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ai fini della quantificazione dell’indennità di espropriazione ed abbia fatto riferimento al valore venale delle aree occupate, in ordine al quale nulla era stato dimostrato dalle attrici. La C.T.U. espletata in primo grado era da ritenersi esplorativa e risultava violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c. in materia di appropriazione acquisitiva.

4. Con il quarto motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla statuizione circa le spese di lite di tutti i giudizi. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello non ha considerato, nel regolare le spese di lite, che la pretesa originaria, avente ad oggetto il risarcimento per la perdita dei terreni, riguardava una superficie complessiva di mq. 20.000, ed invece era stato riconosciuto in relazione alla superficie di mq. 4.920, sicchè le attrici erano risultate parzialmente soccombenti.

5. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la produzione della documentazione allegata alla memoria illustrativa del ricorrente. Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (tra le tante da ultimo Cass. n. 28999 del 2018).

6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

6.1. 3n ordine alla lamentata apoditticità, lacunosità e superficialità della consulenza tecnica d’ufficio, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ” Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (tra le tante Cass. n. 19985 del 2017).

L’Ente ricorrente non ha specificatamente indicato quali siano le parti della C.T.U. di cui lamenta la lacunosità, nè le ha trascritte in ricorso, sicchè la doglianza, difettando di autosufficienza, è inammissibile.

6.2. Infondata è la censura relativa al mancato adeguamento al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 16122/2011 da parte del giudice del rinvio. A quest’ultimo era stato demandato di accertare se e in quali limiti si fosse perfezionata la fattispecie prescrittiva, individuando la decorrenza del termine quinquennale alla data di scadenza dell’occupazione legittima, se l’opera era stata realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato anteriore del bene), se essa era avvenuta dopo quella scadenza. La Corte territoriale ha proceduto a detto accertamento, facendo corretta applicazione del suddetto principio di diritto e, avvalendosi delle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, ha individuato quando e su quali aree si fosse verificata l’irreversibile trasformazione del fondo, facendo decorrere da detto evento, che aveva prodotto l’estinzione del diritto del proprietario, il termine della prescrizione del diritto alla riparazione del danno subito. E’ adeguato il percorso argomentativo censurato, fondato su valutazioni probatorie, quale è anche la scelta di non disporre la rinnovazione della consulenza d’ufficio, e accertamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, senza che sia ravvisabile l’anomalia motivazionale come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014).

La doglianza si risolve, quindi, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., S.U., n. 8053/2014 citata).

7. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 7.1. L’Ente ricorrente invoca l’applicazione di una norma di legge dichiarata incostituzionale (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; sentenza della Corte Cost. n. 348/2007).

Il ricorrente adduce a sostegno della dedotta inedificabilità dei terreni ablati l’individuazione degli stessi come strade dal P.D.F. esecutivo del 1978 e dal piano di equa ripartizione, posta in essere con piano particolareggiato con cui erano stati individuati lotti edificabili e zone destinate a viabilità e servizi.

L’assunto è privo di fondamento, atteso che, nell’ipotesi di cui trattasi, trova applicazione il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità all’interno e a servizio delle singole zone, in quanto tali interessati da vincolo di inedificabilità preordinato ad esproprio, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” è concepita, tenendo conto degli spazi da assegnare ad attrezzature collettive (Cass. n. 24837/2005 e Cass. n. 13917/2007).

Neppure rileva nel senso prospettato in ricorso la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè il diritto azionato dalle attuali controricorrenti è, incontrovertibilmente, quello alla riparazione del danno subito, come già statuito dalla sentenza di questa Corte n. 16122/2011.

7.2. Sono inammissibili le censure relative alla valutazione sulla congruità del valore del bene ablato, nella specie adeguatamente motivata, che è espressione di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Dette doglianze si risolvono nell’impropria richiesta di una revisione della stima di mercato dei beni e, quindi, di un nuovo giudizio di merito.

8. Il quarto motivo è inammissibile.

8.1. Secondo costante orientamento di questa Corte (tra le tante Cass.n. 30592 del 2017) la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

9. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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