Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25380 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6712-2009 proposto da:

C.M.P., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

PORTINARI 50, presso lo studio dell’avvocato CENSI SIMONA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MANZI COSTANZA, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3826/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/10/2008 R.G.N. 3952/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 16-23 luglio 2007, il Tribunale di Trani, giudice del lavoro di primo grado accoglieva la domanda proposta, il 31 maggio 2006, da M.M.L. e altri attualmente ricorrenti indicati in epigrafe ( C.M.P., + ALTRI OMESSI tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, impiegati in servizio presso la sezione distaccata in Bisceglie del Tribunale di Trani, trasferiti d’ufficio, dal 2/6/1999, alla sede centrale, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado e della soppressione della predetta sezione distaccata (D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 44, comma 2). Per l’effetto condannava il convenuto Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro, a pagare ai ricorrenti le somme da ognuno chieste a titolo di indennità di prima sistemazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Riteneva il Tribunale di Trani che il diritto dei ricorrenti trovava riconoscimento nellA L. n. 836 del 1978, art. 21 avente come scopo l’assegnazione al dipendente trasferito di un contributo forfetario, successivamente incrementato nell’ammontare, per compensare il disagio arrecato. L’unico, presupposto era la collocazione della nuova sede di lavoro in un Comune diverso rispetto a quello di provenienza; la norma non richiedeva pure il concreto trasferimento della residenza personale, disponendo soltanto un diverso trattamento nel caso di mancato spostamento della famiglia del dipendente. Una circolare ministeriale confermava tale interpretazione.

Aggiungeva poi il tribunale che non rilevava la modesta distanza chilometrica fra Bisceglie e Trani e che il conteggio attoreo dell’indennità domandata non era stato contestato dal convenuto Ministero.

2. Quest’ultimo, con ricorso depositato il 5 settembre 2007, proponeva appello e chiedeva, che, in riforma della decisione gravata, la domanda attorca fosse rigettata.

Resistevano gli appellati.

Con sentenza del 7-21 ottobre 2008 la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e rigettava la domanda.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione M.M. L. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe con un unico motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

1 ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. 18 dicembre 1973, n. 836, art. 21. Censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’indennità di cui si discute sia dovuta solo nell’ipotesi in cui vi sia stato il trasferimento della residenza del pubblico dipendente presso altra sede di lavoro. Inoltre i ricorrenti criticano la sentenza impugnata avendo fatto riferimento al contratto collettivo integrativo del comparto ministeri del 16 maggio 2001 che non era applicabile nella specie perchè successivo al verificarsi della fattispecie dedotta in giudizio.

I ricorrenti quindi formulano il seguente quesito di diritto sono:

“dica la Corte se vi sia stata violazione della L. n. 836 del 1973, art. 21 e se l’indennità di prima sistemazione può essere riconosciuta indipendentemente dal trasferimento della residenza anagrafica del dipendente pubblico trasferito d’ufficio”.

2. Il ricorso è infondato.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 1 settembre 2006, n. 18918; conf. 23 gennaio 2008, n. 1426), ha già esaminato la questione posta dai ricorrenti, affermando che il tema di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, previsto dalla L. n. 836 del 1973, applicabile ratione temporis, l’istituto dell’indennità di prima sistemazione richiede l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e vale ad indennizzare forfettariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione; ove ciò non avvenga, per aver il dipendente, la cui sede di lavoro sia stata trasferita, conservato la stessa residenza o lo stesso domicilio, viene a mancare il presupposto di fatto dell’indennità di prima sistemazione, indennità che peraltro, non spetta mai in caso di trasferimento all’interno del territorio dello stesso comune proprio perchè il legislatore presume che in tale evenienza non ci sia mai il mutamento della residenza o del domicilio (principio applicato in fattispecie non soggetta, ratione temporis, al contratto collettivo integrativo per il comparto dei ministeri ove la corte territoriale, applicando il principio di cui in massima non ha mancato di rilevare che la successiva normativa contrattuale collettiva, nel richiamare il beneficio dell’indennità di prima sistemazione, espressamente la ricollega all’ipotesi in cui il trasferimento comporti il mutamento di residenza del dipendente).

A questo orientamento giurisprudenziale occorre ora dare continuità non avendo i ricorrenti svolto argomentazioni tali da indurre questa corte ad un revirement sulla questione suddetta.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA