Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2538 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1638/2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CARBONE, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MARIA GABRIELLA BRANCA, IVANO CAVANNA;

– ricorrenti –

contro

CA.CE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA EPIFANIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ELIO PALEOLOGO, MARIA GEMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1218/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Carlo PONZANO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Paolo CARBONE difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato EPIFANIO Antonietta con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PALEOLOGO Elio, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.5.2000, il Tribunale di Savona, pronunciando sulla domanda della società (OMISSIS) s.a.s. (poi dichiarata fallita) di risoluzione del contratto di subappalto del (OMISSIS) stipulato con l’impresa C., dichiarava risolto il contratto stesso per fatto di quest’ultima, che condannava al pagamento di Lire 6.133.731 a favore dell’attrice, quale residuo credito, oltre svalutazione monetaria, interessi e spese legali.

Proposto appello principale da Ca.Ce., terzo assuntore del fallimento (OMISSIS), ed appello incidentale da C.A. e M., quali eredi del titolare dell’impresa C.G.B., la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 13.12.2001, ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale: quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, rigettandola perchè infondata, quanto alle altre richieste; ha confermato per il resto la sentenza impugnata e compensato le spese del giudizio tra le parti. Per quanto riguarda l’appello principale dell’assuntore del fallimento (OMISSIS), la Corte ha osservato, relativamente ai due contratti per la costruzione dell’ufficio postale di (OMISSIS), che, una volta assodato che era esclusa per contratto qualsiasi revisione dei prezzi, era pacifico che l’impresa C. corrispose alla (OMISSIS) quanto dovuto. Per i lavori di bonifica della (OMISSIS), nessuna prova documentale era stata fornita, secondo la Corte, di “ulteriori lavori giustificanti superiori richieste”; mentre, per quanto riguardava, infine, la pretesa inopponibilità al terzo assuntore del fallimento dei crediti vantati dall’impresa C., la tesi sostenuta dall’appellante principale non era fondata, in quanto tra “le condizioni del concordato vi era anche quella di subentro in tutte le azioni, ragioni e controversie della fallita società (OMISSIS)”, a nulla rilevando che “nella specie il credito non fosse stato insinuato al passivo del fallimento nè che il terzo assuntore si fosse impegnato per il 25% dei debiti dell’impresa fallita”, trattandosi, tra l’altro, “di un unico rapporto processuale, nel quale l’impresa fallita, e oggi il terzo assuntore, vantava dei crediti, cui la controparte opponeva altri crediti in un rapporto di dare-avere, che era evidentemente inscindibile”. Quanto all’appello incidentale dei Cerniti, la Corte ne ha ritenuto l’inammissibilità, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni – peraltro non provati vuoi con riferimento all’an che al quantum – a seguito della risoluzione del contratto riguardante la bonifica della (OMISSIS), in quanto nessuna domanda di risoluzione per fatto e colpa della controparte era stata formulata; e ne aveva decretato l’infondatezza, per assoluta mancanza di prova, con riguardo al vantato credito di Lire 19.000.000.

Ca.Ce. ricorreva per la cassazione della sentenza, per tre motivi. Resistevano con controricorso C.A. e M., che proponevano, a loro volta, ricorso incidentale per tre motivi.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6973 del 2006, respingeva il ricorso principale ed accoglieva il ricorso incidentale per l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta dall’impresa C. fin dalla sua costituzione in giudizio domanda riproposta con appello incidentale nel giudizio, conclusosi con la sentenza annullata. Riassunto il giudizio da C.M. e A., la Corte di Appello di Genova, a contraddittorio integro, con sentenza n. 1218 del 2010, dichiarava la risoluzione del contratto di sub appalto del 5 agosto 1978 tra l’impresa C. GB e la (OMISSIS) sas. per inadempimento di quest’ultima, compensava tra le parti un terzo delle spese del giudizio e poneva a carico di Ca.Ce. la restante parte. Secondo la Corte di Genova, dagli atti risultava che la subappaltatrice era stata inadempiente ed aveva eseguito solo in parte i lavori che le erano stati affidati. E, ammesso pure che l’appaltatrice era stata inadempiente in ordine alla fornitura delle attrezzature, tuttavia tale inadempimento era di scarsa importanza, rispetto a quello della subappaltatrice, di indubbia gravità. La domanda risarcitoria andava rigettata perchè sprovvista di prova.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.A. e C.M. (eredi dell’impresa C.) con ricorso affidato a nove motivi. Ca.Ce. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso C.A. e M. lamentano la violazione di legge per inosservanza dei principi fissati dalla precedente pronuncia della Corte di cassazione n. 6983 in data 22 febbraio 2006 e depositata in data 27 marzo 2006 con riferimento alla liquidazione dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione di legge per mancata osservanza dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la negazione del diritto dei C. di ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione all’inadempimento del contratto, contrasterebbe con il principio affermato dalla stessa sentenza di rinvio della cassazione oggetto del presente giudizio, nonchè con il disposto di cui all’art. 384 c.p.c..

1.1. – Il motivo è infondato, posto che non vi è alcuna violazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza cui fa seguito il presente giudizio. Come ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza appena richiamata (la n. 6983 del 2006) “(…) risulta per tabulas che nel costituirsi in giudizio, l’impresa C. propose domanda riconvenzionale del contratto del 5 agosto 1978, oltre a quella di risarcimento dei danni e che, rigettata dal Tribunale la domanda stessa C.A. e C.M., succeduti a C.G.B., la riproposero in appello incidentale, (…) per cui la Corte di merito, alla quale era stato devoluto, con il proposto gravame, di riesaminare la domanda, avrebbe dovuto pronunciarsi in merito ai sensi degli artt. 112 e 343 c.p.c. (…)”. La Corte distrettuale con la sentenza impugnata ha provveduto ad esaminare e decidere entrambe le domande di risoluzione e di risarcimento dei danni, colmando l’omissione del precedente Giudice del merito. Pertanto appare del tutto evidente che la sentenza impugnata ha correttamente osservato quanto disposto dalla Corte di Cassazione.

2. I ricorrenti lamentano:

a) Con il secondo motivo la violazione dell’art. 360, n. 4), per nullità del procedimento o della sentenza in relazione alla mancata applicazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe respinto la domanda di risarcimento dei danni con una motivazione illegittima oltre che insufficiente e contraddittoria. In particolare, sempre secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere che la domanda di risarcimento fosse sprovvista di prova non avrebbe tenuto conto: a) che la risoluzione dichiarata dalla stessa sentenza era stata pronunciata per avere l’impresa subappaltatrice realizzato meno di un 1/3 della quantità delle opere appaltate: b) che risultava dalle stesse prove testimoniali che il termine per l’esecuzione dei lavori era del settembre 1980; c) che l’importo che il Committente Consorzio avrebbe versato all’impresa C. era possibile ricostruirlo dai dati processuali; d) che i sigg. C. avevano quantificato i danni subiti nella somma non inferiore a Lire 100.000.000, tenuto conto del fatto che a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto la completa esecuzione delle opere rimase a carico dell’impresa stessa. E) che considerato che il ritardo della ditta subappaltatrice sarebbe di almeno 300 giorni applicando la penale prevista, l’ammontare, traducibile in danni, sarebbe di Lire 104.558,580.

b) Con il terzo motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione art. 360, n. 3) per violazione e/o falsa applicazione del principio di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c., comma 1. Secondo i ricorrenti, la motivazione adottata dalla Corte distrettuale per valutare la domanda d risarcimento dei danni apparirebbe censurabile in quanto la valutazione poteva essere effettuata sulla base di semplici criteri e facendo affidamento su fatti notori (quali l’aumento dei prezzi nel periodo di cui trattasi) e, comunque, su nozioni per nulla complesse o eccedenti la comune cultura. La conseguente deduzione delle somme da liquidarsi da intendersi agli effetti civilistici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., in termini di ragionevole probabilità da verificazione, secondo l’id quod plerumque accidit e non di assoluta e matematica certezza.

2.1. – I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, ed essenzialmente, perchè le osservazioni dei ricorrenti non sono in grado (pur tralasciando di evidenziare che i ricorrenti non hanno riprodotto nè indicato il luogo dove esistono “e lo avrebbero dovuto fare, per il rispetto del principio di autosufficienza”, i documenti cui fanno riferimento) di travolgere nè di contrastare la motivazione della sentenza, ovvero l’argomentazione della Corte distrettuale, che rimane, invece, persuasiva. Come ha evidenziato la Corte distrettuale “(…) non vi è un solo documento da cui risulti: a) quali fossero i lavori eseguiti dalla subappaltatrice (genericamente come già esposto, scavi e sbancamento), dunque, l’effettivo stato di avanzamento dell’appalto; b) quali siano stati i lavori di completamento eseguiti dall’impresa C. (non è stato prodotto neppure il capitolato); c) quando i lavori sub b) siano terminati; d) quanto il committente Consorzio abbia pagato all’impresa C. per la parte dei lavori da lei eseguiti; e) quando abbia effettuato i pagamenti in acconto (come sarebbe stato necessario sapere per applicare correttamente le percentuali di aumento dei prezzi di materiali e mano d’opera) e quando abbia versato in saldo dopo il collaudo.

2.1.a) Non pertinente è, invece, il richiamo al fatto notorio posto che ammesso che l’aumento dei prezzi fosse notorio, tuttavia, non costituirebbe la prova che da quell’aumento dei prezzi i ricorrenti ne hanno subito le conseguenze, in assenza di prova relativa ai tempi, all’entità dei materiali e della mano d’opera nonchè della misura dei pagamenti ricevuti. Senza dire che il ricorso al fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un’inesatta nozione del notorio – da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo – e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo il Giudice tenuto ad indicare gli elementi su cui si fonda la sua determinazione.

3. – Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del principio di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia.

I ricorrenti censurano la sentenza per non aver proceduto alla liquidazione del danno in forma equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1226 c.c., nè è stata data alcuna motivazione. Piuttosto, il Giudice sarebbe obbligato a far ricorso al criterio equitativo, qualora ricorrono i presupposti di un’impossibilità in ordine alla prova dell’ammontare del pregiudizio, sempre che sia provato il danno stesso nella sua certezza.

3.1. – Anche questo motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte regolatrice va qui osservato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno steso (Cass. 18 novembre 2002, n. 16202).

Pacifico quanto precede non pare possa dubitarsi che, correttamente i Giudici del merito hanno escluso il ricorso alla liquidazione equitativa, avendo accertato che la domanda risarcitoria era completamente sfornita di prova. Come afferma la Corte distrettuale “(…) la domanda è completamente sfornita di prova, di modo che non è neppure possibile procedere ad una liquidazione equitativa (…)”.

4. – Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5). Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto delle domande risarcitorie negherebbe fatti e circostanze non solo emerse nel corso del giudizio ma anche accertate nel contesto della stessa pronuncia, così avuto riguardo alle affermazioni: a) quella secondo cui non risulterebbe provati quali fossero i lavori eseguiti dalla subappaltatrice (genericamente come già esposto, scavi e sbancamenti), dunque, l’effettivo stato di avanzamento dell’appalto, nonostante la stessa Corte di appello avesse dichiarato risolto il contratto di appalto per avere la (OMISSIS) eseguito meno di un 1/3 della quantità delle opere subappaltate e lo stato di avanzamento del subappalto fosse stato oggetto della CTU dalla quale risulterebbe che i lavori della CEL nella Piano di Albenga ammonterebbero a Lire 81.425.000; 2) quella secondo la quale non sarebbe stato provato quali fossero i lavori di completamento eseguiti dall’impresa C. (non sarebbe stato prodotto neppure il capitolato), nonostante fosse pacifico ed indiscusso che l’importo complessivo dell’appalto fosse di Lire 806.753.126 e l’importo del subappalto fosse di Lire 605.064.845 e che il subappaltatore avesse realizzato opere per un importo di Lire 81.425.000; 3) quella secondo la quale non sarebbe provato quando i lavori sub b) fossero stati terminati, nonostante posta la risoluzione per scadenza del termine essenziale il danno per l’impresa C. si fosse verificato, per ciò solo e la durata della prosecuzione del contratto di appalto inciderebbe, solamente ai fini dei danni ulteriori, per il cosiddetto interesse negativo.

4.1. – Il motivo è infondato. Oltre quanto si è detto esaminando il secondo motivo del presente ricorso va qui aggiunto che nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il pregiudizio che la parte subisce non è rappresentato dal valore della prestazione inadempiuta, in quanto la risoluzione “importa la perdita del diritto a tale prestazione e non prospetta quindi un risarcimento inteso a surrogare nel patrimonio del danneggiato il valore del bene non più dovuto” ma il pregiudizio deve, invece, essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto. Ora, nel caso in esame i C. deducevano di aver impiegato circa un anno per il completamento dei lavori dal settembre 1979 e chiedevano il riconoscimento dell’aumento nel periodo dei prezzi del materiale e della mano d’opera, percentualmente del 21, 14%, per un ammontare di oltre cento milioni. Epperò, tale domanda, come afferma la sentenza impugnata, era sfornita di prova e non sembra che questa sarebbe stata raggiunta valutando positivamente i dati evidenziati dai ricorrenti con il motivo in esame, perchè, comunque, come afferma la Corte di prossimità “i C. non hanno neppure prodotto i prezziari della Camera di Commercio, a sostegno del loro assunto e men che meno specificato quale parte del corrispettivo pagato dal Consorzio riguardi i materiali e quale la mano d’opera (…)”.Con la conseguenza che i prezzi dell’appalto così del subappalto risultavano fissati nei rispettivi contratti e solamente a questi poteva farsi riferimento.

5. – Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 1218, 1226 e 2056 c.c., violazione art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, avendo omesso sia di esaminare la domanda di liquidazione del danno in via equitativa sia di procedere ex officio alla sua liquidazione, non avrebbe tenuto conto del principio desumile dalla normativa di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c., secondo il quale nel quantificare il danno va rispettata una proporzionalità tra il risarcimento del danno e l’aspettativa del creditore rispetto alla prestazione rimasta inadempiuta.

5.1. – Il motivo è inammissibile per genericità, posto che la censura non appare commisurata alla sentenza impugnata, la quale, avendo rigettato la domanda risarcitoria per le ragioni fin qui specificate, non necessitava di valutare il principio richiamato dai ricorrenti.

6. – Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 1455 e 1457 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso, comunque vizio di motivazione anche per genericità ed obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. Secondo i ricorrenti illegittima sarebbe l’affermazione della sentenza secondo la quale “(…) va subito dichiarata l’inammissibilità della domanda di risoluzione di diritto ex art. 1456 (in via principale) nonchè ex art. 1457 c.c. (in via gradata) perchè i C., con la proposizione della riconvenzionale in primo grado, reiterata in sede di gravame, si erano limitati a domandare la risoluzione del contratto di appalto di taluni lavori di bonifica idraulica della piana di Albenga esclusivamente ex artt. 1453 e 1455 c.c., per inadempimento della controparte (…)”, perchè principio fondante del nostro ordinamento giuridico è che il nomen iuris utilizzato dalle parti è privo di carattere vincolante per il giudice.

6.1. – Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse posto che, come ha evidenziato la Corte distrettuale, con domanda incidentale, i C. avevano proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e tale domanda è stata puntualmente accolta.

7. – Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano violazione ex art. 360, nn. 3), 4) e 5) in relazione all’art. 112 c.p.c., in relazione alla conferma della sentenza di primo grado sulla condanna al pagamento somme, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta della decisione. Secondo i ricorrenti, se fosse stata esaminata la domanda riconvenzionale sia in primo che in secondo grado e la stessa fosse stata accolta come doveva essere accolta, la (OMISSIS) sas andava condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto e gli attuali ricorrenti previa compensazione andavano dichiarati assolti da ogni domanda.

7.1. – Il motivo è inammissibile per genericità, perchè ciò che secondo i ricorrenti sarebbe dovuto avvenire, ove fosse stata accolta la domanda riconvenzionale avanzata dai sigg. C., non integrava, comunque, gli estremi di un difetto della sentenza impugnata.

9. – Con il nono motivo i ricorrenti lamentano violazione ex art. 360, nn. 3), 4) e 5) in relazione all’art. 92 e 112 c.p.c., con riguardo alla parziale condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo i ricorrenti, ingiusta sarebbe la compensazione di un terzo delle spese disposta dalla sentenza impugnata, perchè non avrebbe considerato la soccombenza finale.

9.1. – Anche questo motivo è infondato posto che la Corte di appello ha condannato Ca.Ce. ai 2/3 delle spese di tutti i gradi del giudizio in ragione di una prevalente soccombenza e ha compensato il residuo terzo in ragione di una limitata soccombenza dei C.. E’ di tutta evidenza, pertanto, che la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato la decisione sulle spese nel rispetto sia dell’art. 91 c.p.c., che dell’art. 92 c.p.c.. E’ orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.c.p.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidati con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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