Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25380 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22590/2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Roberto Ricciardi, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 885/2018 della Corte d’appello di Venezia

depositata il 11/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 aprile 2017, respingeva il ricorso proposto da O.D., cittadino del (OMISSIS) (il quale aveva narrato di aver lasciato il proprio Stato perchè gli abitanti del villaggio pretendevano di farlo diventare uno stregone), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 aprile 2018, rigettava l’impugnazione proposta dall’ O., volta al riconoscimento della sola protezione umanitaria;

in particolare, la Corte distrettuale rilevava che: i) lo Stato di respingimento era il (OMISSIS) e non la Libia, dove peraltro il migrante non aveva dichiarato di aver avuto intenzione di stabilirsi; nulla, inoltre, era stato riferito su quanto fosse accaduto in territorio libico; ii) la non credibilità delle dichiarazioni del migrante impediva di ritenere che questi sarebbe stato perseguitato in caso di ritorno in (OMISSIS); iii) le prospettive d’integrazione in Italia non assumevano autonoma importanza in mancanza del diritto di soggiornare nel paese;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.D. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: la Corte d’appello avrebbe omesso di indagare sulle condizioni esistenti in Libia, paese in cui il migrante era transitato ed era intenzionato a stabilirsi, dove aveva subito torture e trattamenti inumani;

la Corte distrettuale avrebbe dovuto stabilire anche a quali lesioni dei propri diritti sarebbe andato incontro l’appellante qualora fosse stato rimpatriato, tenendo conto che questi, al fine di esercitare la libertà di pensiero, coscienza e religione, era fuggito da un paese dove, a fronte del rifiuto di aderire ai riti pagani, aveva ricevuto minacce di morte e aveva subito un’aggressione; un eventuale rimpatrio avrebbe inoltre esposto il ricorrente a violenze psicologiche e fisiche da parte dei familiari, a causa della volontà di professare la propria fede, e ad una situazione di esclusione, quale persona stigmatizzata in virtù del suo credo religioso;

la Corte di merito avrebbe dovuto apprezzare altresì sia il percorso, virtuoso e perseverante, di integrazione intrapreso dall’appellante, tramite la frequentazione di corsi di lingua italiana, la partecipazione a opere di volontariato e il reperimento di occasioni di lavoro a tempo determinato, sia le sue condizioni di salute, sia la condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili, a cui egli sarebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, sia la condizione di estrema povertà in cui versa la gran parte del paese di origine;

3.2 il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di circostanze decisive e nel contempo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4: a questo riguardo il ricorrente sottolinea in particolare che l’onere della prova che su di lui incombeva era temperato dal metodo acquisitivo previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e dall’iniziativa ufficiosa del giudice;

inoltre, la Corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 estende espressamente la protezione internazionale a chi abbia subito atti di persecuzione dopo aver lasciato il proprio paese di origine, di modo che dovevano essere valorizzati gli atti di persecuzione posti in essere ai suoi danni in Libia;

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile;

4.1 il contenuto della sentenza impugnata (ove, alle pagg. 3 e 4, riassume i motivi di impugnazione) e il ricorso in esame non danno conto del fatto che il richiedente asilo avesse impugnato il giudizio di non verosimiglianza delle sue dichiarazioni già espresso dal Tribunale; rimane così coperto dal giudicato interno l’accertamento compiuto a questo proposito dal giudice di primo grado;

4.2 peraltro, quand’anche si desse per proposto un simile motivo di appello, la Corte di merito ha ritenuto di condividere la valutazione di non credibilità già espressa dal Tribunale, traendo argomento dall’incoerenza del racconto con le informazioni generali disponibili sul paese di provenienza, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.3 ne discende che ogni critica che trovi il proprio fondamento nelle dichiarazioni del migrante (in merito alle ragioni del suo allontanamento e al suo vissuto in Libia) è inammissibile, perchè non solo non considera e prescinde dalle ragioni che sorreggono la decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015), ma cerca addirittura di sovvertire una valutazione propria del giudice di merito e già consolidatasi in un giudicato;

4.4 la Corte d’appello ha accertato, in fatto, l’inesistenza di ragioni di carattere sanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione;

a fronte di questo accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre sul punto una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

4.5 secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018) il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili;

in questa prospettiva è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili;

solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità;

i seri motivi di carattere umanitario possono quindi nositivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.);

è compito del giudicante la verifica della sussistenza di “seri motivi” idonei a legittimare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo paese, con onere in capo al medesimo quanto meno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità;

in presenza dell’allegazione di fattori soggettivi giudicati inverosimili nessuna comparazione poteva essere compiuta nei termini sopra descritti, di modo che l’eventuale condizione di integrazione in Italia al fine del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari diveniva, isolatamente ed astrattamente considerata, insufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione in discorso (Cass. Sez. U., 29459/2019);

4.6 quanto invece al mancato esame della situazione di estrema povertà esistente in (OMISSIS) ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, se è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sè la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. 10922/2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine;

in vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;

ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

5. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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